giovedì 22 settembre 2011

Obbligatoria l'Assicurazione professionale prevista dalla L. 148/2011

La L. 148/2011 in materia di riforma degli Ordinamenti professionali, prevede l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare un’assicurazione professionale a tutela di eventuali danni arrecati al cliente.
Sono interessati dalla norma tutti i Professionisti dell’Area tecnica, medica, infermieristica e giuridico-economica.
Il testo della legge sul tipo di massimali da scegliere, si limita a indicare che l’assicurazione dovrà essere «idonea» a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, senza però specificare: in che cosa consista tale idoneità e chi debba valutarla in relazione al numero e all’importanza degli incarichi assunti dal professionista. 
E' palese il "richiamo" alla responsabilità dei Professionisti tale da garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze o negligenze.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), gli Ordinamenti professionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno prevedere l’obbligo per gli iscritti di stipulare "idonea" assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente, eccetto per quelli causati da comportamenti dolosi. 
Il Professionista all’atto dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noti al committente, gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale.
Questa obbligatorietà è in linea col tema dell' "esercizio delle professioni", che intende parificare tutte le attività professionali con le "prestazioni di servizi" (tipo attività d’impresa) ed alla conseguente visione del cliente come consumatore da tutelare nel libero mercato concorrenziale.
L’esigenza del cliente-consumatore ad essere salvaguardato da errori connessi all'aumento di rischi dovuti ad attività sempre più complesse, trovano nella polizza assicurativa obbligatoria, secondo il legislatore, uno strumento idoneo a garantire i due protagonisti del rapporto (contratto).
E' probabile che tale obbligo possa scatenare un aumento di contenziosi per responsabilità professionali ad ogni minima insoddisfazione del cliente, incrementando i costi e i tempi della Giustizia civile.

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