lunedì 28 maggio 2012
Crisi economica nel settore infermieristico
Sprechi in Sanità
venerdì 6 aprile 2012
Dimissione dei Pazienti nei DEA: indicazioni per la continuità assistenziale
In un DEA (luogo caratterizzato da fretta, rumori e distrazioni) non sempre esistono le condizioni ideali per l'insegnamento e l'apprendimento; anche quando i pazienti sono ansiosi, esausti, a disagio, con difficoltà linguistiche o cognitive, è importante dedicare la massima attenzione affinché le informazioni date siano esaustive e comprensibili. (...)
L’attività educativa dell’infermiere deve essere effettuata in modo strutturato e mirato, al fine di evitare eventuali barriere comunicative che potrebbero ridurre la compliance del paziente. Educare utente e caregiver (1) significa indicare i comportamenti relativi alla cura ed autocura utilizzando, quando possibile, non solo la comunicazione verbale, ma anche appositi materiali informativi in forma scritta creati ad oc per argomenti specifici. Esistono software in commercio in grado di fornire informazioni specifiche correlate ad ogni diagnosi, anche in lingua inglese e spagnola, modificabili dall’infermiere a seconda delle esigenze del paziente.
Spesso però, scrivere una lettera di dimissione in modo chiaro, spiegarlo a voce, permettere al paziente di esprimerei propri dubbi non sono interventi sufficienti; può essere utile fare ripetere ai pazienti con parole proprie le istruzioni appena ricevute. Identificare i pazienti maggiormente a rischio di incomprensione, e successivamente eseguire follow-up telefonici può essere una strategia per individuare e affrontare i bisogni di salute.(...)"
(1) Caregiver, è un termine inglese che indica coloro che si occupano di offrire cure ed assistenza ad un'altra persona e possono essere familiari, amici o persone con ruoli diversi, che variano a seconda delle necessità dell'assistito.
martedì 3 aprile 2012
Esercizio abusivo della professione
Questa la Sentenza Sezioni Unite Penali n. 11545 del 23 marzo 2012 in materia di esercizio abusivo di una professione . La pronuncia si inserisce nel contrasto interpretativo in tema dell’art. 348 c.p. e specificatamente in relazione tra atti “tipici” ed atti “caratteristici”.
Le attività “tipiche” sono riservate solo agli abilitati iscritti all’Albo.
Per un approfondimento clicca su: LeggiOggi.it
lunedì 26 marzo 2012
venerdì 16 marzo 2012
Istituzione del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri. (CAVS)
Nella GURS - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2 del 13-1-2012 all’art.4 una nuova opportunità di inserimento per l’Infermiere Forense in ambito aziendale. Tale Professionista, potrà integrare e integrarsi con le Figure professionali previste dal Decreto con una Competenza specifica riguardante il Comparto in tema di responsabilità. E’ una grande sfida di crescita e riconoscimento professionale.
Nel Decreto del 28 dicembre 2011 l’Assessore per la Salute “…ravvisa l’opportunità di promuovere iniziative, anche di carattere normativo nazionale e regionale finalizzate a consentire l’adozione, presso le aziende sanitarie, di misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del servizio sanitario nazionale (…) considerato che la gestione del contenzioso inerente la responsabilità civile verso terzi rappresenta la parte preponderante delle attività di gestione dei sinistri di un’azienda sanitaria (…) lo strumento di miglioramento gestionale è stato individuato nella costituzione del Comitato aziendale valutazione sinistri (CAVS).
Art. 1. Le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i presidi ospedalieri a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno istituire al proprio interno il Comitato aziendale valutazione sinistri (CAVS). Il CAVS è un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato a miglio- rare e velocizzare la gestione dei sinistri e quindi delle richieste di risarcimento RCTO (Responsabilità civile terzi e dipendenti).
Art. 2. Sono compiti del CAVS:
- Assistenza e organizzazione per la raccolta delle informazioni utili all’istruttoria e alla gestione dei sinistri;
- Collaborazione con il responsabile/ente deputato alla gestione del sinistro ai fini di una tempestiva identificazione delle tipologie di evento e valutazione delle eventuali responsabilità che, qualora non correttamente gestite, potrebbero sfociare in un contenzioso giudiziario;
- Valutazione e monitoraggio delle proposte di definizione del sinistro avanzate dal gestore dello stesso (perito, compagnia assicurativa, altro), attraverso l’emissione di uno specifico parere;
- Valutazione diretta delle responsabilità e delle entità di eventuali predeterminate tipologie di danni (in termini di prevedibile impatto economico) arrecati a terzi con il coinvolgimento delle varie professionalità necessarie per l’analisi e definizione dei sinistri;
- Eventuale gestione dei rapporti con i danneggiati e/o i loro studi legali e medici legali finalizzato ad una composizione stragiudiziale della vertenza;
- Proposta di azioni per la prevenzione dei rischi alla luce della casistica emersa nel corso delle valutazioni sui sinistri;
- Integrazione della procedura di rilevazione e raccolta dei dati necessari ad un'efficace gestione dei sinistri;
- Verifica dei data-base esistenti ed eventuale proposta di integrazione, al fine di renderli più efficaci per la gestione del rischio (o delle statistiche dei sinistri).
Art. 3. I componenti del CAVS devono essere rappresentativi delle seguenti aree interne ed esterne all’Azienda: • Direzione sanitaria, • Servizio legale e contenzioso, • Risk Manager, • Ufficio assicurazioni – Affari Generali, • Servizio medicina legale, • Servizio prevenzione e protezione, • UO Ufficio tecnico, • Società di brokeraggio assicurativo dell’Azienda.
Art. 4. I nominativi del coordinatore e dei componenti del CAVS sono deliberati dall’Azienda e, se ritenuto necessario, potrà essere prevista un’integrazione con altre professionalità aziendali per affrontare casi specifici.
Art. 5. Ai lavori del CAVS potrà essere invitata a partecipare la compagnia di assicurazione sottoscrittrice della Polizza RCTO dell’Azienda al fine di valutare e/o approfondire congiuntamente specifici sinistri. Con specifici accordi gestionali, il CAVS si potrà avvalere della collaborazione di medici legali esterni e/o di associazioni mediche / società scientifiche per una più puntuale valutazione e/o gestione dei sinistri di sua competenza. “
(2011.52.3864)102