domenica 12 febbraio 2012

ECM e D.L. n.138 del 13.08.2011: "Sanzioni per chi non si aggiorna"

Il DL del 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con la Legge  n.148 del 14.09.2011- Titolo II) all' Art. 3 - Comma 5.b, prevede le "Sanzioni per chi non si aggiorna" e introduce le nuove regole proposte alla commissione nazionale ECM dal COGEAPS (Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie).
Le nuove regole prevedono che:
1. Gli enti accreditati hanno l’obbligo di tenere l’elenco di tutti gli eventi formativi ECM e fornire i al COGEAPS l’elenco dei soggetti che hanno conseguito i crediti.
2. Tutti i crediti ottenuti all’estero devono prima essere attestati dagli ordini professionali.
3. Gli Ordini e i Collegi hanno l’obbligo di registrare l’elenco degli iscritti che si sono formati con i crediti ECM e irrogare le sanzioni disciplinari.
4. La data entro il quale gli Ordini decideranno le sanzioni da applicare agli iscritti è indicata al 13 Agosto 2012
L’obbligo di conseguire crediti formativi per gli Operatori sanitari, stabilito nelle norme della Commissione Nazionale ECM e già inserite nel codice deontologico di molte professioni sanitarie, non prevedeva una effettiva sanzione per coloro che non seguivano il proprio aggiornamento professionale.
La Manovra Finanziaria dell’agosto 2011 ha introdotto una nuova norma: "Previsione dell' obbligo per il Professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)".
La violazione dell' obbligo di formazione continua determinerà un illecito disciplinare sanzionato sulla base di quanto stabilito dall' Ordinamento professionale.
E’ verosimile pensare che le prime azioni disciplinari possano essere messe in atto a partire dal 2013 mentre è dal 2010 che gli Organi vigilanti potranno effettuare le verifiche.

Nessun commento: