mercoledì 14 dicembre 2011

Riforma delle pensioni, nota esplicativa ENPAPI

Sul sito della Federazione IPASVI un utile documento per tutti gli infermieri iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione.
E' una nota esplicativa della riforma contributiva e pensionistica deliberata da ENPAPI, di cui si è in attesa di ricevere l’approvazione definitiva da parte dei Ministeri vigilanti.
"La riforma dei contributi e delle prestazioni pensionistiche trae il proprio presupposto dall’entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 133 (cosiddetta legge “Lo Presti”), che, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, offre agli Enti la possibilità di incrementare, nei limiti del 5%, la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto.
ENPAPI, in questo senso, ha colto la nuova normativa come un’opportunità per individuare alcune soluzioni volte al miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni, prevedendo un’aliquota pari al 4%. Il differenziale tra l’attuale misura e quella nuova, in ossequio alle disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata, è attribuito ai montanti dei singoli iscritti. Accanto a tale aumento, si è voluto operare anche sul piano di quella soggettiva, prevedendone un aumento graduale, dall’attuale 10% fino al 16% del reddito netto, con un aumento delle aliquote progressivo, che parte da un aumento più consistente, del 2% nel primo anno di applicazione della nuova normativa, seguito da aumenti del 1% nell’arco di cinque anni.
A corredo dell’aumento delle aliquote, è prevista una crescita, sempre progressivamente in cinque anni, della contribuzione minima soggettiva fino a complessivi € 1.600,00. La riduzione del contributo soggettivo minimo, già prevista nell’attuale regolamentazione, è estesa agli iscritti fino all’età di trenta anni, oltre che ai Professionisti titolari di Partita IVA, per i primi quattro anni di iscrizione. L’esonero dal contributo soggettivo minimo, già previsto nell’attuale regolamentazione, è esteso ai Professionisti i titolari di altro trattamento pensionistico.
Viene sostanzialmente confermata, di fatto, la misura della contribuzione minima integrativa, fissata in € 150,00, rispetto alla misura attuale, pari ad € 120,00.
Con questa articolazione degli obblighi contributivi, il tasso di sostituzione, inteso come rapporto tra il primo reddito da pensione e l’ultimo reddito professionale, si raddoppia, passando dall’attuale 30% ad oltre il 60%; considerando anche l’aumento del trattamento pensionistico in valore assoluto, si realizza un notevole miglioramento della condizione di vita post professionale.
Si è cercato, poi, di prevedere ulteriori misure, con la medesima finalità di incrementare il livello dei montanti contributivi: la previsione di una sorta di “riscatto” facoltativo, in modo da consentire, a chi vi fosse interessato, l’adeguamento al nuovo regime delle annualità già versate; la possibilità di restituire i montanti contributivi agli iscritti già titolari di altro trattamento pensionistico di importo superiore all’assegno sociale maggiorato del trenta percento, anche laddove abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia; la destinazione ai montanti contributivi del differenziale (totale o parziale) tra i rendimenti ottenuti dal portafoglio investito ed il tasso di rivalutazione da riconoscere ai montanti stessi.
Dal lato dei trattamenti pensionistici, i coefficienti di trasformazione sono stati estesi fino all’età di ottanta anni, con la conseguente modifica della decorrenza del trattamento a partire dal primo gennaio del mese successivo a quello di presentazione dalla domanda. Al Professionista, in questo modo, potrà essere applicato, nel caso in cui voglia proseguire l’attività professionale al di là del sessantacinquesimo anno di età, il coefficiente di trasformazione corrispondente alla sua età effettiva, con un ulteriore e significativo miglioramento dei tassi di sostituzione".

domenica 11 dicembre 2011

Igiene delle MANI per la prevenzione delle infezioni

Se è vero che le Infezioni Ospedaliere possono essere ridotte del 30% soltanto con una corretta pratica di lavaggio delle mani, è altrettanto vero che noi Professionisti non abbiamo nessuna scusa per non farlo. E' un dovere etico e deontologico che non solo evita responsabilità civili e penali ma proietta l'Assistenza verso l'eccellenza!
L'IPASVI sostiene e diffonde questa iniziativa affinchè TUTTI possano prenderne coscienza.
SOSTIENI ANCHE TU questa iniziativa per diffondere il corretto LAVAGGIO DELLE MANI ! Il Tuo contributo è importante !
DIFFONDIAMO CULTURA! NO GERMI!
"...La colonizzazione della pelle da parte di microbi potenzialmente dannosi può aversi durante l’assistenza sanitaria, per contatto con altri malati, con il medico o l’infermiere, oppure con superfici e oggetti contaminati. L’insieme di queste occasioni di contatto e contagio viene nell’insieme classificato come infezioni correlate alla pratica assistenziale (ICPA). L’igiene delle mani è una delle pratiche più importanti per prevenire e controllare le infezioni correlate alla pratica assistenziale e uno degli aspetti che lascia increduli è il fatto che spesso sono le nostre mani il veicolo per la trasmissione dei germi...."
Sul sito IPASVI un'ampia dissertazione sull'argomento (link sotto).

giovedì 8 dicembre 2011

“Linee guida” e Omissione di soccorso: Il Medico del "118"

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi per determinare i limiti, a rilevanza penale, del reato di Omissione di soccorso, di cui all’art. 3281 del c.p.
E' un delitto commesso da un pubblico ufficiale consistente nella violazione di un obbligo di soccorso regolamentato dalla legge al fine di tutelare la incolumità di un soggetto che, nel caso in questione, per motivi di salute si trova esposto ad un pericolo rappresentato dalla sua incolumità.
“L'articolo 328 c.p., delinea una fattispecie penale volta ad assicurare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, imponendo ai pubblici funzionari di assolvere, con scrupolo e tempestivita', ai doveri inerenti alla loro attivita' funzionale al fine di prevenire situazioni di pericolo in materia di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita'.”, è quanto affermato dalla Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 dicembre 2008, n. 48379.
Per ulteriori approfondimenti...

 Cassazione, sez. VI Pen., n. 34402 del 21 settembre 2011)


mercoledì 7 dicembre 2011

Monti sopprime la causa di servizio nel pubblico impiego

L'art. 6 del decreto Monti, compie una rivoluzione: l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Erano istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata; l’equo indennizzo risaliva al 1957 e avevano prodotto una mole imponente di contenzioso, e giurisprudenza, amministrativa e contabile.
Lo scopo è di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il legislatore ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare.
Il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata in quanto non spetta a tutti i lavoratori (come i secondi) ma solo a quelli che siano applicati a determinati macchinari oppure a determinate attività, ritenute in via generale pericolose dal legislatore (art. 1 dPR 1124/1965).
I lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall’assicurazione obbligatoria (art. 9) e quindi si ha la perdita radicale di copertura a favore degli altri lavoratori pubblici.
L’equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 dPR n. 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d’invalidità: infatti quest’ultima copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).
La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art. 10), mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico. Svanisce così, sempre più, il miragio del "posto pubblico".
Per ulteriori approfondimenti: eliminazione equo indennizzo

giovedì 1 dicembre 2011

Diffamazione Professionale

Potrebbe costituire  reato di diffamazione se il medico  urla ad un Infermiere parole denigratorie
E' la sentenza n. 39768/2011 del  4/11/2011 - Corte di Cassazione - V, Penale. 
Infatti in tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della reputazione altrui,  ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.
La sentenza mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione art. 595 c.p. - anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi.

mercoledì 30 novembre 2011

La Memoriazione: utilità della Relazione scritta

La memoria è quella funzione psichica volta all'assimilazione, alla ritenzione e al richiamo di informazioni apprese durante l'esperienza.
Poichè la memoria non risulta necessariamente stabile, a parità di contenuti o classi di stimoli, affidare la propria "Memoria" (difensiva, lavorativa o di intervento) ad un supporto cartaceo/informatico, ha il vantaggio di effettuare una minuziosa descrizione con una serie di sensazioni, dati obbiettivi e soggettivi, nonchè il perchè della nascita di quelle "criticità" assistenziali, che in un futuro (prossimo o anteriore) possano riportare ed aiutare il ricordo di episodi altrimenti impossibile da recuperare.

