Ho parlato di OdS in generale, le Figure sanitarie abilitate ad emanarlo e dei requisiti necessari affinché diventi uno strumento di diritto per chi lo emette e per chi lo riceve. Ma quando si parla di Ordini di Servizio (OdS) impartiti in condizioni di reperibilità o di delega, è indispensabile chiarire che l’OdS è uno strumento di potere organizzativo che può essere utilizzato solo da figure formalmente legittimate in quanto è un atto amministrativo che produce effetti giuridici e responsabilità. In questo ambito, l’imprecisione non è un dettaglio: è un fattore di rischio diretto.
La confusione rappresenta un vulnus che compromette la legittimità degli atti, la sicurezza del personale e la tenuta dell’intera organizzazione, perché qui non si parla di opinioni, ma di diritto, contratto e responsabilità professionale.
Per questo è necessario distinguere con rigore:
- Chi può esercitare il potere organizzativo,
- Quali atti può emanare,
- Quali limiti non possono essere superati,
- Quali conseguenze giuridiche derivano da ogni violazione.
Solo così l’OdS rimane ciò che deve essere: uno strumento legittimo, tracciabile e responsabile, non un mezzo improprio usato per colmare vuoti organizzativi o attribuire poteri che non esistono.
Reperibilità attiva: natura e confini
Natura: la reperibilità è una condizione funzionale che abilita l’attivazione del personale in caso di urgenza.
- Cosa non cambia: la reperibilità non attribuisce poteri gerarchici; non trasforma automaticamente il reperibile in titolare di poteri organizzativi.
- Cosa comporta: il reperibile deve rispondere, raccogliere informazioni, segnalare criticità e attivare la catena gerarchica; non può impartire OdS, modificare turni, disporre spostamenti o assumere decisioni organizzative senza titolo o delega formale.
Infermiere delegato: condizioni per la legittimazione
Condizioni necessarie:
- Delega formale, scritta e nominativa: atto amministrativo che indica nominativo, ambito, durata e limiti.
- Delega di funzioni, non di qualifica: trasferimento temporaneo e circoscritto di funzioni; la qualifica non cambia.
- Tracciabilità e responsabilità: la delega deve essere registrata e resa nota; la responsabilità ultima resta di chi delega.
- Poteri consentiti: attivazione del personale in urgenza, modifiche temporanee di turni se espressamente previste, emissione di OdS limitati alla continuità assistenziale e nei limiti della delega.
- Poteri vietati: assunzione di poteri disciplinari, decisioni riservate alla dirigenza, deroghe a riposi o limiti orari, emissione di OdS oltre i limiti della delega.
Infermiere in reperibilità senza delega: limiti operativi
- Permessi operativi: rispondere alle chiamate, raccogliere informazioni, segnalare criticità, attivare la catena gerarchica.
- Divieti assoluti: non può impartire OdS, non può modificare turni, non può disporre spostamenti, non può assumere responsabilità organizzative.
- Fondamento giuridico: l’assenza di atto formale o delega scritta impedisce l’attribuzione di poteri organizzativi.
Anzianità di servizio e potere organizzativo
- Principio: l’anzianità di servizio non genera potere gerarchico né abilita all’imposizione di variazioni organizzative.
- Conseguenze pratiche: l’infermiere più anziano non diventa “capo turno” per mera anzianità; decisioni organizzative richiedono incarico formale, posizione organizzativa o delega scritta.
- Eccezione: solo una delega formale e tracciata può attribuire funzioni organizzative a titolo temporaneo e circoscritto.
Checklist operativa per valutare la legittimità dell’OdS
1. Per chi emette:
[ ] Ho titolo per impartire l’OdS
[ ] L’urgenza è reale e documentabile
[ ] Ho verificato alternative organizzative
[ ] L’atto è scritto e tracciabile
[ ] Rispetta profilo, orario e sicurezza
[ ] La motivazione è chiara e circostanziata
2. Per il personale destinatario:
[ ] Chi lo emette ha titolo
[ ] L’OdS è scritto
[ ] La motivazione è chiara
[ ] Non viola riposi o sicurezza
[ ] Rientra nelle mie mansioni
Conclusione
L’Ordine di Servizio è uno strumento giuridico che richiede legittimazione, motivazione e responsabilità. La Reperibilità è una condizione funzionale e non crea poteri; la delega può attribuire funzioni solo se formalizzata, tracciata e limitata. La Delega formale e tracciata può attribuire funzioni organizzative a titolo temporaneo e circoscritto. Qualsiasi pratica che “inventa” poteri al di fuori di questi paletti espone l’organizzazione e il personale a rischi disciplinari, civili e penali.
Per approfondire
1. Normativa e contrattualistica
- - CCNL Sanità 2019–2021 e 2022–2024 (Area Comparto e Dirigenza)
- - D.Lgs. 165/2001 – Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA
- - D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza sul lavoro
2. Regolamenti e linee guida operative
- Regolamento sul servizio di reperibilità – Università di Milano-Bicocca (2025)
- BusinessOnline – Reperibilità contratto sanità CCNL 2024
3. Dottrina e analisi specialistiche
- Infermiere & Nursing Forense – “Personale in Reperibilità, Delega, Referente: Ordini di Servizio” (2026)
- Sentenza TAR Calabria n. 242/2011 – Limiti decisionali dell’Amministrazione nella gestione della reperibilità
4. Testi e manuali
- Manuale di Diritto Amministrativo (AA.VV. Edizioni: Maggioli /FrancoAngeli /Simone /Giappichelli /CEDAM /CELT)
- Manuali di organizzazione sanitaria (AA.VV. Edizioni: Maggioli /FrancoAngeli /Simone /Giappichelli /CEDAM /CELT)

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