martedì 3 aprile 2012

Esercizio abusivo della professione

Questa la Sentenza Sezioni Unite Penali n. 11545 del 23 marzo 2012 in materia di esercizio abusivo di una professione . La pronuncia si inserisce nel contrasto interpretativo in tema dell’art. 348 c.p. e specificatamente in relazione tra atti “tipici” ed atti “caratteristici”.

Le attività “tipiche” sono riservate solo agli abilitati iscritti all’Albo.

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venerdì 16 marzo 2012

Istituzione del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri. (CAVS)

Nella GURS - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2 del 13-1-2012 all’art.4 una nuova opportunità di inserimento per l’Infermiere Forense in ambito aziendale. Tale Professionista, potrà integrare e integrarsi con le Figure professionali previste dal Decreto con una Competenza specifica riguardante il Comparto in tema di responsabilità. E’ una grande sfida di crescita e riconoscimento professionale.  

Nel Decreto del 28 dicembre 2011 l’Assessore per la Salute  “…ravvisa l’opportunità di promuovere iniziative, anche di carattere normativo nazionale e regionale finalizzate a consentire l’adozione, presso le aziende sanitarie, di misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del servizio sanitario nazionale (…) considerato che la gestione del contenzioso inerente la responsabilità civile verso terzi rappresenta la parte preponderante delle attività di gestione dei sinistri di un’azienda sanitaria (…) lo strumento di miglioramento gestionale è stato individuato nella costituzione del Comitato aziendale valutazione sinistri (CAVS).

Art. 1. Le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i presidi ospedalieri a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno istituire al proprio interno il Comitato aziendale valutazione sinistri (CAVS). Il CAVS è un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato a miglio- rare e velocizzare la gestione dei sinistri e quindi delle richieste di risarcimento RCTO (Responsabilità civile terzi e dipendenti).

Art. 2. Sono compiti del CAVS:

  1. Assistenza e organizzazione per la raccolta delle informazioni utili all’istruttoria e alla gestione dei sinistri;
  2. Collaborazione con il responsabile/ente deputato alla gestione del sinistro ai fini di una tempestiva identificazione delle tipologie di evento e valutazione delle eventuali responsabilità che, qualora non correttamente gestite, potrebbero sfociare in un contenzioso giudiziario;
  3. Valutazione e monitoraggio delle proposte di definizione del sinistro avanzate dal gestore dello stesso (perito, compagnia assicurativa, altro), attraverso l’emissione di uno specifico parere;
  4. Valutazione diretta delle responsabilità e delle entità di eventuali predeterminate tipologie di danni (in termini di prevedibile impatto economico) arrecati a terzi con il coinvolgimento delle varie professionalità necessarie per l’analisi e definizione dei sinistri;
  5. Eventuale gestione dei rapporti con i danneggiati e/o i loro studi legali e medici legali finalizzato ad una composizione stragiudiziale della vertenza;
  6. Proposta di azioni per la prevenzione dei rischi alla luce della casistica emersa nel corso delle valutazioni sui sinistri;
  7. Integrazione della procedura di rilevazione e raccolta dei dati necessari ad un'efficace gestione dei sinistri;
  8. Verifica dei data-base esistenti ed eventuale proposta di integrazione, al fine di renderli più efficaci per la gestione del rischio (o delle statistiche dei sinistri).

Art. 3. I componenti del CAVS devono essere rappresentativi delle seguenti aree interne ed esterne all’Azienda: • Direzione sanitaria, • Servizio legale e contenzioso, • Risk Manager, • Ufficio assicurazioni – Affari Generali, • Servizio medicina legale, • Servizio prevenzione e protezione, • UO Ufficio tecnico, • Società di brokeraggio assicurativo dell’Azienda.

Art. 4. I nominativi del coordinatore e dei componenti del CAVS sono deliberati dall’Azienda e, se ritenuto necessario, potrà essere prevista un’integrazione con altre professionalità aziendali per affrontare casi specifici.