La "Memoriazione" (Relazione scritta) è una descrizione dettagliata precisa e puntuale, (diventa un documento), capace di dimostrare (all'occorrenza) quella realtà percepita su fatti addebitati e/o contestati. Affidare quindi, la propria esperienza, che in qualche modo ha mostrato/subito "criticità" in alcuni passaggi, (es. Memoria d'intervento) ad un supporto cartaceo/informatico, ha indubbi vantaggi .
La "Memoriazione" è arricchita anche da elementi emotivi (come emozione e motivazione), oltre che da elementi oggettivi (riguardanti il tipo di informazioni da ricordare), così viene descritta come processo cognito-emotivo eminentemente attivo.
Tale processo si concretizza in un percorso di ricostruzione e concatenamento dettagliato di varie tracce attendibili (anche documentali) che piuttosto ad un semplice immagazzinamento di dati mnemonici che probabilmente col tempo potrebbero perdersi.

domenica 27 novembre 2011

Responsabilità professionale per infusione fuori vena (sentenza n. 31133/11)

I Sanitari di turno hanno la responsabilità anche per cattivo funzionamento del dispositivo di allarme elettronico di una pompa di infusione che arresta la perfusione della soluzione, qualora l'infusione vada fuori vena.
Sussiste la responsabilità penale per lesioni colpose dell' Infermiere (e la responsabilità civile per danni in concorso con la ASL) che per negligenza ometta di effettuare i dovuti controlli durante il proprio turno, per accertarsi della corretta posizione  dell’ago della flebo. Ciò non permette di accorgersi tempestivamente dell'accidentale fuoriuscita dell'ago dal lume venoso che ha cagionato lesioni cutanee da ustioni dalle quali derivava una malattia di durata superiore a 40 giorni.
Questi principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 31133/11 con la quale è stato respinto il ricorso avanzato da due infermiere avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la decisione del locale Tribunale che le aveva ritenute colpevoli del reato di lesioni colpose in danno di un piccolo paziente e condannate alla pena di 200,00 euro di multa, oltre al risarcimento, in solido con il responsabile civile Asl, dei danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 10.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili.
La Suprema Corte - respingendo la tesi della difesa delle due infermiere che aveva sostenuto, tra l’altro, che le predette avevano fatto legittimamente affidamento sul buon funzionamento del dispositivo elettronico di allarme che presidiava la pompa di infusione, ha osservato che la negligenza di questi sanitari era consistita nell’avere sottovalutato le segnalazioni effettuare dalla madre del paziente che avrebbe dovuto indurle, pur in mancanza dei segnali d’allarme provenienti da questo dispositivo, a verificare che cosa stesse accadendo sotto la benda che fasciava il braccio del bambino che, a decorrere da una certa ora della notte, aveva iniziato a piangere ininterrottamente per le ustioni provocate dall’ago fuori vena.

giovedì 17 novembre 2011

Esigenze di cura e necessità di gestione economica: Responsabilità colposa del Sanitario

La giurisprudenza prende posizione sui fini concreti che l’esercente una professione sanitaria deve perseguire nello svolgimento delle prestazioni di cura e tutela del paziente.
 La Suprema Corte stabilisce che non è consentito al Sanitario, e tantomeno al complessivo sistema sanitario, privilegiare la logica economica di gestione a quella relativa alla tutela generale della salute, né fissare direttive che pongano in secondo piano le necessità del malato. Il Sanitario, che tra l’altro è tenuto al rispetto di precise regole deontologiche, ha comunque il dovere di privilegiare la salute del paziente rispetto ad ogni altra differente occorrenza, ponendosi nei confronti del malato in una specifica, primaria e basilare posizione di garanzia.
 Egli pertanto non è tenuto a rispettare eventuali direttive che si pongano in conflitto con le necessità di cura (assistenza) del paziente, così come non potrà dispensarsi da colpa laddove si lasci influenzare da quelle direttive, abdicando al proprio dovere basilare a detrimento della propria professionalità.

domenica 13 novembre 2011

Infermieri e Pensionamento a 67 anni

Gli Infermieri non possono andare in pensione a 67 anni e con 42 anni contributivi!
Essi svolgono un lavoro molto delicato che, a prescindere dai criteri oggi utilizzati per la definizione di Lavori Usuranti, non può essere svolto in piena sicurezza per i cittadini che assistono, oltre un limite di età.   
Quanti dei politici italiani, dei loro familiari, si farebbero assistere al “tavolo operatorio” o in una terapia intensiva da infermieri e personale oltre 65 anni?
Questo provvedimento bloccherà ulteriormente il ricambio generazionale dei Sanitari nei luoghi di lavoro e la nuova tecnologia creerà sempre più criticità nel suo impiego.
Un Infermiere inizia la sua attività lavorativa dopo la Laurea, quindi tra i 25 ed i 30 anni. Gli Italiani sanno bene che all’età di 65 -70 anni un Infermiere (gravato dalle attività assistenziali) non è in condizioni di assicurare fisiologicamente un'assistenza sicura e ottimale!
Quindi gli Infermieri pretendono una maggiore equità nella partecipazione al risanamento attraverso misure di "Giustizia sociale":
E' ora di promulgare leggi e decreti che valorizzino la "Giustizia sociale" e Professionale. E' un grido comune di tutto il Personale sanitario!
E' questa la strada maestra per uscire velocemente da una crisi socio-economica soffocante, individuando  strategie di vera crescita e non incrementi di propaganda politica generalistica. Se gli Infermieri saranno ulteriormente penalizzati con ritocchi contrattuali o nelle pensionistici sono pronti a paralizzare quella "cieca sanità" che ragiona soltanto in termini eonomici e industriali non rendendosi conto che i paziente non sono dei "prodotti finiti" usciti da una catena di montaggio, ma soggetti bisognevoli d'aiuto.

mercoledì 9 novembre 2011

Attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2010-2012

Nella G.U. n. 254 del 31/10/2011 e' pubblicato il decreto 4 agosto 2011 recante: Adozione del documento esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.

Piano nazionale della prevenzione 2010-2012

martedì 8 novembre 2011

Eutanasia e pro-Eutanasia

Sono in tanti che pensano che l'eutanasia è un modo per morire dignitosamente quando la malattia ti aggredisce togliendoti ogni dignità, fino a che ti spegne tra atroci sofferenze.
Così ha vinto il "NO" al referendum tenutosi nella Primavera scorsa in Svizzera, con cui si chiedeva di vietare, o comunque limitare, l’assistenza al suicidio agli stranieri che fanno ricorso ad associazioni svizzere per la "pro-eutanasia". Si  sperava di ridurre quello che i promotori definiscono il "turismo della morte".
La legge federale attualmente permette esclusivamente l'aiuto passivo al suicidio, cioé la fornitura (su esplicita richiesta del paziente che intende porre fine alla sua esistenza) degli "strumenti" per farlo.
E' invece proibita l'eutanasia attiva diretta finalizzata a ridurre le sofferenze di un'altra persona.
Secondo dati di Agenzia, sono una trentina gli italiani andati in Svizzera che hanno voluto e avuto l'eutanasia, con un trend in aumento dovuto ad una maggiore consapevolezza e informazione sull'argomento.
Delle 400 richieste di suicidio assistito inoltrate ogni anno, solo 120 vengono accettate, le altre 280 non rientrano nei parametri dalle Norme federali.
Eugenia Roccella, sottosegretario alla Salute , ha commentato: “E’ urgente approvare al più presto, in Italia, la legge sul fine vita, in modo da evitare di lasciare aperte strade per arrivare all’eutanasia".
Contro il "NO" suo e  del Vaticano all'eutanasia, secondo i dati di un recente rapporto Eurispes, la maggioranza degli italiani (il 60%) è  favorevole all'eutanasia.
Ma cosa succede in Europa e in America? 
  1. L' Olanda, il Belgio e il Lussemburgo hanno già legalizzato la “dolce morte”;
  2. In Svezia nel maggio 2010, l’autorità sanitaria nazionale ha dato il via libera all’eutanasia;
  3. In Svizzera è in vigore una legge che consente l’aiuto al suicidio se prestato “senza motivi egoistici”; 
  4. In Germania, nel giugno 2010, la Corte di Giustizia si è espressa a favore dell’eutanasia “passiva”;
  5. In Spagna, nel marzo 2010 è stata approvata una legge sulla 'morte degna', che consente al paziente di rifiutare un trattamento che prolunghi la sua vita in modo artificiale e proibisce in questo caso l'accanimento terapeutico;
  6. Negli USA, lo stato dell'Oregon, ha ammesso l’eutanasia.

