giovedì 17 novembre 2011

Esigenze di cura e necessità di gestione economica: Responsabilità colposa del Sanitario

La giurisprudenza prende posizione sui fini concreti che l’esercente una professione sanitaria deve perseguire nello svolgimento delle prestazioni di cura e tutela del paziente.
 La Suprema Corte stabilisce che non è consentito al Sanitario, e tantomeno al complessivo sistema sanitario, privilegiare la logica economica di gestione a quella relativa alla tutela generale della salute, né fissare direttive che pongano in secondo piano le necessità del malato. Il Sanitario, che tra l’altro è tenuto al rispetto di precise regole deontologiche, ha comunque il dovere di privilegiare la salute del paziente rispetto ad ogni altra differente occorrenza, ponendosi nei confronti del malato in una specifica, primaria e basilare posizione di garanzia.
 Egli pertanto non è tenuto a rispettare eventuali direttive che si pongano in conflitto con le necessità di cura (assistenza) del paziente, così come non potrà dispensarsi da colpa laddove si lasci influenzare da quelle direttive, abdicando al proprio dovere basilare a detrimento della propria professionalità.

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