giovedì 20 gennaio 2011

Decreto correttivo del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 235/2010)

Pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta ufficiale di ieri (la n. 6 del 10 gennaio 2011) il decreto legislativo correttivo del Codice dell'amministrazione digitale (CAD): si tratta del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Il  correttivo  è  un  provvedimento  particolarmente  corposo  (è  formato  da  ben  57  articoli)  e  di  fatto riscrive quasi completamente il Codice dell'amministrazione digitale (approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), operando incisivi interventi su quasi tutti gli articoli del decreto del 2005. D'altra parte le indicazioni contenute nella legge con cui si delegava il Governo ad approvare il correttivo erano estremamente ampie e generiche.

L'art. 33 della L. 69/2009, infatti, indicava le seguenti finalità della riforma da approvare:

a)  prevedere  forme  sanzionatorie,  anche  inibendo  l'erogazione  dei  servizi  disponibili  in  modalità digitali  attraverso  canali  tradizionali,  per  le  pubbliche  amministrazioni  che  non  ottemperano  alle prescrizioni del codice;

b)  individuare  meccanismi  volti  a  quantificare  gli  effettivi  risparmi  conseguiti  dalle  singole pubbliche  amministrazioni,  da  utilizzare  per l'incentivazione  del  personale  coinvolto  e  per  il finanziamento di progetti di innovazione;

c)  individuare  meccanismi  volti  a  quantificare  i  mancati  risparmi derivati  dall'inottemperanza  alle disposizioni  del  codice  al  fine  di  introdurre  decurtazioni  alle  risorse  finanziarie  assegnate  o  da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

d)  prevedere  l'affidamento  temporaneo  delle  funzioni  di cui all'articolo 17 del  codice  (quelle  delle strutture  per  l'organizzazione,  l'innovazione  e  le  tecnologie)  ad  altre  strutture  in  caso  di  mancata istituzione del centro di competenza;

e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte  della  pubblica  amministrazione,  dei  cittadini  e  delle  imprese,  garantendo  livelli  di  sicurezza non inferiori agli attuali;

f)  prevedere  il  censimento  e  la  diffusione  delle  applicazioni  informatiche  realizzate  o  comunque utilizzate  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  servizi  erogati  con  modalità  digitali,  nonché  delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

g)  individuare  modalità  di  verifica  dell'attuazione  dell'innovazione  tecnologica  nelle  pubbliche amministrazioni  centrali  con  l'introduzione  di  forme  di  monitoraggio  che  includano  valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate;

h)  disporre  l'implementazione  del  riuso  dei  programmi  informatici,  prevedendo  a  tal  fine  che  i programmi  sviluppati  per  le  amministrazioni  pubbliche  presentino  caratteri  di  modularità  ed intersettorialità;

i)   introdurre   specifiche   disposizioni   volte   a   rendere   la   finanza   di   progetto   strumento   per l'accelerazione  dei  processi  di  valorizzazione  dei  dati  pubblici  e  per  l'utilizzazione  da  parte  delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

l)  indicare  modalità  di  predisposizione  di  progetti  di  investimento  in  materia  di  innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le  pubbliche  amministrazioni,  di  qualsiasi  livello,  tra  loro,  con  i  propri  dipendenti  e  con  i concessionari di pubblici servizi;

n)  prevedere  la  pubblicazione  di  indicatori  di  prestazioni  nei  siti  delle  pubbliche  amministrazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

p)  prevedere  che  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  eroghino  i  propri  servizi,  ove  possibile,  nelle forme  informatiche  e  con  le  modalità  telematiche,  consolidando  inoltre  i  procedimenti  informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei  sistemi  e  delle  infrastrutture  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche  in  relazione  al  Sistema pubblico di connettività.

(da la pratica forense)

 

Dott.  G.Martorana

Infermiere Forense

 

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