Il D.L. 138/2011 all’art. 2, comma 5, prevede che qualora siano state contestate a carico dei Professionisti con obbligo di iscrizione all'Albo quattro omissioni nell’arco di 5 anni nell' emettere documenti certificativi di corrispettivi economici, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale.
La sospensione varia da tre giorni ad un mese, e in caso di recidiva, si estende da quindici giorni a sei mesi.
Il provvedimento di sospensione si considera immediatamente esecutivo in deroga a quanto previsto dall'art. 19, co. 7, D.Lgs. 472/1997.
Il provvedimento di sospensione si considera immediatamente esecutivo in deroga a quanto previsto dall'art. 19, co. 7, D.Lgs. 472/1997.
Gli atti di sospensione sono comunicati al Soggetto competente alla tenuta dell'Albo affinché ne sia data pubblicazione sul sito internet.
Se le violazioni sono state commesse nell'esercizio in forma associa di attività professionale, la sospensione viene estesa a tutti gli associati.