giovedì 20 ottobre 2011

Sospensione dall’Albo professionale se non si rilascia fattura

Il D.L. 138/2011 all’art. 2, comma 5, prevede che qualora siano state contestate a carico dei Professionisti con obbligo di iscrizione all'Albo  quattro omissioni nell’arco di 5 anni nell' emettere documenti certificativi di corrispettivi economici, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale.
La sospensione varia  da tre giorni ad un mese, e in caso di recidiva, si estende da quindici giorni a sei mesi.
Il provvedimento di sospensione si considera immediatamente esecutivo in deroga a quanto previsto dall'art. 19, co. 7, D.Lgs. 472/1997.
Gli atti di sospensione sono comunicati al Soggetto competente alla tenuta dell'Albo affinché ne sia data pubblicazione sul sito internet.
Se le violazioni sono state commesse nell'esercizio in forma associa di attività professionale, la sospensione viene estesa a tutti gli associati.

mercoledì 12 ottobre 2011

Effetto Evoluzione: La Responsabilità Infermieristica

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II° Congresso Nazionale AILF
Sorrento,nei giorni 15 e 16 novembre 2011

Per ulteriori informazioni:    AILF

lunedì 3 ottobre 2011

Il Parlamento Europeo si pronuncia sull'obbligatorietà della "mediazione civile"

Il Parlamento europeo, con la risoluzione (2011/2026(INI)) del 13 settembre 2011, riconosce che l’articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione civile o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria, a condizione che questo non precluda agli attori di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
Il Parlamento ritiene che nel sistema giuridico italiano, la mediazione obbligatoria sembra finalizzata proprio all’obiettivo primario della riduzione della congestione nei Tribunali; per tale motivo, al pari di altri Paesi in cui essa è obbligatoria, come Bulgaria e Romania, può contribuire a una soluzione rapida delle controversie riducendo i tempi eccessivamente lunghi della giustizia civile.
Il Parlamento europeo non manca di sottolineare che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa concretamente praticabile, a basso costo ed entro tempi più rapidi, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria stessa. 
Pertanto, le Autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi atti a promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie, evidenziando i principali vantaggi della mediazione, ovvero i costi, il tasso di successo, nonché l’efficienza in termini temporali.
Inoltre, il Parlamento riconosce anche l’importanza di stabilire norme comunitarie per l’accesso alla professione di Mediatore, che favoriscano un livello qualitativo elevato e assicurino elevati standard di formazione professionale con un sistema di accreditamento dei Mediatori che possa valere in tutta l’Unione europea.