giovedì 19 marzo 2009

Posta elettronica certificata (PEC)


Il D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009 rende obbligatorio per gli Infermieri che espletano attività libero-professionale l’uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) .
La Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta al Nursind ha precisato che "(...) sono disposizioni indirizzati a soggetti privati finalizzate a dare certezze alle comunicazioni (...) a tutela dei terzi. (...) I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che svolgono la propria attività per la pubblica amministrazione, in qualità di dipendenti con l'apporto di lavoro subordinato, non sono destinatari della previsione normativa in commento. In questo caso ogni comunicaziontc che essi siano tenuti ad effettuare non deriva dalla loro qualità di professionista ma da quella di dipendente pubblico che, pertanto, rappresenta l'amministrazione. In questo caso la garanzia della certezza delle comunicazioni effettunte è problematica afferente alla pubblica amministrazione datore di lavoro che applica altre disposizioni. Diversamentc qualora il professionista dipendente pubblico eserciti anche la libera professione in deroga al regime di esclusività, quando la legge lo consenta, sarà destinatario degli obblighi posti dal citato articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2009".
La PEC è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con caratteristiche particolari:
- La certezza di un valore legale equiparato alla raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione come stabilito dal DPR 11 Febbraio 2005 n.68.
- La certezza del contenuto con l'utilizzo di protocolli di sicurezza che rendono impossibile modifiche al contenuto del messaggio e degli allegati garantendo, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
Col termine "certificata" il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che certifica data ed ora e costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed allegati e, il gestore del destinatario, invia al mittente la ricevuta che certifica data ed ora di avvenuta consegna.
Pertanto i gestori delle PEC certificano con le proprie "ricevute":
- Che il messaggio è stato spedito.
- Che il messaggio è stato consegnato.
- Che il messaggio non è stato alterato.
La Posta Certificata, sfruttando la crittografia e i protocolli di sicurezza, riesce a fornire agli utenti un servizio sicuro che sostituisce integralmente il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea). Gli avvisi verranno inviati anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi di tutto il processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
La traccia informatica delle operazioni svolte è conservata dal gestore per 30 mesi che, in caso di smarrimento delle ricevute, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

martedì 10 marzo 2009

Le ostetriche devono&possono strumentare!

La lettera del 04 Marzo:
Sono un infermiere professionale che lavora in un presidio ospedaliero di una città in provincia (...). Presto servizio in sala operatoria ricoprendo vari ruoli, dallo strumentista al tecnico di anestesia o all'infermiere di sala, tipica situazione quando si lavora in piccole realtà.Premesso che siamo dodici unità e tutti ruotiamo nei vari ruoli , siamo soggetti anche alla reperibilitàricoprendo anche l'assistenza rianimatoria perchè il mio P.O. è sprovvisto di Rianimazione.Quando strumentiamo nelle seduta di ostetricia e ginecologia, abbiamo chiesto all'amministrazione di far coinvolgere le ostetriche proprio nel ruolo di strumentista ,che a nostro avviso è la figura più indicata, non solo per gli aspetti medico legali ma perchè è una figura indispensabile vista come la più competente e professionalmente valida.Come possiamo determinare le nostre ragioni ,visto che la Direzione Sanitaria da ragione alle ostetriche e torto a noi a tal punto di fare un ordine si servizio mensionando che la norma in vigore non determina chi deve strumentare in sala operatoria, specificando però che l'ostetrica non può fare l'infermiere , ma per esigenze di ottimizzazione delle risorse umane ed economiche,l'infermiere può fare l'ostetrica .Mi scuso per il lungo quesito ma spero di avere delle risposte , la ringrazio anticipatamente.
La Risposta del 09 Marzo:
Caro collega,
Dai pochi elementi che mi è dato conoscere dalla sua e-mail emerge per prima cosa che i “vari ruoli” a cui lei fa riferimento, non sono così peculiari della vostra “piccola realtà” ma è una situazione molto più comune, riferendomi con ciò anche a “grandi realtà” come gli Ospedali di “riferimento nazionale”. Questo è spesso dovuto a scelte strategiche aziendali “discutibili” a causa di politiche sanitarie ed economiche “scellerate” che hanno, da tempo, messo in secondo piano, o addirittura dimenticato, il fruitore principale del prodotto “ bene salute”: il cliente/paziente/utente.
Nella vostra realtà lavorativa, ma in tante altre, si intuisce che non ci sono Infermieri specialisti strumentisti, cioè Infermieri formati da un Master universitario e quindi in possesso di un titolo ufficiale che certifichi le competenze e pertanto i “ruoli” assolti da tutti voi, rappresentano soltanto “ruoli generici” rientrando a pieno titolo in quelle competenze attribuite dal lungo percorso legislativo che ha “ricostruito” la Professione infermieristica trasformandola in “Professione sanitaria intellettuale”. (Profilo professionale con DM 739 del 1994 e la legge 42 del 1999). (...)
Anche se è vero che ancora oggi non esiste una normativa specifica che determini chi deve strumentare in sala operatoria, sembra che la vostra amministrazione, ma soprattutto le Ostetriche, dimentichino che ai sensi della legge (...)
A mio parere, sembra che ci siano abbastanza elementi per poter affermare, senza nessun equivoco, che le Ostetriche (...)
Testo integrale disponibile a richiesta...