giovedì 20 ottobre 2011

Sospensione dall’Albo professionale se non si rilascia fattura

Il D.L. 138/2011 all’art. 2, comma 5, prevede che qualora siano state contestate a carico dei Professionisti con obbligo di iscrizione all'Albo  quattro omissioni nell’arco di 5 anni nell' emettere documenti certificativi di corrispettivi economici, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale.
La sospensione varia  da tre giorni ad un mese, e in caso di recidiva, si estende da quindici giorni a sei mesi.
Il provvedimento di sospensione si considera immediatamente esecutivo in deroga a quanto previsto dall'art. 19, co. 7, D.Lgs. 472/1997.
Gli atti di sospensione sono comunicati al Soggetto competente alla tenuta dell'Albo affinché ne sia data pubblicazione sul sito internet.
Se le violazioni sono state commesse nell'esercizio in forma associa di attività professionale, la sospensione viene estesa a tutti gli associati.

mercoledì 12 ottobre 2011

Effetto Evoluzione: La Responsabilità Infermieristica

Cliccare per leggere
Cliccare per leggere
II° Congresso Nazionale AILF
Sorrento,nei giorni 15 e 16 novembre 2011

Per ulteriori informazioni:    AILF

lunedì 3 ottobre 2011

Il Parlamento Europeo si pronuncia sull'obbligatorietà della "mediazione civile"

Il Parlamento europeo, con la risoluzione (2011/2026(INI)) del 13 settembre 2011, riconosce che l’articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione civile o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria, a condizione che questo non precluda agli attori di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
Il Parlamento ritiene che nel sistema giuridico italiano, la mediazione obbligatoria sembra finalizzata proprio all’obiettivo primario della riduzione della congestione nei Tribunali; per tale motivo, al pari di altri Paesi in cui essa è obbligatoria, come Bulgaria e Romania, può contribuire a una soluzione rapida delle controversie riducendo i tempi eccessivamente lunghi della giustizia civile.
Il Parlamento europeo non manca di sottolineare che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa concretamente praticabile, a basso costo ed entro tempi più rapidi, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria stessa. 
Pertanto, le Autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi atti a promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie, evidenziando i principali vantaggi della mediazione, ovvero i costi, il tasso di successo, nonché l’efficienza in termini temporali.
Inoltre, il Parlamento riconosce anche l’importanza di stabilire norme comunitarie per l’accesso alla professione di Mediatore, che favoriscano un livello qualitativo elevato e assicurino elevati standard di formazione professionale con un sistema di accreditamento dei Mediatori che possa valere in tutta l’Unione europea.

venerdì 30 settembre 2011

Rischio professionale e spese assicurative

Il contenzioso medico-legale è passato dalle  9.500 denunce (1994), alle 29.500 denunce nel 2007 con la prima e ovvia conseguenza: l'aumento dei premi assicurativi passati dai 35 milioni e 400 mila euro del 1994 a 455 milioni di € del 2007. Un incremento di circa 10 volte.
La Corte dei Conti segnala che nel triennio 2008/2010 l'incremento delle spese di Asl e ospedali italiani, per cause e risarcimenti, è stato del 45,86%. Ovvero, quasi 618 milioni di euro che, in assenza di contenzioso, avrebbero potuto essere investiti in altre attività a favore dell'utenza.
 A far lievitare i debiti delle Regioni e, più in generale del SSN, anche le vertenze per i ritardi nei pagamenti ai fornitori.
Tre le regioni italiane più martoriate dalle denunce e che devono far fronte alle spese legali, incidendo sui propri bilanci sanitari: Abruzzo (+210,19); Campania (+54,88) e Toscana (+117,99).
 Inoltre, per mettersi al riparo da guai giudiziari, il Personale e le Dirigenze sanitarie si assicurano sempre di più: nel 2009, per le polizze si sono spesi 485 milioni di euro (di cui il 60% versato dalle strutture e 40% dai professionisti). Nello stesso anno, le assicurazioni hanno registrato 34mila denunce di sinistri (+15% rispetto al 2008): contro i singoli professionisti (12.559) e contro le Asl (21.476).
 Intanto le Asl stanno contraendo i premi versati (-6,15), segno che è sempre più diffusa una maggiore ritenzione del rischio o all'auto-assicurazione nel tentativo di di contenere il peso delle polizze.
(fonte IPASVI) 

giovedì 22 settembre 2011

Obbligatoria l'Assicurazione professionale prevista dalla L. 148/2011

La L. 148/2011 in materia di riforma degli Ordinamenti professionali, prevede l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare un’assicurazione professionale a tutela di eventuali danni arrecati al cliente.
Sono interessati dalla norma tutti i Professionisti dell’Area tecnica, medica, infermieristica e giuridico-economica.
Il testo della legge sul tipo di massimali da scegliere, si limita a indicare che l’assicurazione dovrà essere «idonea» a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, senza però specificare: in che cosa consista tale idoneità e chi debba valutarla in relazione al numero e all’importanza degli incarichi assunti dal professionista. 
E' palese il "richiamo" alla responsabilità dei Professionisti tale da garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze o negligenze.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), gli Ordinamenti professionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno prevedere l’obbligo per gli iscritti di stipulare "idonea" assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente, eccetto per quelli causati da comportamenti dolosi. 
Il Professionista all’atto dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noti al committente, gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale.
Questa obbligatorietà è in linea col tema dell' "esercizio delle professioni", che intende parificare tutte le attività professionali con le "prestazioni di servizi" (tipo attività d’impresa) ed alla conseguente visione del cliente come consumatore da tutelare nel libero mercato concorrenziale.
L’esigenza del cliente-consumatore ad essere salvaguardato da errori connessi all'aumento di rischi dovuti ad attività sempre più complesse, trovano nella polizza assicurativa obbligatoria, secondo il legislatore, uno strumento idoneo a garantire i due protagonisti del rapporto (contratto).
E' probabile che tale obbligo possa scatenare un aumento di contenziosi per responsabilità professionali ad ogni minima insoddisfazione del cliente, incrementando i costi e i tempi della Giustizia civile.

sabato 17 settembre 2011

La Mediazione Civile arriva alla Corte di Giustizia Europea

La mediazione obbligatoria è già in attesa di giudizio dalla Corte Costituzionale.
Sollevata anche la questione di legittimità comunitaria (Tribunale di Palermo),  arriva anche alla Corte di Giustizia con una ordinanza resa nota dall’OUA.
L’OUA, già ad aprile, aveva chiesto ai giudici civili di disapplicare la mediazione obbligatoria, per contrasto con la normativa comunitaria, allegando l’istanza di disapplicazione dell’obbligatorietà dell’art. 5 co. 1 del decreto legislativo 28/2010, predisposta dall’Ordine degli avvocati di Firenze.
Secondo l’OUA, “il Giudice, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la procedibilità della domanda, disapplicando l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, perché in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
Ne frattempo, dopo la pubblicazione del D.M. 145/2011, dalla Camera arriva un’importante modifica del D.Lgs. 28 del 2011.
Il maxiemendamento alla manovra finanziaria di Ferragosto presentato dal Governo, all’art. 35 sexies recita : “All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».
Ormai per dissipare ogni possibile duppio è indispensabile la pronuncia delle "Alte Corti"!

domenica 4 settembre 2011

Lo stravolgimento dell'Istituto di Mobilità

D.L. 138/2011 prevede per i dipendenti pubblici l’istituto di Mobilità nella forma obbligatoria.

Su http://professionisanitarie.blogspot.com/ il percorso e le contraddizioni.

giovedì 1 settembre 2011

Attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42


Il 10 febbraio 2011 in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, è ' recepito l'accordo sui "Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011)".
Buona lettura.

venerdì 12 agosto 2011

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Il Dipartimento della Funzione Pubblica emana il 30 Giugno 2011 la Circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministiri - Dipartimento della Funzione Pubblica: "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivaluatzione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data do entrata in vigore del D.L. n°112 del 2008, convertito in Legge n°133 del 2008".

