sabato 13 aprile 2013

Radiazione dall'albo in seguito a procedimento disciplinare

Pubblicato il 12/04/2013 da Sergio Fucci

Un medico, sanzionato con la radiazione dall’albo in sede disciplinare, ricorre in cassazione assumendo, tra l’altro, che l’azione disciplinare si è prescritta e che, comunque, la sanzione inflittagli non è stata correttamente irrogata.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile. con sentenza n. 4375/13, depositata il 21/02/2013, respinge l’eccezione di prescrizione in quanto il termine di prescrizione del procedimento disciplinare è stato interrotto dall’avvio del procedimento penale nei confronti dell’incolpato ed è ripreso a decorrere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, ma annulla comunque la sentenza impugnata perché la sanzione della radiazione non può essere irrogata automaticamente in conseguenza di una condanna penale.
Afferma, sul punto, la Suprema Corte che la sentenza penale emessa a seguito del cosiddetto patteggiamento vincola il giudice disciplinare solo in relazione alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità del sanitario, mentre compete comunque al giudice disciplinare la delibazione della congruità della sanzione disciplinare da irrogare nel caso di specie alla luce dell’illecito accertato.
Da quanto precede consegue la disapplicazione della norma amministrativa di cui all’art. 42 del DPR n. 221 del 1950 che prevede l’istituto della radiazione di diritto dall’albo del sanitario che ha commesso i gravi reati ivi indicati venendo poi condannato in sede penale.
Questo istituto, ingiustamente applicato in sede disciplinare, è infatti illegittimo perché lede il principio di proporzione, in base al quale occorre sempre adeguare la sanzione disciplinare al caso concreto e cioè al tipo di comportamento costituente illecito disciplinare contestato all’incolpato.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata e gli atti sono stati trasmessi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per un riesame della vicenda alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte.

venerdì 12 aprile 2013

Scarico delle sostanze stupefacenti in pronto soccorso

Pubblicato il 12/04/2013 da Sergio Fucci
Il dirigente medico responsabile del pronto soccorso di un ospedale viene ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 60 e 68 DPR 309/1990 e condannato dal Tribunale al pagamento della somma di 1.200,00 euro a titolo di ammenda per non avere ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope in quanto nel corso di una ispezione compiuta dai Carabinieri del NAS era stata accertata la presenza nel reparto di n. 18 fiale di morfina cloridrato a fronte delle 17 riscontrate in giacenza contabile.
Il sanitario ricorre, quindi, in cassazione e la Suprema Corte, pur affermando che il dirigente medico preposto all’unità operativa è il responsabile dell’effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti, annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione su una circostanza essenziale per la configurazione del reato in oggetto.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 8058/13, depositata il 20/02/13, ritiene, infatti, che la normativa sulla corretta tenuta di questi registri di carico e scarico prevede un termine di tolleranza di 24 ore per procedere alla registrazione della movimentazione dei farmaci in questione e che, quindi, per dichiarare sussistente la responsabilità del sanitario imputato è necessario che venga dimostrata che la movimentazione non registrata sia avvenuta oltre il suddetto termine.
Aggiunge la Suprema Corte che, considerato che nel caso di specie è stata riscontrata una divergenza minima tra la morfina in giacenza e quella registrata (appena una fiala di sostanza), il giudice avrebbe dovuto dare conto della omessa registrazione oltre la scadenza del termine di tolleranza concesso dalla normativa, accertando quindi la data dell’ultima movimentazione, non potendosi escludere che l’aggiunta dell’unica fiale rispetto al quantitativo riportato nell’apposito registro possa essere avvenuta proprio il giorno dell’ispezione dei Carabinieri del NAS o, comunque, entro le 24 ore precedenti.
Gli atti, pertanto, sono stati trasmessi di nuovo al competente Tribunale per un riesame più approfondito della vicenda.
Appare opportuno sottolineare che il reato di cui si discute prevede a titolo di sanzione l’arresto fino a due anni in via alternativa al pagamento di un’ammenda ed ha la finalità di rendere operativo ed efficace il sistema di controllo del movimento dei farmaci contenenti sostanze ad effetto stupefacente. http://www.cgems.eu/newsletter/article/292

venerdì 5 aprile 2013

Triage: Pieno riconoscimento della professionalità infermieristica. Strumento indispensabile nell'emergenza.

Il triage è "un processo dinamico, volto a garantire che i pazienti ricevano il livello e la qualità di cura più appropriate alle loro necessità, in relazione alla migliore utilizzazione possibile delle risorse disponibili (o destinabili). E' il Documento del Ministero della Salute Raccomandazione n. 15, Febbraio 2013 che porta il titolo "Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso" che riconosce formalmente (finalmente) l'importanza strategica del TRIAGE  e la Professionalità infermieristica in tutti gli ambiti dell'emergenza: "
  • il triage telefonico, svolto dalla Centrale operativa 118 in base ad un'intervista strutturata;
  • il triage sul posto, svolto sul luogo dell’evento dall’èquipe dei mezzi di soccorso;
  • il triage di Pronto soccorso, svolto all’interno di una struttura sanitaria da personale infermieristico"
sottolineando che "L’errata attribuzione del codice triage può determinare evento sentinella che richiede la messa in atto di misure di prevenzione e protezione".
L'attenzione posta dalle Raccomandazioni riguarda: la presenza di protocolli/procedure; l'identificazione corretta del paziente; la rivalutazione del paziente in attesa; la formazione del Personale triagista; l'attenzione alle criticità in ambito logistico/strutturale.L'intero Processo di Triage dovrà essere continuamente monitorato, aggiornato e rimodulato, sulla base delle singole specificità di ciascuna Azienda.

giovedì 28 marzo 2013

Auguri!

La Pasqua, simbolo di Liberazione e di Rinascita, possa trovare in ognuno di noi "terreno fertile" per un "cambiamento culturale" vero e profondo che ci renda proggettisti, costruttori e protagonisti di un FUTURO migliore. E' il mio più sincero AUGURIO!