venerdì 12 aprile 2013

Scarico delle sostanze stupefacenti in pronto soccorso

Pubblicato il 12/04/2013 da Sergio Fucci
Il dirigente medico responsabile del pronto soccorso di un ospedale viene ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 60 e 68 DPR 309/1990 e condannato dal Tribunale al pagamento della somma di 1.200,00 euro a titolo di ammenda per non avere ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope in quanto nel corso di una ispezione compiuta dai Carabinieri del NAS era stata accertata la presenza nel reparto di n. 18 fiale di morfina cloridrato a fronte delle 17 riscontrate in giacenza contabile.
Il sanitario ricorre, quindi, in cassazione e la Suprema Corte, pur affermando che il dirigente medico preposto all’unità operativa è il responsabile dell’effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti, annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione su una circostanza essenziale per la configurazione del reato in oggetto.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 8058/13, depositata il 20/02/13, ritiene, infatti, che la normativa sulla corretta tenuta di questi registri di carico e scarico prevede un termine di tolleranza di 24 ore per procedere alla registrazione della movimentazione dei farmaci in questione e che, quindi, per dichiarare sussistente la responsabilità del sanitario imputato è necessario che venga dimostrata che la movimentazione non registrata sia avvenuta oltre il suddetto termine.
Aggiunge la Suprema Corte che, considerato che nel caso di specie è stata riscontrata una divergenza minima tra la morfina in giacenza e quella registrata (appena una fiala di sostanza), il giudice avrebbe dovuto dare conto della omessa registrazione oltre la scadenza del termine di tolleranza concesso dalla normativa, accertando quindi la data dell’ultima movimentazione, non potendosi escludere che l’aggiunta dell’unica fiale rispetto al quantitativo riportato nell’apposito registro possa essere avvenuta proprio il giorno dell’ispezione dei Carabinieri del NAS o, comunque, entro le 24 ore precedenti.
Gli atti, pertanto, sono stati trasmessi di nuovo al competente Tribunale per un riesame più approfondito della vicenda.
Appare opportuno sottolineare che il reato di cui si discute prevede a titolo di sanzione l’arresto fino a due anni in via alternativa al pagamento di un’ammenda ed ha la finalità di rendere operativo ed efficace il sistema di controllo del movimento dei farmaci contenenti sostanze ad effetto stupefacente. http://www.cgems.eu/newsletter/article/292

1 commento:

Unknown ha detto...

Ciao Giuseppe,
anche io sapevo delle responsabilità del dirigente medico tra la corrispondenza e la giacenza degli stupefacenti,ma la cassazione non da indicazione chi ha veramente movimentato quel stupefacente e le sue responsabilità.
Ricordiamoci che la cassazione cassa una sentenza, bisognerebbe vedere le altre sentenze precedenti.