Su http://professionisanitarie.blogspot.com/ il percorso e le contraddizioni

venerdì 8 luglio 2011

10 suggerimenti per la Sicurezza del Paziente

La Sicurezza del Paziente nei Servizi sanitari viene intesa come: “Dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria, che garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i pazienti, la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti” (Glossario del Ministero della Salute - http://www.ministerosalute.it– 2006).
La Sicurezza è uno dei fattori determinanti la qualità delle cure e pertanto è uno degli obiettivi prioritari che il Servizio Sanitario Nazionale si pone. Lo sviluppo di interventi efficaci èstrettamente correlato alla comprensione delle criticità dell’organizzazione e dei limiti individuali, richiedendo una cultura diffusa che consenta di superare le barriere per la attuazione di misure organizzative e di comportamenti volti a promuovere l’analisi degli eventi avversi ed a raccogliere gli insegnamenti che da questi possono derivare.
La sicurezza si colloca nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità e poiché dipende dall’interazioni delle molteplici componenti che agiscono nel sistema, deve essere affrontata attraverso l’adozione di pratiche di governo clinico che consente di porre al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini, valorizzando nel contempo il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità. ( tratto da: Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari)
Pertanto, ecco  10 suggerimenti fondamentali per la Sicurezza dei Pazienti nelle nostre unità operative ma anche 10 regole preziose per offrire un'assistenza ottimale che contemporaneamente limita le problematiche medico-legali e riduce drasticamente i contenziosi.
Curare le mani
E' indispensabile per evitare le infezioni (Organizzazione Mondiale Sanità-OMS, campagna 2006). Vanno lavate sempre e comunque prima di ogni contatto con il paziente, anche quando si portano i guanti» I monili vanno tolti, così come le unghie artificiali.
Conoscere il paziente
Presentarsi ai nuovi pazienti ed accertarsi della loro identità. Verificare sempre e comunque l'identità del paziente in caso di intervento chirurgico, trasfusioni, prestazioni invasive». Talvolta il paziente sottovaluta alcuni aspetti rilevanti per la salute e non li comunica, per cui, quando possibile, fargli compilare questionari per la raccolta di informazioni sulla sua storia di salute e la situazione attuale. In particolare, chiedere al paziente di fornire tutta la documentazione sanitaria ed informazioni su:
• abitudini ed allergie (a farmaci, cibi, tessuti, metalli..)
• farmaci, preparati omeopatici e di erboristeria assunti
• parenti autorizzati a ricevere informazioni, anche in casi estremi
• stato di gravidanza (in radiologia).
Particolare attenzione va dedicata alla conoscenza ed alla valutazione del paziente, dei suoi bisogni, delle sue condizioni e caratteristiche. Nel caso di dubbio, verificare con un colloquio il rischio di suicidio (consultare l'apposita Raccomandazione ministeriale). Se servisse, chiedere la presenza di un Interprete o mediatore culturale. Istruire il paziente sia durante la degenza in ospedale che in assistenza domiciliare sull'abbigliamento idoneo per evitare le cadute (pantofole, assenza di cinture) e sui contenitori adeguati in cui riporre le protesi nonché sul comportamenti da adottare per non incorrere in rischi.
Preparare con cura l'intervento chirurgico
Verificare con il paziente l'area di intervento e contrassegnarla. Istruire il paziente sui comportamenti da assumere prima e dopo l'intervento. Utilizzare una check list per contare le pinze, le garze e gli altri strumenti prima e dopo l'intervento. Consultare a tale proposito le specifiche Raccomandazioni ministeriali.
Collaborare e supervisionare
Assicurare che le fasi di scambio ed interconnessione tra operatori e con le altre Unità Operative siano svolte con attenzione, senza Interruzioni. Promuo­vere la «operazione tra tutti coloro che intervengono sul paziente, Supervisio­nare l'operato degli operatori e degli studenti affidati, nonché dei volontari, dei familiari e dei pazienti. Per assicurare sinergia tra operatori nella prassi assi­stenziale, è utile l'identificazione condivisa di profili assistenziali, con l'ausilio di linee guida e protocolli.
Curare la comunicazione tra gli operatori
Limitare gli ordini verbali all'indispensabile, e comunque verificare sempre la ricezione delle informazioni trasmesse. Accertare la chiarezza di quanto scritto a mano. Scambiare informazioni e consegne verificando la comprensione, inclusa la corretta identità del paziente. Compilare con accuratezza la cartella clinica e gli altri strumenti informativi (il più possibile pre-codlfìcati).
Prendersi cura di se stessi
L'abitudine rispetto a certe azioni può indurre ad effettuare errori per disatten­zione, cosi come le Interruzioni, la noia, la rabbia, l'ansia, la paura, la fretta, la fatica, che vanno quindi riconosciuti ed affrontati con opportune strategie. Uti­lizzare camici e divise nei luoghi e secondo le modalità appropriati.
Verificare le condizioni dell'ambiente in cui si opera
Verificare l'eventuale presenza, nell'ambiente, di possibili barriere e condizioni di rischio (ad esempio, posizione delle luci notturne per gli spostamenti del pazienti, pavimenti scivolosi)* Controllare la presenza ed il funzionamento delle apparecchiature e l'effettuazione della manutenzione. Accertare la idoneità dei dispositivi sanitari in uso. Assicurarsi dell'attivazione del sistemi d'allarme,
Istruire i familiari ed i volontari
Accertare la conoscenza, da parte dei familiari e dei volontari, delle istruzioni per l'assistenza al proprio caro e delle misure da adottare per prevenire even­tuali rischi.
Segnalare eventi evitati ed eventi avversi
Collaborare alle attività di promozione della sicurezza. Per migliorare la sicu­rezza ed adottare idonee misure, è utile apprendere dall'esperienza. E' estre­mamente importante, quindi, analizzare gli eventi accaduti, identificando le cause e gli ambiti su cui intervenire. A tal fine, è essenziale segnalare (utilizzando gli appositi moduli) gli eventi evitati (quasi eventi) e gli eventi avversi, nonché partecipare agli audit e collaborare alle indagini sugli eventi accaduti.
Occuparsi della propria formazione
Mantenersi aggiornati partecipando ad iniziative formative. Consultare i siti e la documentazione proposti dagli Ordini, dal Collegi e dalle Associazioni pro­fessionali, dalle Società scientifiche. Sono disponibili, inoltre, strumenti e materiali specifici sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Condividere i materiali e le conoscenze con gli altri membri della équipe e gli studenti.

venerdì 10 giugno 2011

Approvato il DL che attua il "Collegato lavoro" sui Permessi e Congedi

Approvato ieri dal Consiglio dei ministri lo schema del decreto legislativo su permessi e congedi presentato dai ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, che modifica l’art. 33 della L. 104/1992 : il testo attua la delega del collegato lavoro (L.183/2010) per il «riordino e la riduzione delle possibilità di fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato», al fine di  renderne più trasparente l’utilizzo e ridurne gli abusi.
                                                  Quali Novità:
    Congedo di maternità:
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro;
    Congedo parentale:
I lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori»;
    Congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap:
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che  si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
   Congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave:
Viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta); se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto.
     Congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca:
L’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa. (Notizie di diritto)
 

mercoledì 8 giugno 2011

Corso ECM gratuito

Il Collegio IPASVI Palermo
www.ipasvi.palermo.it

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE TERRITORIALE IN PEDIATRIA

Per accedere al corso fai clic sul seguente 
LINK

mercoledì 25 maggio 2011

Linee guida sugli stati vegetativi e stato di minima coscienza

L’accordo nella Conferenza Unificata,  fra ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

Cosa prevede il documento:

- La realizzazione di un sistema integrato ospedale-territorio per costruire un percorso di "dimissione protetta" riducendo al minimo, per quanto consentito dalle condizioni cliniche del paziente, la permanenza nelle UU.OO. intensive di rianimazione.
- L’agevolazione al trasferimento il più immediato possibile in ambienti adeguati a fornire ai pazienti un'assistenza più attenta agli aspetti funzionali e riabilitativi e al benessere delle loro famiglie.