Art. 5. Ai lavori del CAVS potrà essere invitata a partecipare la compagnia di assicurazione sottoscrittrice della Polizza RCTO dell’Azienda al fine di valutare e/o approfondire congiuntamente specifici sinistri. Con specifici accordi gestionali, il CAVS si potrà avvalere della collaborazione di medici legali esterni e/o di associazioni mediche / società scientifiche per una più puntuale valutazione e/o gestione dei sinistri di sua competenza. “

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lunedì 20 febbraio 2012

IPASVI e FNOMCeO: Nuovi corsi Fad sulla "Sicurezza dei pazienti e degli operatori"

Nuovo corso Fad sulla "Sicurezza dei pazienti e degli operatori"terzo step del Corso sul Governo clinico promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con IPASVI e FNOMCeO.

Al via un nuovo corso Fad sulla "Sicurezza dei pazienti e degli operatori"

15/02/2012 - Il percorso formativo sul Governo clinico si arricchisce di un ulteriore step, che offre agli operatori sanitari strumenti culturali e operativi per affrontare la gestione del rischio clinico nella pratica professionale quotidiana

Per ulteriori informazioni: http://www.ipasvi.it/attualita/al-via-un-nuovo-corso-fad-sulla-sicurezza-dei-pazienti-e-degli-operatori-id366.htm

domenica 12 febbraio 2012

Crediti ECM triennio 2011-2013

Per il triennio 2011-2013 gli Operatori sanitari dovranno acquisire 150 crediti, con un minimo di 35 e un massimo di 75 crediti l’anno.
Da Gennaio 2012 il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) metterà in rete i crediti acquisiti da parte degli Operatori sanitari e saranno visibili, attraverso opportuni filtri, dai Provider, dagli Ordini e dai Professionisti.
In questo triennio non si possono recuperare i crediti degli anni precedenti.
I docenti non potranno acquisire tutti i crediti attraverso convegni o tutoring poichè il limite è fissato al 60% (90).
Gli Infermieri, attraverso le piattaforme FAD potranno acquisire solo il 60% dei crediti previsti (90).
L'acquisizione dei crediti ECM attraverso eventi sponsorizzati, non potrà superare il limite di un terzo del totale (50).
Il testo integrale dell'ACCORDO
Mggiori informazioni  sui Crediti ECM sul sito IPASVI

ECM e D.L. n.138 del 13.08.2011: "Sanzioni per chi non si aggiorna"

Il DL del 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con la Legge  n.148 del 14.09.2011- Titolo II) all' Art. 3 - Comma 5.b, prevede le "Sanzioni per chi non si aggiorna" e introduce le nuove regole proposte alla commissione nazionale ECM dal COGEAPS (Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie).
Le nuove regole prevedono che:
1. Gli enti accreditati hanno l’obbligo di tenere l’elenco di tutti gli eventi formativi ECM e fornire i al COGEAPS l’elenco dei soggetti che hanno conseguito i crediti.
2. Tutti i crediti ottenuti all’estero devono prima essere attestati dagli ordini professionali.
3. Gli Ordini e i Collegi hanno l’obbligo di registrare l’elenco degli iscritti che si sono formati con i crediti ECM e irrogare le sanzioni disciplinari.
4. La data entro il quale gli Ordini decideranno le sanzioni da applicare agli iscritti è indicata al 13 Agosto 2012
L’obbligo di conseguire crediti formativi per gli Operatori sanitari, stabilito nelle norme della Commissione Nazionale ECM e già inserite nel codice deontologico di molte professioni sanitarie, non prevedeva una effettiva sanzione per coloro che non seguivano il proprio aggiornamento professionale.
La Manovra Finanziaria dell’agosto 2011 ha introdotto una nuova norma: "Previsione dell' obbligo per il Professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)".
La violazione dell' obbligo di formazione continua determinerà un illecito disciplinare sanzionato sulla base di quanto stabilito dall' Ordinamento professionale.
E’ verosimile pensare che le prime azioni disciplinari possano essere messe in atto a partire dal 2013 mentre è dal 2010 che gli Organi vigilanti potranno effettuare le verifiche.