mercoledì 14 dicembre 2011

Riforma delle pensioni, nota esplicativa ENPAPI

Sul sito della Federazione IPASVI un utile documento per tutti gli infermieri iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione.
E' una nota esplicativa della riforma contributiva e pensionistica deliberata da ENPAPI, di cui si è in attesa di ricevere l’approvazione definitiva da parte dei Ministeri vigilanti.
"La riforma dei contributi e delle prestazioni pensionistiche trae il proprio presupposto dall’entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 133 (cosiddetta legge “Lo Presti”), che, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, offre agli Enti la possibilità di incrementare, nei limiti del 5%, la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto.
ENPAPI, in questo senso, ha colto la nuova normativa come un’opportunità per individuare alcune soluzioni volte al miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni, prevedendo un’aliquota pari al 4%. Il differenziale tra l’attuale misura e quella nuova, in ossequio alle disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata, è attribuito ai montanti dei singoli iscritti. Accanto a tale aumento, si è voluto operare anche sul piano di quella soggettiva, prevedendone un aumento graduale, dall’attuale 10% fino al 16% del reddito netto, con un aumento delle aliquote progressivo, che parte da un aumento più consistente, del 2% nel primo anno di applicazione della nuova normativa, seguito da aumenti del 1% nell’arco di cinque anni.
A corredo dell’aumento delle aliquote, è prevista una crescita, sempre progressivamente in cinque anni, della contribuzione minima soggettiva fino a complessivi € 1.600,00. La riduzione del contributo soggettivo minimo, già prevista nell’attuale regolamentazione, è estesa agli iscritti fino all’età di trenta anni, oltre che ai Professionisti titolari di Partita IVA, per i primi quattro anni di iscrizione. L’esonero dal contributo soggettivo minimo, già previsto nell’attuale regolamentazione, è esteso ai Professionisti i titolari di altro trattamento pensionistico.
Viene sostanzialmente confermata, di fatto, la misura della contribuzione minima integrativa, fissata in € 150,00, rispetto alla misura attuale, pari ad € 120,00.
Con questa articolazione degli obblighi contributivi, il tasso di sostituzione, inteso come rapporto tra il primo reddito da pensione e l’ultimo reddito professionale, si raddoppia, passando dall’attuale 30% ad oltre il 60%; considerando anche l’aumento del trattamento pensionistico in valore assoluto, si realizza un notevole miglioramento della condizione di vita post professionale.
Si è cercato, poi, di prevedere ulteriori misure, con la medesima finalità di incrementare il livello dei montanti contributivi: la previsione di una sorta di “riscatto” facoltativo, in modo da consentire, a chi vi fosse interessato, l’adeguamento al nuovo regime delle annualità già versate; la possibilità di restituire i montanti contributivi agli iscritti già titolari di altro trattamento pensionistico di importo superiore all’assegno sociale maggiorato del trenta percento, anche laddove abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia; la destinazione ai montanti contributivi del differenziale (totale o parziale) tra i rendimenti ottenuti dal portafoglio investito ed il tasso di rivalutazione da riconoscere ai montanti stessi.
Dal lato dei trattamenti pensionistici, i coefficienti di trasformazione sono stati estesi fino all’età di ottanta anni, con la conseguente modifica della decorrenza del trattamento a partire dal primo gennaio del mese successivo a quello di presentazione dalla domanda. Al Professionista, in questo modo, potrà essere applicato, nel caso in cui voglia proseguire l’attività professionale al di là del sessantacinquesimo anno di età, il coefficiente di trasformazione corrispondente alla sua età effettiva, con un ulteriore e significativo miglioramento dei tassi di sostituzione".

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