La fase acuta prevede la riduzione, quanto più possibile,della permanenza nelle UU.OO. intensive di rianimazione e che il paziente sia collocato al più presto in ambienti sub-intensivi dove possa essere affidato a "professionisti particolarmente esperti nel settore delle gravi cerebro lesioni acquisite".
La fase post-acuta prevede delle Unità dedicate alla neuro-riabilitazione intensiva con il collegamento in rete con gli altri servizi di riabilitazione sia a breve che a lungo termine.
La condizioni di stabilità clinica prevede sia soluzioni di assistenza domiciliare integrata che soluzioni di assistenza residenziale anche in strutture extraospedaliere per ricoveri momentanei detti"di sollievo" per le famiglie impegnate nell'assistenza domiciliare del familiare.
Queste decisioni devono tenere conto della scelta migliore per il paziente, che potrà cambiare in funzione dei possibili mutamenti delle condizioni cliniche e per nuove esigenze della famiglia.

Le Linee Guida prodotte:

-                    Serviranno per definire i Percorsi dei pazienti: dal tipo di assistenza erogata e la relativa organizzazione in tutte le fasi cliniche (iperacuta , critica e post-acuta), fino alla stabilità e al possibile rientro a domicilio del paziente
-                    Dovranno essere seguite da ciascuna Regione, trasferite successivamente nella Carta dei Servizi e comunicati con chiarezza alle famiglia, in modo da accompagnarle e supportarle durante tutte le fasi dell'assistenza e presa in carico del paziente

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle modalità di passaggio da una fase all'altra e nelle modalità di dimissione protetta in modo da evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di "abbandono" delle famiglie.
Dovranno essere previste inoltre "adeguate forme di consultazione con le associazioni dei familiari" e il "monitoraggio della qualità dell'assistenza erogata".

venerdì 13 maggio 2011

Pubblicato il decreto su lavori usuranti e accesso al pensionamento anticipato (D.Lgs. 67/2011)

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 108 dell’11 maggio si è concluso l’iter del decreto legislativo che regola l'accesso al pensionamento anticipato per lavoratori con mansioni particolarmente faticose (D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67); 
Si tratta di una prima attuazione delle numerose deleghe contenute nel cosiddetto collegato lavoro (L. 183/2010), in questo caso quella riportata all'articolo 1 e che doveva essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della citata legge.
Il provvedimento individua come usuranti, fra gli altri, i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell'amianto (già presenti nel precedente decreto sui lavori usuranti, il cosiddetto decreto Salvi del 1999); a questi si aggiungono quanti eseguono lavori notturni (almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009), gli addetti alla cosiddetta linea catena (la catena di montaggio) e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai 9 posti (conducenti di autobus, pullman turistici ecc.).
Il pensionamento anticipato è previsto che chi ha svolto attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10, nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017; dal 2018 occorrerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa.
Dal 2013, quando le nuove disposizioni andranno a regime, i lavoratori individuati dal decreto potranno andare in pensione con un'età anagrafica inferiore di 3 anni rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori (oppure tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un'età anagrafica minima di 58 anni). Fino alla data del 2013 l’anticipo per l'accesso alla pensione varierà da 1 a 3 anni.

martedì 3 maggio 2011

Sospetto di Abuso sessuale nei bambini prepuberi

È disponibile on line il volume "L'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata" realizzato dal Gruppo di lavoro per l'abuso e il maltrattamento dell'infanzia, coordinato da Maria Rosa Giolito dell'Azienda sanitaria locale "TO 2"  che ha coinvolto Professionisti italiani afferenti all’area ginecologica, medico-legale e pediatrica.
La Guida colma la carenza di una specifica formazione universitaria attraverso la definizione di un metodo rigoroso nella ricerca, raccolta e documentazione degli elementi utili a rilevare l’abuso sessuale dei minori. Il suo utilizzo aiuta sia il medico che deve affrontare per la prima volta una situazione di sospetto abuso sessuale, sia gli operatori più esperti che in essa possono trovare un sintetico compendio di tutti gli elementi necessari per una corretta semeiotica.
La pubblicazione è rivolta ai Professionisti che in qualche modo assistono i bambini e offre un percorso diagnostico, un modello di cartella clinica e refertazione, e una trattazione della segnalazione all'autorità giudiziaria per un corretto approccio ai minori con sospetto di abuso sessuale.


dott. G.Martorana
Infermiere Forense

mercoledì 27 aprile 2011

4 maggio Infermieri e Fisioterapisti nelle farmacie che attiveranno i nuovi servizi

Il provvedimento è in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011). Il decreto attuativo definisce, in sei articoli, le regole per le prestazioni che i Professionisti potranno fornire nelle farmacie.
Infermieri e Fisioterapisti, sotto la responsabilità del Farmacista, potranno praticare:
 - iniezioni e/o medicazioni
- assistere il paziente nell’esecuzione delle analisi di prima istanza (come controllo della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi e altro);
- informarlo partecipando a programmi di educazione sanitarie, e offrire indicazioni per una migliore aderenza alle terapie seguite.
- recarsi al domicilio del paziente per eseguire, su prescrizione medica, prestazioni di loro competenza.
Anche i fisioterapisti, sempre su prescrizione medica, potranno effettuare – sia in farmacia, sia al domicilio del paziente – le prestazioni definite dal loro profilo professionale: riabilitazione, recupero delle disabilità, massaggi, massoterapia.
Potranno operare solo «Infermieri e Fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante». Mentre il Direttore della Farmacia è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti e ad occuparsi del coordinamento organizzativo e gestionale dei nuovi servizi.
La Farmacia che aderisce a quest'iniziativa dovrà mettere a disposizione strutture adeguate dove il paziente possa fruire delle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche.
Ma ecco l'arcano: l’attivazione di nuovi servizi «non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». La remunerazione dei Professionisti verrà fissata nell’accordo nazionale collettivo, mentre gli accordi regionali successivi fisseranno «i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate».
Tutto ciò poteva essere un'ottima opportunità per i Cittadini e le Farmacie italiane trasformate in presidi sanitari e centri di primo soccorso grazie all'introduzione di nuovi servizi. Un'occasione mancata per il SSN che ancora una volta mortifica la nuova e dirompente Professionalità degli Infermieri (sembra che facciamo proprio paura!). Infatti, in questa "rivoluzione", contrariamente a quanto annunciato a più riprese dal viceministro Fazio, gli Infermieri italiani avranno soltanto un ruolo marginale. Oggi questo decreto, sembra quasi prospettare un ritorno al vetusto mansionario. Il testo di legge limita l'esercizio professionale autonomo degli infermieri in farmacia precludendo nuove opportunità ai cittadini e adeguate prospettive di inserimento agli Infermieri.
Infatti, le farmacie potranno mettere a disposizione per le attività di assistenza domiciliare infermieri e fisioterapisti, ma questi Professionisti potranno operare solo sulla base delle prescrizioni del medico di medicina generale o del pediatra. Di conseguenza, la loro presenza all'interno delle farmacie sarà limitata “all’erogazione di servizi di secondo livello rivolti a singoli assistiti e a ulteriori prestazioni individuate con decreto dal ministero del Welfare”. "L'infermiere in farmacia può essere collegato, per ora, ad attività al domicilio del paziente – ha detto Fazio – mentre per le attività più dirette per il momento non è previsto il loro utilizzo. Ma apriremo dei tavoli con i medici di medicina generale (speriamo anche con i rappresentanti di categoria) per una regolamentazione futura. La professionalità dell'infermiere, che è elevata vista anche la loro formazione universitaria, dovrà essere valorizzata. Ma ciò va fatto in armonia con la centralità della figura del medico di famiglia, che resta il centro del sistema".
Quindi, il D.L. punta soltanto sullo sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata mettendo a disposizione dei cittadini Infermieri, OSS, farmaci, presidi sanitari, preparazioni e consegne di prodotti per la nutrizione artificiale e farmaci per il controllo del dolore. E' prevista anche la possibilità di prenotare alcuni esami diagnostici presso strutture accreditate e ritirare in farmacia i relativi referti. Le farmacie, inoltre, saranno impegnate in servizi di educazione sanitaria e in campagne di prevenzione.
Sembra che "ancora una volta le forti pressioni esercitate dalla lobby medica hanno sortito il loro effetto e a nulla sono valse le azioni intraprese dall'IPASVI e dalla Federazione dei Farmacisti italiani.
Ma a chi fa paura la Professionalità degli Infermieri? Forse a chi dovrebbe pagarci come “Professionisti sanitari ”? Meglio la vecchia manovalanza a basso costo!
Così, davanti agli Infermieri si sono affermate alcune cose (Congresso nazionale del febbraio 2009 e convegno SANIT a Roma), per poi farne delle altre" dice Anna Lisa Silvestro. L'iter legislativo comunque, dovrà essere concluso da un successivo decreto (Tra quanti anni? Mai?) relativo all'individuazione di ulteriori prestazioni infermieristiche o fisioterapiche da effettuare in farmacia, che dovrà essere emanato dal Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il D.L. oltre a sollevare perplessità da parte della Federazione, ha messo in evidenza alcune criticità come la difficoltà oggettiva a quantizzare i risparmi ipotizzati dovuti alla deospedalizzazione che ci si attende, al maggior rispetto delle terapie e al minor utilizzo dei servizi delle ASL. Parallelamente vi è il rischio concreto di incrementare le attività considerando la maggiore accessibilità dell’offerta per la diffusione capillare delle farmacie. E questo rischia di essere in contrasto col vincolo di finanza pubblica!

martedì 19 aprile 2011

Oggi parte su 200 volontari la sperimentazione clinica del vaccino italiano contro l'Aids.