venerdì 12 dicembre 2008

...Forense

La polemica monta!
Qualcuno sostiene che aprire il Master di Infermieristica forense a diverse professionalità operanti in ambito sanitario possa dare titolo e creare "nuovi infermieri" da soggetti che infermieri non sono.
Il Master è denominato Infermieristica forense poichè il Nursing costituisce la parte predominante del master. Ma chi non conosce il "Nursing" non è per questo che diventa infermiere e quindi Infermiere forense.
Noi Infermieri non è per questo che ci sentiamo lesi o degradati nella professionalità "infermieristica" la quale o si possiede o non si potrà mai avere col master...
Le Scienze forensi attualmente abbracciono numerose discipline che, anche nello stesso ambito, è improbabile che possano essere conosciute da una singola professione.
Pertanto l'Infermiere avrà competenza nel Nursing forense; l'Ostetrica, il Tecnico di radiologia, il Tecnico di laboratorio e così come qualsiasi altra Professione sanitaria, avrà competenze specifiche nel propio settore tecnico o scientifico anche se la dicitura del Master riporta "Infermieristica forense".
Pertanto credo che la polemica possa proprio finire! Così da dedicarci seriamente alla crescita di una Professione di grande potenzialità!

lunedì 30 giugno 2008

L'infermiere Forense


L'Infermiere Forense è una nuova Figura infermieristica specializzata nell'Assistenza forense cioè nello studio e nella pratica delle applicazioni dell'Infermieristica per gli scopi previsti dalla legge. Esso rappresenta la risposta all'aumento delle Responsabilità legate al Nuovo Profilo Professionale, al Codice Deontologico, alla Formazione universitaria e alla formazione Specialistica nell'analisi delle responsabilità professionali in relazione al quadro giuridico e normativo di riferimento, alla valutazione sistematica del rischio nel processo assistenziale e all'attuazione di interventi appropriati tali da migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie erogate garantendo così la massima sicurezza del malato e degli operatori.
Riveste anche funzione di supporto al Medico legale (anatomo-patologo) in tema di patologia e tanatologia forense nonchè nella valutazione sanitaria del Risk management essendo capace di analizzare le criticità assistenziali, garante della qualità e dellla sicurezza delle procedure tali da prevenire e ridurre l'incidenza degli errori e del contenzioso in sanità.
La parola forense proviene dal latino ("legale" che significa "prima del forum") e si riferisce a qualcosa " relativa a, o utilizzata in tribunale" oppure "a un metodo per ottenere elementi di prova al fine di utilizzarli in un tribunale di diritto".
"Legale" si riferisce all'applicazione pratica nelle Scienze infermieristiche per risolvere, in un sistema giuridico, un contenzioso professionale, che può includere un procedimento civile, un procedimento penale, un procedimento amministrativo o disciplinare.
L'uso del termine "legale" al posto di " forense" è globalmente accettato considerando che il termine "forense", effettivamente, è sinonimo di "legale" o "relativo ai tribunali", dalla radice latina stessa del significato.
Ci troviamo finalmente di fronte alla piena autonomia operativa-decisionale di un Professionista..., autonomia per la quale abbiamo tanto lottato in passato e che oggi è diventata una realtà su cui muoversi, confrontarsi e migliorarsi nel prossimo futuro.

