giovedì 29 gennaio 2026

VIGILANZA come atto di autorità e di responsabilità

 

In ogni organizzazione sanitaria esiste una linea di demarcazione netta tra ciò che è opinabile e ciò che è inderogabile. La vigilanza rientra nella seconda categoria. Non è un orpello burocratico, non è un compito accessorio, non è un “di più” da svolgere quando avanza tempo. È un dovere giuridico, organizzativo e professionale che ricade in modo diretto su Dirigenti, Coordinatori, titolari di Funzione e responsabili di Posizioni Organizzative.

La giurisprudenza lo ribadisce da decenni con una chiarezza che non lascia margini interpretativi: l’omissione dell’attività di vigilanza integra una colpa, e quella colpa può tradursi in responsabilità penale, civile e amministrativa. Perché vigilare significa prevenire, e prevenire significa proteggere la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Ogni omissione, ogni ritardo, ogni “non ho fatto in tempo” diventa una falla nella rete di protezione che l’organizzazione è tenuta a garantire. Ecco perché la vigilanza deve essere tracciata, svolta in contraddittorio, e considerata prioritaria rispetto a qualsiasi altra incombenza. 

È il primo anello della catena della sicurezza assistenziale. Senza vigilanza, tutto il resto diventa fragile.

La vigilanza come presidio di sicurezza

L’attività di vigilanza non è un concetto astratto. È un insieme concreto e articolato di verifiche che riguardano:

  • L’igiene ambientale
  • Le attività assistenziali rivolte al paziente
  • Il materiale in dotazione e le sue scadenze
  • La sicurezza dell’ambiente di lavoro
  • La gestione dei turni
  • Le attività ad alto rischio assistenziale
  • L’organizzazione logistica dell’UOC
  • Ogni altro elemento che incide sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza.

Alcune attività possono essere delegate, certo, ma solo con delega tracciabile, chiara, formalizzata. La delega non è uno scarico di responsabilità: è un atto organizzativo che permette di individuare con precisione “chi fa che cosa”, così da responsabilizzare gli operatori e risalire senza ambiguità al responsabile in caso di criticità.

La vigilanza, dunque, non è solo controllo: è architettura organizzativa, è prevenzione del rischio, è tutela dell’utenza e del personale, è garanzia di legalità!

La vigilanza “random” come garanzia di verità operativa

La vigilanza, per essere autentica, efficace e giuridicamente solida, non può essere programmata con gli stessi soggetti che devono essere vigilati. Questo, la giurisprudenza lo considera un punto fermo: il controllo concordato perde la sua natura di verifica e si trasforma in una rappresentazione, spesso edulcorata, dell’attività quotidiana.

La vigilanza deve essere random, inattesa, non annunciata. Solo così permette di fotografare la realtà operativa, intercettare criticità latenti, prevenire rischi e garantire la sicurezza assistenziale.

Un controllo preavvisato, infatti, altera i comportamenti, modifica le condizioni operative e impedisce di rilevare ciò che realmente accade nei processi assistenziali e organizzativi.

La vigilanza a sorpresa è dunque un atto di tutela, non di sfiducia:

  • Tutela i pazienti, perché consente di individuare tempestivamente condizioni non conformi
  • Tutela gli operatori, perché permette di correggere prassi rischiose prima che generino eventi avversi
  • Tutela i Soggetti in obbligo, perché dimostra l’adempimento del dovere di vigilanza in modo pieno, effettivo e documentabile

La tracciabilità resta imprescindibile: ogni verifica deve essere registrata, motivata, svolta in contraddittorio e inserita nel circuito della responsabilità organizzativa. 

La segnalazione tempestiva come presidio di responsabilità

Qualsiasi criticità rilevata durante l’attività di vigilanza — anche solo potenziale, anche solo iniziale — deve essere immediatamente segnalata ai Responsabili degli uffici competenti. Non è una facoltà, non è una buona prassi: è un obbligo funzionale che tutela l’organizzazione e chi la dirige.

La segnalazione tempestiva assolve a due funzioni fondamentali, entrambe decisive sul piano giuridico e organizzativo.

1. Dimostrare il rilievo tempestivo della criticità (anche solo potenziale)

La prima funzione è di tutela proprio di chi esercita la vigilanza. Segnalare subito significa dimostrare di aver intercettato la criticità in tempo utile, di aver adempiuto al proprio dovere e di aver attivato il circuito organizzativo deputato alla gestione del rischio.

In caso di evento avverso, contenzioso o accertamento ispettivo, la tracciabilità della segnalazione diventa la prova regina:

  • Prova che la criticità non è stata ignorata
  • Prova che il responsabile ha agito con diligenza
  • Prova che l’organizzazione è stata messa nelle condizioni di intervenire

Senza questa segnalazione, la responsabilità ricade inevitabilmente su chi ha vigilato e non ha attivato il flusso informativo.

2. Attivare immediatamente il circuito di competenza per la gestione del rischio

La seconda funzione è operativa: la segnalazione permette agli uffici preposti — Direzione Medica, Servizio Prevenzione e Protezione, Risk Management, Coordinamento, Logistica, ecc. — di intervenire tempestivamente.

Una criticità non segnalata è una criticità che continua a produrre rischio. Una criticità segnalata è una criticità che entra nel perimetro della gestione organizzativa.

La vigilanza, dunque, non si esaurisce nel “vedere”: la vigilanza è completa solo quando ciò che si vede viene formalmente comunicato a chi deve intervenire.


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