L'Istituto Superiore di Sanita' e il National Department of Health del Sudafrica annunciano oggi l'inizio in Sud Africa della sperimentazione clinica di Fase II del vaccino, basato sulla proteina Tat di HIV-1. Lo studio, condotto dal gruppo di ricerca italiano coordinato da Barbara Ensoli del Centro Nazionale AIDS dell'Istituto Superiore di Sanita' e finanziato dal ministero della Salute italiano, e' in questa fase di sperimentazione sostenuto dal ministero degli Esteri. Lo studio sara' condotto in doppio cieco con gruppo di controllo (placebo), con 200 partecipanti di eta' compresa tra i 18 e i 45 anni. L'immunizzazione terapeutica sperimentale sara' eseguita tramite somministrazioni del vaccino Tat a persone con infezione da HIV in terapia antiretrovirale (HAART), secondo uno schema di trattamento mensile che prevede complessivamente 3 inoculi. Obiettivo primario dello studio e' la valutazione dell'immunogenicita' del vaccino, ossia in sostanza della sua efficacia; obiettivo secondario sara' la valutazione della sua sicurezza. La sperimentazione prendera' avvio nel Centro Clinico di Medunsa nella provincia di Gauteng. Un nuovo sito e' in preparazione presso l'Universita' di Walter Sisulu, Mthatha, Eastern Cape, che partecipera' alla sperimentazione entro l'ultimo trimestre del 2011.
Lo studio in Sud Africa inizia dopo che il vaccino Tat ha dimostrato di essere sicuro e capace di indurre risposte immuni specifiche (anticorpali e cellulari) nei precedenti studi di Fase I gia' condotti sull'uomo e nello studio di Fase II in Italia. "E' con queste incoraggianti premesse che inizia, oggi, in Sud Africa, la Sperimentazione Clinica ISS T-003 -afferma Enrico Garaci, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita'- Questa fase di studio, in particolare, e' stata resa possibile da anni di ricerche frutto del finanziamento del ministero della Salute e che oggi si avvale del contributo del ministero degli Esteri poiche' fa parte di un programma di cooperazione tra il Governo Italiano e il Governo Sudafricano". I risultati della sperimentazione di Fase II, condotta in Italia in 11 centri clinici e attualmente in fase di completamento, indicano che la vaccinazione con Tat e' sicura e immunogenica e che il vaccino Tat e' capace di migliorare la risposta immunitaria nei pazienti sieropositivi gia' in trattamento con HAART. Il vaccino Tat ha, infatti, dimostrato di avere un ruolo chiave nel ridurre le alterazioni del sistema immunitario riscontrate nell'infezione da HIV e che normalmente persistono anche in corso di trattamento antiretrovirale virologicamente efficace. La sperimentazione ha inoltre evidenziato che sono proprio i pazienti con maggiore compromissione immunologica a trarre i maggiori benefici dalla vaccinazione con Tat. (AGI news on)

dott.G.Martorana
Infermiere Forense

sabato 16 aprile 2011

Il Tar del Lazio rinvia alla Consulta la Mediazione obbligatoria

 Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio sez. I 13/4/2011 n. 3202 rinvia alla Consulta la mediazione obbligatoria:

...(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così dispone:
1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;
2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice);
3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011

giovedì 7 aprile 2011

Obbigo di Mediazione anche per i contenziosi tra i Cittadini e la Sanità

Il 21 marzo è entrata in vigore la legge che rende obbligatori i tentativi di Mediazione nella giustizia civile.
Pertanto, in presenza di una lite, i cittadini dovranno cercare di risolverla facendo ricorso a un soggetto mediatore "autorizzato" dal ministero della Giustizia e solo in assenza di accordo potrà rivolgersi al giudice ordinario.
Una riforma che cambia radicalmente (in modo negativo) il volto della giustizia civile e che delega a organismi pubblici e privati, con mediatori con appena 50 ore di formazione e, spesso, senza alcuna conoscenza del diritto e delle leggi del nostro Paese, la soluzione di controversie come quella della colpa medica e/o infermieristica. Lascia perplessi il fatto che possono diventare conciliatori tutti i laureati iscritti a un collegio o a un ordine professionale solo dopo aver seguito un corso di formazione 'ad hoc' di appena 50 ore.
Il paziente che presumibilmente ha subito nocumento in ospedale e intende fare causa all'Azienda o alla ASP interessata, dovrà obbligatoriamente cercare di avere giustizia passando prima per il tentativo di conciliazione.
Così un Infermiere, un Medico accusato di negligenza, si troverà a dover discutere di una mediazione proposta da chi probabilmente non ha alcuna conoscenza nel campo della responsabilità sanitaria.
Se il professionista non dovesse accettare la proposta, si troverà trascinato davanti al giudice, con il pregiudizio di aver respinto una mediazione e con il possibile onere delle spese.
Nel caso in cui le parti si presentassero davanti al giudice senza essere prima passate per il tentativo di mediazione, sarà il magistrato stesso ad assegnare alle parti l'obbligo di presentare la domanda di conciliazione entro 15 giorni.
La preoccupazione per questa nuova procedura, che sembra un meccanismo approssimativo, riguarda la vita dei cittadini e il diritto alla salute, ma anche il lavoro degli Infermieri e la tutela della loro serenità professionale, nonché la tenuta dei nostri stessi servizi assistenziali
Dello stesso parere è il Sindacato dei Medici Italiani SMI che esprime una profonda preoccupazione.
Nessuna posizione ancora da parte delle Associazioni infermieristiche (cosa aspettano?).
La norma per la mediazione obbligatoria, tocca il principio di eguaglianza dei cittadini, inibendo, o differendo, il diritto di accesso alla giustizia, senza la dovuta prudenza del rispetto delle regole costituzionali e delle norme di diritto internazionale. Infatti l’Art. 24 della Costituzione al comma 1 recita che “Tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”; l'Art. 25 garantisce quale diritto inviolabile, che “Nessuno può essere distolto da giudice naturale precostituito per legge”; mentre l’Art. 102 fissa il divieto di costituire giudici speciali o straordinari al di fuori degli organi giudiziari ordinari, se non come sezioni specializzate degli stessi.
La stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’Art. 6 riconosce come inviolabile il diritto dell’individuo a ricorrere ai tribunali, vietando espressamente di designare procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie in sostituzione delle procedure giudiziarie.
Il nuovo sistema, a mio parere, non faciliterà l'accordo tra le parti e porterà ad un incremento del contenzioso. Infatti, prevedendo una strada relativamente più semplice - (la concilazione deve essere espletato entro 4 mesi dalla domanda con un costo di 40€, mentre le spese per la mediazione seguono un'apposita tabella ministeriale) - rispetto a quella dei tribunali ne riduce le spese e i tempi lunghissimi della giustizia civile (in Italia molto critica), ma aumenta le spese sostenute dai Professionisti dei costi assicurativi e le spese sostenute dai Cittadini che vedono in ciò il "miraggio rapido" di un presunto risarcimento.
In Sanità, il grosso del contenzioso sui presunti errori medici, riguarda denunce per diagnosi sbagliate e farmaci somministrati in modo non adeguato. Aggiungiamoci a questo tutte le responsabilità legate all'assistenza, e il calcolo è prevedibile. Il fenomeno è nettamente in crescita.
Il secondo rapporto della Medmal Claims Italia, realizzato dalla società di brokeraggio Marsh su un campione di 74 ospedali pubblici, rivela che se nel 2004 la media delle richieste di risarcimento danni era di 50 casi l'anno, nel 2009 si è passati a circa 65 per singolo ospedale (+30%) con un aumento consistente negli ospedali del Centro, dove si è passati da 58 denunce a 85 l'anno per ospedale.