Un benvenuto a tutti coloro che vorranno condividere con me questa passione!

domenica 25 maggio 2008

Analisi delle "Criticita" assistenziali



L'analisi delle "criticità" assistenziali nelle Unità Operative ospedaliere rappresenta, per l'Infermiere forense, un ambito di indubbio interesse al servizio e beneficio sia del paziente/utente e sia del Personale sanitario ed ausiliario che vi lavorano.
Nelle nostre Realtà sanitarie, in cui le "emergenze" per la carenza di risorse umane, assistenziali e tecniche sono diventati la "normalità del quotidiano", la sfida è diventata ancora più interessante in quanto, l'analisi dettagliata della qualità assistenziale erogata, diventa "denuncia" di una situazione ormai diventata insostenibile.
Obbiettivi specifici:
  1. Migliorare la funzionalità generale dei servizi erogati.
  2. Accrescere l'efficacia e l'efficienza nella gestione delle risorse umane e tecniche, nonché l’organizzazione globale del lavoro.
  3. Evitare soluzioni di continuità nei processi organizzativo-funzionali della attività ordinaria e straordinaria strettamente dipendente dal controllo e dalla rimodulazione dei processi.
  4. Ridurre il contenzioso a tutti i livelli organizzativi.
  5. Recuperare la motivazione del Personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali erogate.

L'Infermiere forense trova, ancora una volta, un' altra collocazione specifica nelle nostre Realtà sanitarie e cioè quella di supporto nell'identificazione e risoluzione di tutte quelle problematiche gestionali e organizzative a causa delle quali, vacillano persino i LEA.

Procedure di Polizia mortuaria


Poche Aziende ospedaliere hanno delle Procedure aziendali di applicazione al Regolamento di Polizia mortuaria!

Molte Aziende Sanitarie hanno emanato soltanto degli "Ordini di servizio", spesso datati, ogni qualvolta che, a causa di un problema, ciò si fosse reso necessario.
Ma cosa sono le " Procedure in applicazione al Regolamento di Polizia mortuaria"?
Esse sono un complesso di attività amministrative, burocratiche e medico –legali disciplinate dal “Regolamento di Polizia mortuaria” ( D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria “), che si occupano della fase che intercorre tra la morte di un soggetto e la sua sepoltura.
Gli Obbiettivi generali perseguiti da queste sono:
1. Razionalizzare e ottimizzare la prassi gestionale delle attività di Polizia mortuaria all’interno dell’Azienda Ospedaliera al fine di definire gli ambiti di competenza e di collaborazione tra le varie Figure professionali coinvolte mediante comportamenti operativi uniformi.
2. Approfondire le conoscenze in materia al Personale Sanitario ed Ausiliario con particolare riguardo alla Tanatologia, ed alle corrette prassi medico -legale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni anche in previsione di richieste di intervento delle Forze dell’Ordine e della Magistratura.
3. Garantire a tutti gli Operatori coinvolti lo svolgimento delle attività di Polizia mortuaria in condizioni di sicurezza attraverso pratiche già sperimentate e messe in atto in altre Aziende Ospedaliere italiane.
4. Migliorare le relazioni e le informazioni a sostegno dei familiari del defunto.
L'Infermiere forense è la nuova Figura professionale competente e qualificata (sotto la verifica dei Direttori Sanitari), per potere strutturare e redigere le suddette procedure che interessano tutte le Professioni sanitarie ed ausiliarie all'interno di una Azienda Ospedaliera.