domenica 26 luglio 2009

Legge n°69 del 18 giugno 2009

In data 19 giugno 2009 è stata pubblicata in G.U. n. 140/2009, la Legge n. 69 recante"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia diprocesso civile" (Finanziaria 2009). Una nuova riforma del sistema processuale civile! Per chi è interessato a conoscere le modifiche più importanti in materia di diritto processuale civile si può collegare a:

venerdì 17 luglio 2009

Master di I livello in Management /Funzioni di coordinamento

La Federazione Nazionale Collegi IPASVI con Protocollo P-2586/III.07 del 07/05/2009 detta le regole per l'effettuazione del Tirocinio per i Master di I livello in Management o per le Funzioni di coordinamento effettuati On-Line.Con una nota-circolare indirizzata ai Dirigenti dei Servizi infermieristici, ai Coordinatori dei Corsi di laurea in infermieristica e ai Presidenti dei Collegi IPASVI scrive:
Come è noto la legge 1 febbraio 2006, n. 43 ha previsto per l'accesso all'esercizio della funzione di coordinamento (ex caposala) oltre all'esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza, anche il possesso (art. 6) di Master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento.(...) Master on- line che, a parere di questa Federazione, potrebbero non offrire adeguate garanzie sui contenuti didattici e sul tirocinio.(...) Riguardo la validità dei Master telematici, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con nota prot. n. 4270 del 4.11.2008, ha precisato che con l'approvazione del decreto interministeriale 14/7/2006 è stato reintrodotto il divieto per le Università telematiche di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie mentre tale divieto non sussiste per i Master universitari che possono essere autonomamente attivati dalle Università sia convenzionali che telematiche, trattandosi di corsi al cui termine non si provvede al rilascio di titoli accademici.Nella stessa nota il Ministero ha precisato che i titoli conseguiti hanno identico valore sia se rilasciati da un'Università convenzionale che da una Università telematica e che anche queste ultime possono quindi attivare tale tipo di corsi di perfezionamento (tra i quali sono annoverati i Master) purché sia assicurato il rispetto di alcuni standard minimi definiti nell'accordo Stato Regioni cui rimanda la stessa legge n. 43/2006.(...) Per la validità dei titoli rilasciati al termine dì tali Master (sia se attivati da un Ateneo convenzionale che presso una Università telematica) l'accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 richiede che sia garantita una formazione sia interna (lezioni frontali o online) che esterna (attività di tirocinio presso soggetti e/o strutture diverse dall'Università).(...) Proprio il delicato tema del tirocinio e della relativa regolamentazione, rende necessaria la presente nota in quanto dalla lettura dei Bandi per il Master Universitario di I livello in Management Sanitario per le funzioni di coordinamento di alcune Università telematiche (es. Università UNITELMA) si nota un inammissibile svilimento della funzione formativa del tirocinio che, per lo studente lavoratore, viene ritenuto valido anche se svolto durante l'orario di servizio presso la stessa struttura di appartenenza. (...) In questo contesto una modalità di esercizio del tirocinio presso la propria struttura di appartenenza durante l'orario di servizio, in assenza di apposita convenzione tra Università e Azienda, ma previa sottoscrizione di una semplice autocertificazione è, a parere della scrivente Federazione Nazionale IPASVI, inaccettabile in quanto non risponde in alcun modo alla esigenze di formazione minima previste dalla legge e disciplinate dal citato accordo Stato Regioni per accedere alla funzione di coordinamento ai sensi della legge 43/2006 .Per questo motivo si invitano le SS. LL. a non consentire e certificare forme di tirocinio espletate secondo le modalità sopra descritte ed anzi ad impegnarsi affinché il tirocinio ed i project work del Master di I livello in management sanitario siano effettuati nel rispetto della normativa e secondo modalità che offrano un grado di qualità, preparazione, e approfondimento adeguato alle funzioni di coordinamento che dovranno essere svolte nelle strutture del sistema salute.(...) La presidente-Annalisa/Silvestro

lunedì 20 aprile 2009

Le contraddizioni tra Giurisprudenza e Legislazione


Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 6491
La Legge 43/2006 obbliga di fatto tutti gli Infermieri ad iscriversi all'Albo professionale: “ L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data dientrata in vigore della presente legge”.
Col provvedimento 6491/2009 per la Corte di Cassazione gli infermieri dipendenti non hanno l’obbligo dell' iscrizzione all’Albo professionale: "(...) L'obbligo d'iscrizione non sussiste, invece, per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica. Tale conclusione trova un preciso aggancio normativo nell'art. 10 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, che prevede per gli operatori sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, “limitatamente all'esercizio della libera professione”, ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale dipendono. Tale previsione normativa deve intendersi estesa, per una coerenza del sistema, anche agli operatori sanitari che prestano la loro attività in strutture private accreditate, che per essere tali devono comunque garantire adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato o alla qualità delle prestazioni erogate.
In entrambi i casi testé citati, l'utenza fa affidamento sulla garanzia offerta dalla struttura sanitaria alla quale si rivolge, sia essa pubblica o privata convenzionata, e non instaura un rapporto diretto con il singolo operatore sanitario che in essa lavora; la prestazione di quest'anno non è espressione del libero esercizio professionale ma adempimento di un dovere connesso al rapporto che lo lega alla detta struttura, con l'effetto che, per l'esercizio di tale attività, non è richiesta l'iscrizione al relativo albo ma è sufficiente il possesso del titolo abilitante. Non viene in rilievo il tipo di rapporto che lega il professionista alla struttura sanitaria, ma la prestazione di fatto offerta dal medesimo nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ente. (...) ". E' chiaro che il fatto in esame è antecedente all'entrata in vigore della legge 43/2006 e può essere spiegato col principio della irretroattività (Art. 25 della Costituzione) della Norma Penale (...l'inapplicabilità della legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore...), che in Italia non permette di applicare al caso specifico quanto disposto dall'art. 348 (Esercizio abusivo della Professione).