Per ulteriori approfondimenti          http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_5_2.wp



Dott. G.Martorana
Infermiere Forense

venerdì 1 aprile 2011

Piano Sanitario Regione Sicilia 2011

Il Piano Sanitario Regionale, chiamato "Piano della Salute 2011-2013 della Regione siciliana", si ripropone dopo più di dieci anni (l'ultimo piano risale al 2000) con un obbiettivo ambizioso l'"Utente" proponendosi come strumento flessibile di programmazione degli interventi in quanto suscettibile di aggiornamenti, approfondimenti ed integrazioni in relazione ad eventuali esigenze sociosanitarie emergenti o a nuove disposizioni normative.
Esso pone l'attenzione su due fondamentali criticità:

1) Promuovere il territorio quale sede primaria di assistenza e di governo dei percorsi sanitari con la realizzazione di un sistema di riferimento per la prevenzione, la cronicità, le patologie a lungo decorso e la personalizzazione delle cure;
2) Dettare le condizioni per la riqualificazione dell'assistenza ospedaliera: appropriatezza dei ricoveri, dall'acuzie alla riabilitazione e alla lungodegenza.

ed è articolato in quattro sezioni principali:

A) "Analisi di contesto", comprende un approfondimento del profilo demografico,biostatistico, epidemiologico e socio-economico della popolazione siciliana distribuita nelle nove province, al fine di individuare il fabbisogno di salute.

B) "La risposta di salute in Sicilia", che mette in evidenza la rilevanza strategica, sociale e sanitario, dell'attività di prevenzione nei diversi ambiti specialistici, compresi quelli alimentare, veterinario e dell'ambiente.
La "centralità del territorio" prevede la riorganizzazione dell'assistenza primaria, il potenziamento della rete assistenziale territoriale e l'implementazione di più qualificati modelli di cura per la gestione delle cronicità e la continuità assistenziale.
Viene dato rilievo anche alle tematiche relative all'"integrazione sociosanitaria" includendo la non autosufficienza, le disabilità, gli immigrati, le politiche del farmaco, la nuova configurazione dell'offerta ospedaliera secondo il principio delle reti integrate e l'applicazione del modello "hub & spoke", le innovazioni del sistema di emergenza-urgenza e l'assistenza nelle isole minori.

C) "Aree prioritarie di intervento", di peculiare interesse: la salute della donna e del bambino, l'area oncologica, l'area cardiologica, le neuroscienze, la gestione del politraumatizzato, l'area dei trapianti e il Piano sangue, l'area della salute mentale e le dipendenze. Per ciascuna area viene trattato l'intero percorso assistenziale.

D) "Qualità, ricerca e sviluppo", temi trasversali in ambito specialistico, che affrontano la riqualificazione del sistema sanitario e per la sua misurabilità, (il governo clinico e la sicurezza dei pazienti,il miglioramento della qualità, la comunicazione/consenso informato,la formazione degli operatori, la ricerca e la programmazione degli investimenti e il monitoraggio per la valutazione delle azioni inerenti l'attuazione del Piano).

Buona lettura.

Piano Sanitario Regionale 2011

Obiettivi Piano Sanitario Regionale 2011

Programma_operativo_2010_2012

---
Dott. G.Martorana 
Infermiere Forense 

venerdì 25 marzo 2011

Cosa sai sui guanti che usi?

Un interessante articolo scientifico su un DPI che usiamo spessissimo durante l'assistenza ma di cui ignoriamo parecchie cose.

Guanti in lattice
--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense   

giovedì 24 marzo 2011

Atto di indirizzo per la politica sanitaria del 2011

In coerenza con le linee strategiche definite a livello internazionale e in accordo col programma economico, il ministero della Salute, per il 2011, ha stabilito sei priorità su cui dovrà esercitare, a pieno regime, la responsabilità di governo.
L'Atto di indirizzo del ministero parte da due obiettivi: economicità della governance del sistema e rispetto dei principi di appropriatezza ed efficienza degli interventi sui cittadini.
Il Governo ha individuato sei “macroaree”, con relative finalità: costi e fabbisogni standard nel settore sanitario; miglioramento e potenziamento della prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie; la qualità dei servizi sanitari; il rilancio della ricerca e la promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
Secondo il documento ministeriale, le priorità dovrebbero essere:
- l'approvazione dei disegni di legge sul rischio clinico e sul governo clinico;
- la prevenzione;
- la formazione dei professionisti;
- il federalismo solidale;
- il riconoscimento del merito;
- i Lea;
- l'individuazione di linee guida omogenee per tutta l'Italia.
Per raggiungerle, però, serve soprattutto la responsabilità finanziaria delle Regioni, visto che persiste una forte discrepanza nell'offerta dei servizi tra il Nord e il Sud del Paese.

Atto di indirizzo per la politica sanitaria del 2011

--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense   

giovedì 17 marzo 2011

Educare alla Salute, una nuova sfida per l’Infermiere

La legge 251/2000  che ha istituito la dirigenza infermieristica e la laurea specialistica, contiene norme inerenti anche all'esercizio professionale. Al primo comma dell'art. 1 si legge testualmente che "Gli operatori delle professioni sanitarie, dell'area delle scienze infermieristiche e della professione ostetrica, svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, dagli specifici codici deontologici, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza".
La legge 42/1999 ha posto alla base dell'esercizio professionale tre criteri guida ben precisi e un limite dai contorni meno precisi. L'Infermiere deve agire in base ai dettami del profilo professionale, (ex DM 14 settembre 1994, 739), al contenuto degli ordinamenti didattici di base (la formazione universitaria) e post base (Corsi, Master, e Specializzazioni) e del Codice Deontologico. Il limite posto dalla legge stessa è dato dalle "competenze previste per la professione medica", quindi dall'"atto medico" (certificazione, diagnosi e prescrizione diagnostico -terapeutica e riabilitativa).
L'Articolo 2 del Codice deontologico 2009, recita che "L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale (prestazioni per l'esecuzione delle quali è richiesta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, tenuti dalle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato) tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa."
Sebbene ogni elemento sia strettamente congiunto e funzionale all'altro, oggi le scienze infermieristiche possiedono elevate competenze "Tecniche", "Relazionali" e  vocatamente Educative apportando in ambito sanitario, importanti contributi scientifico-assistenziali che attenzionano particolarmente le strategie educative. L'infermieristica presenta numerose occasioni "educative" in tantissimi ambiti assistenziali.
In ambito di Pronto Soccorso, per esempio,  la natura stessa del rapporto con l'assistito, che nella maggior parte dei casi si esaurisce nel giro di minuti/ore e può risolversi con una dimissione, rende spesso necessarie azioni educative di "ausilio terapeutico" in ambito preventivo e in ambito sanitario.
Il Primo Soccorso, e quindi anche tutta la formazione correlata, (BLS e BLS-D), è un altro esempio di intervento formativo in ambito di "educazione sanitaria" e di "educazione terapeutica": da un lato, infatti, si prefigge di insegnare a riconoscere prontamente le condizioni di pericolo per la vita di una persona, come la perdita di coscienza, l'assenza di respiro e l'assenza di circolo, dall'altro punta all'acquisizione di schemi comportamentali in grado di sostenere le funzioni vitali compromesse, con le corrette manovre di primo intervento, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso e quindi dei sanitari.
All'Articolo 13 del Codice deontologico 2009, "L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza (conoscenza, formazione, esperienza, abilità, motivazioni, etc) e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Con la promulgazione della legge del 3 aprile 2001, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001), si è concretizzata la possibilità di cambiare drasticamente l'emergenza sanitaria territoriale ed i risultati ottenibili, in termini di sopravvivenza. Al primo comma dell'articolo 1, la legge infatti recita: "È consentito l'uso del DAE in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di RCP". Per la prima volta, una legge dello Stato italiano consente al personale infermieristico e, soprattutto, a figure non sanitarie (dette "laici first responders") di applicare l'importante provvedimento della defibrillazione, considerato finora atto "esclusivamente" medico.
Il momento "educativo" dell'infermieristica è parte integrante nell' "azione formativa assistenziale" di ogni Infermiere che si esplica al letto del malato, in ambulatorio, in corsia, in un centro di salute o in comunità, e  impegna quotidianamente i Professionisti. Questo, diventa evidente quando l'Infermiere avoca la funzione di docente/formatore.
Il risultato finale sarà positivo per chi ascolta e per chi ha voglia d'imparare dalla "evidenza",  rendendo onore a questo nuovo e coinvolgente modo di essere Infermieri.
--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense   

lunedì 14 marzo 2011

Il CdM Il Consiglio dei Ministri approva il Ddl delega sulla sperimentazione clinica e le professioni sanitarie

