giovedì 22 gennaio 2026

Assistente infermiere: il ritorno dell’infermiere generico 2.0


L’introduzione di una nuova figura assistenziale collocata tra le mansioni dell’OSS e le competenze dell’infermiere non nasce da un’esigenza clinica, né da un’evoluzione scientifica dell’assistenza. Nasce da un’esigenza politica. E come spesso accade quando la politica entra nei processi assistenziali, lo fa per semplificare i conti, non la complessità della cura.

La proposta dell’Assistente infermiere – l’infermiere generico 2.0 – rappresenta un’operazione di ingegneria normativa che tenta di ricostruire ciò che la storia professionale aveva definitivamente superato nel 1994: una figura intermedia, addestrata, esecutiva, funzionale alla carenza strutturale di infermieri, ma priva di una reale autonomia professionale.

Un artificio semantico, non una professione

Il primo elemento che emerge è la forzatura lessicale. Non si crea una nuova professione: si crea un nuovo contenitore di mansioni. 
Non si definisce una responsabilità propria: la si sposta, la si diluisce, la si scarica. Perché il punto dirimente, quello che nessun atto politico riesce ad aggirare, è questo:

La responsabilità assistenziale dell’Assistente infermiere ricade interamente sull’infermiere!

  • Non in modo parziale.
  • Non in modo concorrente.
  • Ma in modo pieno, diretto, non delegabile sul piano giuridico.

La catena della responsabilità: chi agisce, chi risponde

Qui il discorso diventa forense, non ideologico.

  • L’Assistente infermiere agisce su indicazione.
  • L’infermiere pianifica, valuta, supervisiona.
L’evento avverso, però, non segue la catena gerarchica: segue la catena della responsabilità! 
E la responsabilità, nel nostro ordinamento:

  • Segue la competenza riconosciuta,
  • Segue il profilo professionale,
  • Segue il potere decisionale.

In altre parole:
  • Se l’Assistente infermiere sbaglia, l’infermiere risponde.
  • Se il contesto è inadeguato, l’infermiere risponde.
  • Se il carico assistenziale è insostenibile, l’infermiere risponde comunque.

Questa non è integrazione multiprofessionale. È scarico strutturale di rischio!

Il paradosso organizzativo

Si sostiene che questa figura serva a “liberare tempo infermieristico”.
In realtà produce l’effetto opposto in quanto ogni atto delegato:

  • Deve essere valutato prima,
  • Monitorato durante,
  • Verificato dopo.

Il tempo “liberato” viene reinvestito in controllo, supervisione, copertura legale.
Non è un guadagno assistenziale, è un debito organizzativo. E soprattutto a moltiplicarsi sono le mani, e non le responsabilità.

Il ritorno del modello pre-professionale

Questo impianto riporta il sistema sanitario a una logica pre-professionale:

  • Una figura che “fa”,
  • Una figura che “sa”,
  • Una figura che “risponde”.

È lo stesso schema dell’infermiere generico, rimosso dalla storia nel 1994 non per nostalgia accademica, ma perché incompatibile con la complessità della sanità moderna.

La differenza, oggi, è che il rischio è maggiore:

  • Contesti più complessi,
  • Pazienti più fragili,
  • Contenziosi più aggressivi.

E un unico bersaglio finale: l’infermiere.

Una scorciatoia accidentata che presenta il conto

L’Assistente infermiere non è una risposta alla carenza di infermieri. È come successo già per la figura dell'OSS una scorciatoia politica che evita di investire su:

  • Formazione,
  • Attrattività della professione,
  • Condizioni di lavoro,
  • Sicurezza giuridica.

Di contro, attiva un mercato di corsi più o meno autorizzati e opportunità di lucro mascherate da formazione.
Ma le scorciatoie, in sanità, non accorciano il percorso: anticipano l’incidente! E quando l’incidente accade, la domanda non sarà “chi ha eseguito”, ma “chi era responsabile”.

La risposta, come sempre, sarà una sola: l'Infermiere!

Normativa di riferimento

D.M. 14 settembre 1994, n. 739

  • Profilo professionale dell’infermiere
  • Attribuisce all’infermiere la responsabilità dell’assistenza infermieristica generale, configurando una posizione di garanzia personale e non delegabile.
Legge 26 febbraio 1999, n. 42

  • Disposizioni in materia di professioni sanitarie
  • Supera il concetto di “mansioni” e fonda l’esercizio professionale su autonomia, competenze e responsabilità.
Legge 10 agosto 2000, n. 251
  • Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche
  • Rafforza il ruolo dell’infermiere nei processi assistenziali e nella gestione della cura, con responsabilità diretta sui risultati assistenziali.
Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco)
  • Sicurezza delle cure e responsabilità professionale
  • Collega la responsabilità alla posizione di garanzia, al potere decisionale e alla capacità di controllo, indipendentemente dall’esecutore materiale dell’atto.

Figure di supporto assistenziale

  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001
    Profilo dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS)
    Definisce una figura priva di autonomia professionale, operante per attribuzione e sotto la responsabilità delle professioni sanitarie.

  • L’Accordo Stato‑Regioni ha istituito il profilo dell’Assistente Infermiere, approvato in sede di Conferenza il 3 ottobre 2024 e recepito con modifiche il 18 dicembre 2024; il recepimento in DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2025



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