mercoledì 28 gennaio 2026

Ordini di Servizio e Ruoli: anatomia di un potere che non si può inventare


Ordine di Servizio: Quando si affrontano i confini giuridico‑organizzativi dell’Ordine di Servizio (OdS), della Reperibilità, della Delega e dei Ruoli coinvolti, si entra in un territorio dove l’imprecisione non è solo pericolosa: è fonte diretta di responsabilità. La confusione — che spesso nasce tanto ai livelli dirigenziali quanto a quelli operativi — non è un dettaglio tecnico, ma un vulnus che mina la legittimità degli atti, la sicurezza del personale e la tenuta dell’intera organizzazione. Per questo è indispensabile distinguere con rigore chi può fare cosa, quali poteri sono attribuiti, quali atti possono essere emanati, quali limiti non possono essere superati e quali conseguenze giuridiche derivano da ogni violazione.
Non si tratta di opinioni, consuetudini o “buon senso di reparto”: si tratta di diritto, contratto e responsabilità professionale.
In sanità, dove ogni decisione incide sulla continuità assistenziale e sulla sicurezza dei pazienti, la chiarezza non è un optional: è un obbligo. Iniziamo con l'OdS!

Ordine di Servizio: definizione e requisiti
Definizione: l’OdS è un atto formale e gerarchico che incide sull’organizzazione del lavoro (turni, assegnazioni, priorità operative, spostamenti temporanei).
Requisiti essenziali: deve essere scritto, motivato, coerente con il profilo professionale, rispettoso dei limiti contrattuali e normativi (orari, riposi, sicurezza) ed emesso da chi ha titolo.
Effetti giuridici: l’OdS valido obbliga il destinatario; l’OdS viziato non obbliga e può esporre l’emittente a responsabilità disciplinari e, nei casi più gravi, penali.

Dirigente e Coordinatore: poteri e responsabilità
Poteri: il Dirigente delle Professioni Sanitarie e il Coordinatore (o titolari di Posizione Organizzativa) possono impartire OdS nei limiti dell’incarico formale.
Limiti: ogni OdS deve rispettare profilo, orario, riposi e norme di sicurezza; la delega ai sensi dell’atto formale può estendere funzioni ma non trasferisce la qualifica.
Responsabilità: chi emette un OdS deve documentare motivazione e urgenza; in assenza di tali elementi la legittimità è compromessa e la responsabilità resta a carico del soggetto che ha emanato l’atto.

Personale destinatario di un OdS: comportamento e tutele
  • Se l’OdS è legittimo: eseguire e registrare l’atto.
  • Se sussistono dubbi: richiedere chiarimento scritto; eseguire “con riserva” solo se non comporta violazioni normative; segnalare al proprio responsabile.
  • Se l’OdS è illegittimo: non eseguire se viola norme su orario, riposi o sicurezza; redigere nota di servizio; informare la linea gerarchica e documentare l’atto.
Disposizioni Urgenti: SMS, WhatsApp, Messenger?
In presenza di un’urgenza reale e documentabile, quando non è materialmente possibile emettere un Ordine di Servizio (OdS) contestuale nella sua forma amministrativa, è ammesso impartire una disposizione provvisoria tramite strumenti digitali non istituzionali (SMS, WhatsApp, Messenger, ecc.).

Questa possibilità è riconosciuta solo se:
  • La disposizione proviene da chi ha titolo gerarchico a impartire un OdS;
  • Il messaggio è scritto e tracciabile;
  • L’atto è limitato alla gestione dell’urgenza;
  • La disposizione viene formalizzata con OdS scritto (email istituzionale, disposizione di servizio, registrazione aziendale) alla prima occasione utile, tipicamente la mattina seguente.
Il messaggio informale non costituisce/sostituisce l’OdS! E' un pre‑atto operativo che consente di intervenire nell’immediato.
La formalizzazione successiva è ciò che conferisce piena validità giuridica all’atto.

Limiti invalicabili
  • Non può essere usato come prassi ordinaria.
  • Non può essere impartito da chi non ha potere gerarchico.
  • Non può violare orari, riposi o norme di sicurezza.
  • Non può coprire carenze croniche di personale.
  • Se non viene formalizzato successivamente, l’atto resta viziato e contestabile.
Telefono Aziendale e OdS Operativi
Per l’emissione di un Ordine di Servizio operativo (SMS, WhatsApp, Messenger) la regola generale prevede l'uso del canale aziendale, perché garantisce tracciabilità, riconducibilità e tutela giuridica.

Telefono aziendale: perché è lo strumento corretto
L’uso del telefono aziendale (chiamate, SMS, app istituzionali) assicura:
  • Identificazione certa del mittente
  • Tracciabilità dell’atto
  • Conformità alle policy aziendali
  • Tutela in caso di contenzioso
  • Separazione netta tra vita privata e attività amministrativa
Per un OdS operativo, soprattutto in urgenza, questo è il canale preferibile e raccomandato.

È vietato usare il telefono personale?
No, non è vietato, ma è usato solo in caso di urgenza reale e impossibilità materiale di usare il telefono aziendale e solo come mezzo provvisorio, in attesa della formalizzazione.
Il telefono personale, quindi, non è lo strumento ordinario: è un mezzo eccezionale, ammesso solo per garantire la continuità assistenziale.

Conclusione 
In urgenza si può usare un mezzo informale solo come ponte, mai come sostituto dell’OdS.
  • Senza formalizzazione → atto illegittimo.
  • Senza titolo → atto nullo.
  • Senza urgenza → abuso.
Checklist operativa per valutare la legittimità dell’Ordine di Servizio

Per chi emette:

[ ] Ho titolo per impartire l’OdS

[ ] L’urgenza è reale e documentabile

[ ] Ho verificato alternative organizzative

[ ] L’atto è scritto e tracciabile

[ ] Rispetta profilo, orario e sicurezza

[ ] La motivazione è chiara e circostanziata


Per il personale destinatario:

[ ] Chi lo emette ha titolo

[ ] L’OdS è scritto

[ ] La motivazione è chiara

[ ] Non viola riposi o sicurezza

[ ] Rientra nelle mie mansioni

Approfondimenti

Normativa e fonti primarie
- Codice Civile, artt. 2086, 2094–2104, 2106
- D.Lgs. 81/2008  
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro  
- Statuto dei Lavoratori – L. 300/1970  

Dottrina e manualistica
G. Perone, “Il potere direttivo del datore di lavoro”, Giappichelli
M. Persiani, “Diritto del lavoro”, Cedam
A. Vallebona, “Organizzazione del lavoro e poteri datoriali”, Utet
F. Basenghi, “La sicurezza sul lavoro: ruoli e responsabilità”, Maggioli
A. Zoppoli, “Mansioni, qualifiche e jus variandi”, Giappichelli

Giurisprudenza utile (orientamenti consolidati)
- Cass. civ., sez. lav., n. 10037/2015 – L’ordine di servizio non può modificare la mansione oltre i limiti dello ius variandi.
- Cass. civ., sez. lav., n. 6497/2019 – La delega di funzioni richiede forma scritta, competenza e autonomia reale.
- Cass. pen., sez. IV, n. 22246/2016 – Responsabilità del datore non delegabile su sicurezza e organizzazione generale.
- Cass. civ., sez. lav., n. 18678/2014 – Il potere direttivo non può essere esercitato in modo arbitrario o ritorsivo.


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