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega,proposto dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio "Sperimentazioneclinica e altre disposizioni in materia sanitaria".
«Con questo ddl delega - dice il Ministro - viene migliorata la funzionalità del Servizio sanitario nazionale e delle prestazioni erogate per offrire ai cittadini risposte sempre più appropriate e qualificate ai loro bisogni." 
Sperimentazione clinica e innovazione
Viene delegato al Governo il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano da attuarsi entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge delega attraverso l’emanazione  di uno o più Decreti legislativi , acquisito il parere della Conferenza delle Regioni. I Decreti dovranno prevedere il riordino, l’individuazione, nonché la riduzione, del numero degli attuali 269 “Comitati etici” con predisposizione di criteri di certificazione, prevedendo in ogni caso almeno un Comitato etico per ogni Regione e tenendo in considerazione il numero di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presenti; l’individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase 0 alla fase IV; meccanismi di valutazione delle performance delle aziende sanitarie pubbliche nell’ambito delle sperimentazioni cliniche; l’istituzione di un portale di consultazione per il cittadino.
Il riordino delle professioni sanitarie
Si prevede con una delega al Governo il riordino della disciplina degli Albi, degli Ordini, e delle relative Federazioni nazionali, dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari che saranno soggette alla vigilanza del Ministero della Salute. Saranno rafforzati i codici deontologici, la formazione e l’aggiornamento professionale. Si prevede infine il riordino delle attività idrotermali e la promozione del turismo termale
Con la sanità elettronica
Verrà istituito per ogni cittadino il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), fino ad oggi non disciplinato a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario. Il Fascicolo, definito come l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, verrà istituito dalle Regioni  nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali a fini non solo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; ma anche di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.

DDL sperimentazione, Professioni sanitarie, FSE--
Dott. G.Martorana
Infermiere Forense

venerdì 11 marzo 2011

Stress da straordinari: riconosciuto il danno biologico

Con sentenza n. 5437/2011, la Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro
in data 8/3/2011 n. 5437 ha riconosciuto il danno biologico derivante
dallo Stress da straordinari.
Per chi vuole approfondire l'argomento si rinvia alla sentenza.

Cassazione 5437 del 08 marzo 2011

Dott. G.Martorana
Infermiere Forense

sabato 5 marzo 2011

La nutrizione e l'idratazione artificiale non possono essere imposte!

La Nutrizione e idratazione artificiale non possono essere imposte a nessun paziente: né a chi è cosciente (come peraltro è riconosciuto da tutti) né a chi è in stato di incoscienza. E' la posizione dell'Associazione dei Medici Cattolici italiani, che a sorpresa si dice critica verso il passaggio del disegno di legge sul biotestamento, in procinto di andare all'esame della Camera, che esclude proprio alimentazione e idratazione artificiale dagli interventi che il cittadino può rifiutare sul suo testamento biologico.
Spiegano la loro posizione tramite il Presidente dell'Amci: Vincenzo Saraceni: -"Nutrizione e idratazione artificiali sono sostegni vitali, come scrive giustamente la legge. Quindi non si può obbligare un medico ad interromperli. Cosa diversa è imporli a un paziente incosciente. In questo caso, se il fiduciario lo dice chiaramente, credo sia giusto rispettare la volontà del paziente e non praticare gli interventi necessari per l'alimentazione e idratazione forzata. Così come un paziente vigile può rifiutare una trasfusione, o l'amputazione di una gamba in cancrena, e anche ovviamente il sondino per l'alimentazione, così può farlo un paziente incosciente, se ha lasciato indicazioni precise che vanno poi segnalate e rivendicate dal suo fiduciario. Imporre a un paziente incosciente la Peg o il sondino nasogastrico mi sembra francamente eccessivo".
Mentre il ddl è utile, secondo i medici cattolici, "per evitare altri casi Eluana". Nessun medico dovrà più interrompere nutrizione e idratazione, perché non si possono staccare sostegni vitali provocando sicuramente la morte di un paziente. In questo è giusto il richiamo alla scelta del medico "in scienza e coscienza", pur tenendo conto per quanto possibile della dichiarazione scritta del malato e del fiduciario. Tanto più che la volontà del paziente va contestualizzata, anche alla luce dei progressi scientifici". Cosa diversa, ribadisce Saraceni, "il praticare un intervento invasivo, come può essere la nutrizione artificiale, a un paziente che quando era cosciente aveva espressamente detto di non volerlo".

sabato 26 febbraio 2011

Nuove Linee Guida ERC (European Resuscitation Council) 2010

Le linee guida ERC (European Resuscitation Council) 2010 sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP) aggiornano quelle pubblicate nel 2005 e rispettano il ciclo quinquennale di revisioni previste per le modifiche alle linee guida. Come le precedenti, le nuove linee guida del 2010 sono basate sul più recente Consenso Scientifico Internazionale sulla Rianimazione Cardiopolmonare con Raccomandazioni sul Trattamento (CoSTR) .
All'Indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/101206_RCP_linee_guida_2010.pdf
potete consultare e scaricare le Nuove Linee Guida.
Buon aggiornamento a tutti!
--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense

mercoledì 16 febbraio 2011

Dovere di vivere, diritto a morire.

 
L'ex presidente della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick ha inviato al Partito Radicale una sua riflessione sul testamento biologico e le questioni relative al fine vita.
Una lunga Riflessione particolarmente attuale e interessante dal punto di vista etico-deontologico. 

martedì 25 gennaio 2011

Tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro

Quando la Civiltà fa scuola!

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE del 22/01/2010

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro. (G. U. n.3 del 22-01-2011)

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=36611&page=newsett
--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense

Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualita', della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo

Nella G.U. n. 13 del 18/1/2010 la Conferenza unificata ha pubblicato l'accordo 16 dicembre 2010

(http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=36591&page=newsett)

recante: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane sul documento concernente «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualita', della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo

--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense

venerdì 21 gennaio 2011

Al Niguarda di Milano cartella clinica su iPad

Al Niguarda di Milano è arrivato l'iPad in corsia.
In questo modo, sul suo schermo, medici ed infermieri potranno visualizzare la cartella clinica aggiornata in tempo reale (con i dati degli ultimi esami del sangue o le immagini dell'ultima radiografia) direttamente al letto del paziente. 
Il progetto, chiamato "i-Clinic", consente al personale sanitario di usare il proprio iPad come diario clinico durante il giro visite. 
Grazie alla trasmissione dati a distanza, sarà possibile accedere alle informazioni da qualunque luogo e condividerle con un altro specialista per un consulto virtuale.
Per tre mesi, medici e infermieri testeranno cinque iPad per valutare eventuali aggiustamenti e, in una seconda fase, l'esperienza sarà estesa a tutta la parte già completata del nuovo Niguarda, il, cosiddetto, Blocco Sud, dove con 70 iPad si gestiranno le cartelle cliniche per oltre 450 malati. 
Quindi, l'hi-tech coinvolgerà tutto l'ospedale (in tutto, serviranno 150 iPad) e, per la prima volta in Europa, in un ospedale pubblico della Lombardia. 
"Abbiamo intuito subito le potenzialità delle nuove tecnologie costruendo un'alleanza pubblico-privato e prevedendo gli investimenti necessari", ha commentato il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni.

Da: sottilegiuseppe@alice.it [mailto:sottilegiuseppe@alice.it] (Da SOGNI KE SI REALIZZANO)