giovedì 19 marzo 2009

Posta elettronica certificata (PEC)


Il D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009 rende obbligatorio per gli Infermieri che espletano attività libero-professionale l’uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) .
La Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta al Nursind ha precisato che "(...) sono disposizioni indirizzati a soggetti privati finalizzate a dare certezze alle comunicazioni (...) a tutela dei terzi. (...) I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che svolgono la propria attività per la pubblica amministrazione, in qualità di dipendenti con l'apporto di lavoro subordinato, non sono destinatari della previsione normativa in commento. In questo caso ogni comunicaziontc che essi siano tenuti ad effettuare non deriva dalla loro qualità di professionista ma da quella di dipendente pubblico che, pertanto, rappresenta l'amministrazione. In questo caso la garanzia della certezza delle comunicazioni effettunte è problematica afferente alla pubblica amministrazione datore di lavoro che applica altre disposizioni. Diversamentc qualora il professionista dipendente pubblico eserciti anche la libera professione in deroga al regime di esclusività, quando la legge lo consenta, sarà destinatario degli obblighi posti dal citato articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2009".
La PEC è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con caratteristiche particolari:
- La certezza di un valore legale equiparato alla raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione come stabilito dal DPR 11 Febbraio 2005 n.68.
- La certezza del contenuto con l'utilizzo di protocolli di sicurezza che rendono impossibile modifiche al contenuto del messaggio e degli allegati garantendo, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
Col termine "certificata" il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che certifica data ed ora e costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed allegati e, il gestore del destinatario, invia al mittente la ricevuta che certifica data ed ora di avvenuta consegna.
Pertanto i gestori delle PEC certificano con le proprie "ricevute":
- Che il messaggio è stato spedito.
- Che il messaggio è stato consegnato.
- Che il messaggio non è stato alterato.
La Posta Certificata, sfruttando la crittografia e i protocolli di sicurezza, riesce a fornire agli utenti un servizio sicuro che sostituisce integralmente il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea). Gli avvisi verranno inviati anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi di tutto il processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
La traccia informatica delle operazioni svolte è conservata dal gestore per 30 mesi che, in caso di smarrimento delle ricevute, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

martedì 10 marzo 2009

Le ostetriche devono&possono strumentare!

La lettera del 04 Marzo:
Sono un infermiere professionale che lavora in un presidio ospedaliero di una città in provincia (...). Presto servizio in sala operatoria ricoprendo vari ruoli, dallo strumentista al tecnico di anestesia o all'infermiere di sala, tipica situazione quando si lavora in piccole realtà.Premesso che siamo dodici unità e tutti ruotiamo nei vari ruoli , siamo soggetti anche alla reperibilitàricoprendo anche l'assistenza rianimatoria perchè il mio P.O. è sprovvisto di Rianimazione.Quando strumentiamo nelle seduta di ostetricia e ginecologia, abbiamo chiesto all'amministrazione di far coinvolgere le ostetriche proprio nel ruolo di strumentista ,che a nostro avviso è la figura più indicata, non solo per gli aspetti medico legali ma perchè è una figura indispensabile vista come la più competente e professionalmente valida.Come possiamo determinare le nostre ragioni ,visto che la Direzione Sanitaria da ragione alle ostetriche e torto a noi a tal punto di fare un ordine si servizio mensionando che la norma in vigore non determina chi deve strumentare in sala operatoria, specificando però che l'ostetrica non può fare l'infermiere , ma per esigenze di ottimizzazione delle risorse umane ed economiche,l'infermiere può fare l'ostetrica .Mi scuso per il lungo quesito ma spero di avere delle risposte , la ringrazio anticipatamente.
La Risposta del 09 Marzo:
Caro collega,
Dai pochi elementi che mi è dato conoscere dalla sua e-mail emerge per prima cosa che i “vari ruoli” a cui lei fa riferimento, non sono così peculiari della vostra “piccola realtà” ma è una situazione molto più comune, riferendomi con ciò anche a “grandi realtà” come gli Ospedali di “riferimento nazionale”. Questo è spesso dovuto a scelte strategiche aziendali “discutibili” a causa di politiche sanitarie ed economiche “scellerate” che hanno, da tempo, messo in secondo piano, o addirittura dimenticato, il fruitore principale del prodotto “ bene salute”: il cliente/paziente/utente.
Nella vostra realtà lavorativa, ma in tante altre, si intuisce che non ci sono Infermieri specialisti strumentisti, cioè Infermieri formati da un Master universitario e quindi in possesso di un titolo ufficiale che certifichi le competenze e pertanto i “ruoli” assolti da tutti voi, rappresentano soltanto “ruoli generici” rientrando a pieno titolo in quelle competenze attribuite dal lungo percorso legislativo che ha “ricostruito” la Professione infermieristica trasformandola in “Professione sanitaria intellettuale”. (Profilo professionale con DM 739 del 1994 e la legge 42 del 1999). (...)
Anche se è vero che ancora oggi non esiste una normativa specifica che determini chi deve strumentare in sala operatoria, sembra che la vostra amministrazione, ma soprattutto le Ostetriche, dimentichino che ai sensi della legge (...)
A mio parere, sembra che ci siano abbastanza elementi per poter affermare, senza nessun equivoco, che le Ostetriche (...)
Testo integrale disponibile a richiesta...