venerdì 30 settembre 2011

Rischio professionale e spese assicurative

Il contenzioso medico-legale è passato dalle  9.500 denunce (1994), alle 29.500 denunce nel 2007 con la prima e ovvia conseguenza: l'aumento dei premi assicurativi passati dai 35 milioni e 400 mila euro del 1994 a 455 milioni di € del 2007. Un incremento di circa 10 volte.
La Corte dei Conti segnala che nel triennio 2008/2010 l'incremento delle spese di Asl e ospedali italiani, per cause e risarcimenti, è stato del 45,86%. Ovvero, quasi 618 milioni di euro che, in assenza di contenzioso, avrebbero potuto essere investiti in altre attività a favore dell'utenza.
 A far lievitare i debiti delle Regioni e, più in generale del SSN, anche le vertenze per i ritardi nei pagamenti ai fornitori.
Tre le regioni italiane più martoriate dalle denunce e che devono far fronte alle spese legali, incidendo sui propri bilanci sanitari: Abruzzo (+210,19); Campania (+54,88) e Toscana (+117,99).
 Inoltre, per mettersi al riparo da guai giudiziari, il Personale e le Dirigenze sanitarie si assicurano sempre di più: nel 2009, per le polizze si sono spesi 485 milioni di euro (di cui il 60% versato dalle strutture e 40% dai professionisti). Nello stesso anno, le assicurazioni hanno registrato 34mila denunce di sinistri (+15% rispetto al 2008): contro i singoli professionisti (12.559) e contro le Asl (21.476).
 Intanto le Asl stanno contraendo i premi versati (-6,15), segno che è sempre più diffusa una maggiore ritenzione del rischio o all'auto-assicurazione nel tentativo di di contenere il peso delle polizze.
(fonte IPASVI) 

giovedì 22 settembre 2011

Obbligatoria l'Assicurazione professionale prevista dalla L. 148/2011

La L. 148/2011 in materia di riforma degli Ordinamenti professionali, prevede l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare un’assicurazione professionale a tutela di eventuali danni arrecati al cliente.
Sono interessati dalla norma tutti i Professionisti dell’Area tecnica, medica, infermieristica e giuridico-economica.
Il testo della legge sul tipo di massimali da scegliere, si limita a indicare che l’assicurazione dovrà essere «idonea» a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, senza però specificare: in che cosa consista tale idoneità e chi debba valutarla in relazione al numero e all’importanza degli incarichi assunti dal professionista. 
E' palese il "richiamo" alla responsabilità dei Professionisti tale da garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze o negligenze.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), gli Ordinamenti professionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno prevedere l’obbligo per gli iscritti di stipulare "idonea" assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente, eccetto per quelli causati da comportamenti dolosi. 
Il Professionista all’atto dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noti al committente, gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale.
Questa obbligatorietà è in linea col tema dell' "esercizio delle professioni", che intende parificare tutte le attività professionali con le "prestazioni di servizi" (tipo attività d’impresa) ed alla conseguente visione del cliente come consumatore da tutelare nel libero mercato concorrenziale.
L’esigenza del cliente-consumatore ad essere salvaguardato da errori connessi all'aumento di rischi dovuti ad attività sempre più complesse, trovano nella polizza assicurativa obbligatoria, secondo il legislatore, uno strumento idoneo a garantire i due protagonisti del rapporto (contratto).
E' probabile che tale obbligo possa scatenare un aumento di contenziosi per responsabilità professionali ad ogni minima insoddisfazione del cliente, incrementando i costi e i tempi della Giustizia civile.

sabato 17 settembre 2011

La Mediazione Civile arriva alla Corte di Giustizia Europea

La mediazione obbligatoria è già in attesa di giudizio dalla Corte Costituzionale.
Sollevata anche la questione di legittimità comunitaria (Tribunale di Palermo),  arriva anche alla Corte di Giustizia con una ordinanza resa nota dall’OUA.
L’OUA, già ad aprile, aveva chiesto ai giudici civili di disapplicare la mediazione obbligatoria, per contrasto con la normativa comunitaria, allegando l’istanza di disapplicazione dell’obbligatorietà dell’art. 5 co. 1 del decreto legislativo 28/2010, predisposta dall’Ordine degli avvocati di Firenze.
Secondo l’OUA, “il Giudice, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la procedibilità della domanda, disapplicando l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, perché in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
Ne frattempo, dopo la pubblicazione del D.M. 145/2011, dalla Camera arriva un’importante modifica del D.Lgs. 28 del 2011.
Il maxiemendamento alla manovra finanziaria di Ferragosto presentato dal Governo, all’art. 35 sexies recita : “All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».
Ormai per dissipare ogni possibile duppio è indispensabile la pronuncia delle "Alte Corti"!

domenica 4 settembre 2011

Lo stravolgimento dell'Istituto di Mobilità

D.L. 138/2011 prevede per i dipendenti pubblici l’istituto di Mobilità nella forma obbligatoria.

Su http://professionisanitarie.blogspot.com/ il percorso e le contraddizioni.

giovedì 1 settembre 2011

Attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42


Il 10 febbraio 2011 in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, è ' recepito l'accordo sui "Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011)".
Buona lettura.