lunedì 17 agosto 2026

"Procedura" non è applicabile in assistenza: la sicurezza è un atto dovuto.


 


Giuseppe Martorana
Infermiere Forense - ICI -G.O. CIO

In sanità esiste una verità semplice e scomoda per le organizzazioni: le procedure e le linee guida non sono onnipotenti. Sono strumenti indispensabili, sì, ma non sempre applicabili. E quando non lo sono, l’operatore non può “arrangiarsi”, improvvisare, sostituire materiali o inventare soluzioni. In quei momenti, la priorità assoluta diventa una sola: la sicurezza del Paziente e degli operatori.

Questa non è una scelta discrezionale. È un obbligo giuridico e professionale.

1. Il principio cardine: la procedura non è superiore alla sicurezza

Le procedure e le linee guida rappresentano lo standard di cura. Ma nessuna norma, nessun protocollo, nessuna check‑list può essere applicata contro l'evidenza, senza mezzi, o in assenza delle condizioni minime di sicurezza.

Quando manca:

  • Il materiale previsto
  • Il supporto tecnico o umano necessario
  • L’ambiente adeguato
  • La possibilità di garantire la sterilità, la continuità assistenziale o la sorveglianza

L’operatore non può “fare comunque”.

Applicare una procedura in condizioni non idonee è una violazione della procedura stessa.

2. Il dovere dell’infermiere: interrompere, segnalare, documentare

In assistenza ordinaria (non emergenziale), l’infermiere ha tre obblighi immediati:

a) Interrompere l’esecuzione dell’attività non sicura.

Non è un atto di insubordinazione: è un atto di tutela professionale e di protezione del paziente.

b) Informare tempestivamente i superiori

Coordinatore, dirigente, medico responsabile del turno: chiunque abbia la responsabilità organizzativa deve essere informato prima che l’atto venga eseguito in condizioni non conformi.

La comunicazione deve essere:

  • Chiara
  • Circostanziata
  • Priva di interpretazioni
  • Orientata alla sicurezza

c) Documentare in cartella infermieristica

Qui entra la parte forense: la scrittura salva l’operatore.

  • La documentazione deve riportare:
  • La procedura prevista
  • Il motivo per cui non era applicabile
  • Le condizioni ostative (mancanza di materiale, assenza di supporto, rischio per il paziente)
  • La decisione alternativa adottata
  • L’informazione data ai superiori

Scrivere non è un atto burocratico: è la prova che l’operatore ha agito secondo diligenza, prudenza e perizia.

3. Perché questo protegge il professionista?

Perché in caso di contenzioso, audit, evento avverso o revisione interna, ciò che viene valutato non è “se la procedura è stata seguita”, ma se l’operatore ha agito in modo ragionevole e sicuro nelle condizioni date.

La responsabilità professionale non richiede l’impossibile: richiede che l’operatore:

  • Riconosca il rischio
  • Non esponga il paziente a un danno prevedibile
  • Non improvvisi soluzioni non validate
  • Segnali tempestivamente
  • Documenti correttamente

In altre parole: che non tradisca la sicurezza per salvare la forma.

4. L’eccezione: l’emergenza

In emergenza il paradigma cambia:

La priorità è salvare la vita, anche con mezzi non ideali, purché l’azione sia proporzionata, tempestiva e giustificata dal contesto.

Ma questo non riguarda l’assistenza ordinaria. Nella routine, la sicurezza non si sacrifica mai.

5. Messaggio finale al personale sanitario

Quando le procedure non sono applicabili, la sicurezza non è negoziabile!

La procedura è un faro, non una catena e quando non può essere applicata, l’operatore non è autorizzato a “fare comunque”: è obbligato a fermare, segnalare, documentare perché la sicurezza non è un’opzione. È un dovere professionale, etico e giuridico.

lunedì 10 agosto 2026

Operatore Socio-Sanitario (OSS): la responsabilità forense tra intuizione giuridica e deriva organizzativa. (Ricordando Luca Benci)

 

Giuseppe Martorana

Giuseppe Martorana Infermiere Forense - ICI -G.O. CIO

10 agosto 2026

Nel febbraio del 2001 nasce ufficialmente l'Operatore Socio-Sanitario (OSS). Per molti rappresentava semplicemente una nuova figura di supporto. Per Luca Benci no. Da giurista comprese immediatamente che il vero nodo non era organizzativo ma giuridico: definire una nuova figura significava ridefinire responsabilità, confini professionali, rapporti con gli infermieri e sicurezza del paziente. A distanza di oltre venticinque anni colpisce la straordinaria lucidità della sua analisi. Benci non si limita a descrivere il nuovo profilo professionale. Lo interpreta. Ne individua immediatamente il rischio principale: una figura caratterizzata da una crescente autonomia operativa ma inserita in un sistema in cui la responsabilità assistenziale rimane saldamente attribuita al Sanitario.

Il primo equivoco

Molti lessero il nuovo profilo OSS come un ampliamento delle competenze. Benci legge invece il provvedimento in maniera opposta. L'OSS nasce come figura di supporto. Non come professione sanitaria. Non come infermiere "ridotto". Non come evoluzione dell'infermiere generico. L'intero impianto normativo ruota attorno a un principio fondamentale: l'OSS opera "su indicazione degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e sociale". È una differenza enorme. L'autonomia tecnica non coincide mai con l'autonomia decisionale.

Il vero tema era la responsabilità

Il passaggio più moderno dell'intero lavoro di Benci riguarda la responsabilità professionale. Scrive chiaramente che la responsabilità dell'assistenza rimane in capo all'infermiere, richiamando il DM 739/1994.

L'infermiere:

  • Identifica i bisogni;
  • Pianifica;
  • Gestisce;
  • Valuta;
  • Si avvale del personale di supporto.

In altre parole: chi decide risponde! Chi esegue risponde della corretta esecuzione. È una distinzione che ancora oggi rappresenta il fondamento della responsabilità professionale.

L'attribuzione SI! La delega NO.

È probabilmente il capitolo più innovativo. Benci smonta uno dei concetti più abusati nell'organizzazione sanitaria: la delega. Spiega che nel diritto penale la delega ha presupposti rigorosissimi. Per questo motivo il rapporto infermiere-OSS non può essere costruito sulla delega. La soluzione è un'altra: l'attribuzione di attività. Le attività devono essere attribuite attraverso protocolli, piani di lavoro e procedure organizzative, scegliendo esclusivamente prestazioni caratterizzate da:

  • Bassa discrezionalità;
  • Elevata riproducibilità tecnica.

Una distinzione che ancora oggi viene spesso ignorata nelle organizzazioni sanitarie.

La previsione che oggi impressiona

Rileggendo l'articolo del 2001 emerge una frase che oggi appare quasi profetica. Benci osserva che alcune espressioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni attribuiscono all'OSS margini di autonomia maggiori rispetto al passato. Ma avverte immediatamente il pericolo. L'autonomia deve rimanere confinata all'interno del ruolo di supporto. Non può trasformarsi in autonomia professionale. Per questo insiste continuamente sulla necessità di protocolli, pianificazione e supervisione.

La lettura forense

La responsabilità non nasce quando accade il danno. Nasce molto prima!

  • Quando un'organizzazione assegna attività senza criteri.
  • Quando manca un piano di lavoro.
  • Quando non vengono definite attribuzioni.
  • Quando la supervisione diventa soltanto formale.
  • Quando l'attribuzione si trasforma, di fatto, in una delega priva di fondamento giuridico.

È proprio questa la lezione di Luca Benci: la responsabilità professionale non si improvvisa. Si costruisce attraverso l'organizzazione.

Venticinque anni dopo: non abbiamo imparato nulla!

Rileggere oggi le parole di Luca Benci sulla nascita dell'OSS produce una sensazione difficile da ignorare: molte delle questioni che egli individuava nel 2001 non sono state realmente risolte. Sono state semplicemente riproposte in un contesto organizzativo più complesso.

Nel 2001 Benci aveva già individuato il punto giuridicamente sensibile: l'OSS nasce come figura di supporto, non come professionista autonomo, e il problema non può essere affrontato attraverso una generica "delega" dell'assistenza. Le attività devono essere attribuite sulla base di criteri organizzativi, con particolare attenzione alla bassa discrezionalità e all'elevata riproducibilità della tecnica; la responsabilità dell'assistenza rimane ancorata alla funzione infermieristica di pianificazione, gestione e valutazione.

Era il 2001.

Sedici anni dopo, la Legge 8 marzo 2017, n. 24 avrebbe posto al centro del sistema la sicurezza delle cure, la gestione del rischio sanitario e la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, rafforzando inoltre la distinzione tra responsabilità dell'esercente e responsabilità della struttura sanitaria. Il passaggio è fondamentale: la responsabilità sanitaria non può più essere letta esclusivamente come rapporto lineare operatore → errore → danno. Deve essere ricostruita anche attraverso il sistema nel quale quell'operatore ha agito: organizzazione, risorse, procedure, competenze, formazione, supervisione, comunicazione e distribuzione dei compiti. Ed è esattamente qui che il pensiero di Benci appare sorprendentemente attuale.

Dalla delega all'organizzazione

Benci aveva compreso che il problema non consisteva nel "far fare" qualcosa all'OSS, ma nel determinare chi può fare cosa, in quale contesto, con quale formazione, secondo quale procedura e sotto quale responsabilità. Questa impostazione oggi è ancora più importante.

L'organizzazione per intensità di cura ha progressivamente superato il modello tradizionale fondato sulla semplice appartenenza del paziente a una determinata unità operativa, orientando l'organizzazione verso la complessità clinico-assistenziale e i bisogni del paziente. Ma proprio questo modello rende ancora più delicata l'individuazione delle responsabilità. Un OSS che opera con un paziente stabile e con attività standardizzate non si trova necessariamente nella stessa condizione organizzativa di un OSS che opera, nello stesso turno, in un'area ad alta complessità, con pazienti fragili, instabili o sottoposti a monitoraggio continuo.

La stessa prestazione può quindi avere un diverso significato di rischio a seconda del paziente e del contesto nel quale viene eseguita.

È una conseguenza che Benci aveva già intuito quando collegava l'attribuzione delle attività dell'OSS ai piani di lavoro e alla complessità assistenziale, anziché a un semplice elenco astratto di mansioni.

E poi arriva l'Assistente infermiere.

Nel 2024 la Conferenza Stato-Regioni approva l'istituzione del profilo dell'Assistente infermiere, recepito con DPCM 28 febbraio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2025. La nuova figura nasce come operatore in possesso della qualifica OSS che, dopo un ulteriore percorso formativo, acquisisce una qualifica aggiuntiva. Il suo campo comprende attività di assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo; opera nei confronti di persone adulte e anziane il cui bisogno assistenziale abbia determinato una presa in carico infermieristica. Ed è proprio questa formulazione a riportarci, quasi venticinque anni dopo, al pensiero di Benci.

Abbiamo cambiato il nome della figura, ampliato la formazione e ampliato le attività. Ma il problema giuridico fondamentale è rimasto.

  • Chi individua il bisogno?
  • Chi determina l'appropriatezza dell'intervento?
  • Chi stabilisce che quella determinata attività sia attribuibile a quell'operatore, in quel momento e per quel paziente?
  • Chi valuta il risultato?
  • Chi deve intervenire quando le condizioni cliniche del paziente cambiano?
  • Chi risponde quando l'organizzazione utilizza una figura di supporto per compensare una carenza strutturale di professionisti?

Queste non sono domande accademiche. Sono domande di responsabilità. La variabile che nel 2001 era meno evidente: la carenza infermieristica. Nel 2001 Benci ragionava sulla corretta utilizzazione dell'OSS all'interno dell'organizzazione assistenziale.

Oggi dobbiamo aggiungere una variabile che modifica profondamente lo scenario: la disponibilità insufficiente di infermieri rispetto ai bisogni assistenziali. E il problema non è soltanto quantitativo. Quando diminuisce la disponibilità di infermieri, aumenta la pressione sull'organizzazione affinché trasferisca verso le figure di supporto un numero crescente di attività. Ed è qui che può verificarsi lo slittamento più pericoloso:

L'attribuzione organizzativa può diventare (lo è quasi sempre) una risposta alla carenza di personale anziché una scelta fondata sulla complessità assistenziale. La differenza è sostanziale.

Nel primo caso l'organizzazione parte dal bisogno del sistema:

  • "Chi abbiamo disponibile?"

Nel secondo dovrebbe partire dal bisogno della persona:

  • "Di quale competenza ha bisogno questo paziente?"

L'organizzazione per intensità di cura, se correttamente applicata, dovrebbe fare esattamente questo: modulare risorse e competenze sulla complessità del paziente, non adattare il paziente alle risorse disponibili.

Il paradosso del 2026

Nel frattempo, abbiamo costruito un sistema normativo molto più evoluto.

  • Abbiamo la Legge Gelli-Bianco.
  • Abbiamo il risk management.
  • Abbiamo l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
  • Abbiamo procedure, protocolli, linee guida, PDTA e sistemi di gestione del rischio.
  • Abbiamo sviluppato il concetto di responsabilità organizzativa.

Eppure, rischiamo di riproporre lo stesso problema che Benci aveva evidenziato nel 2001: Ampliare le attività delle figure di supporto senza aver prima risolto in modo rigoroso il rapporto tra competenza, attribuzione, supervisione, organizzazione e responsabilità.

La domanda, pertanto, non dovrebbe essere se l'Assistente infermiere sia "utile" o "inutile" ma: quale modello organizzativo garantisce che l'ampliamento delle attività dell'Assistente infermiere non determini un ampliamento incontrollato del rischio clinico?

Non impariamo nulla dalla storia!

Nel 2001 Benci aveva già scritto che l'OSS non poteva essere considerato una riedizione dell'infermiere generico e che il suo punto di forza era proprio quello di essere una figura di supporto, mentre il rischio risiedeva nella formazione non sempre coerente con i compiti attribuiti e nella possibilità di creare ambiguità nell'esercizio delle attività. Oggi, a distanza di venticinque anni, assistiamo alla nascita di una nuova figura che si colloca ancora una volta tra il supporto e l'assistenza sanitaria. La storia, dunque, non si ripete semplicemente.

Si ripresenta con un livello di complessità maggiore.

E proprio per questo sarebbe un errore considerare l'Assistente infermiere soltanto come una soluzione alla carenza di personale.

Una figura di supporto non dovrebbe nascere perché mancano infermieri. Dovrebbe nascere perché l'organizzazione ha individuato, sulla base dei bisogni della persona e della complessità assistenziale, quali attività possono essere appropriatamente attribuite a un operatore formato per svolgerle. Altrimenti rischiamo di trasformare una scelta organizzativa in una scorciatoia. E quando una scorciatoia organizzativa attraversa il confine della competenza professionale, prima o poi diventa una questione di responsabilità giuridica e di sicurezza delle cure.

È forse questa la lezione più attuale di Luca Benci. Non aveva previsto l'Assistente infermiere.

Aveva previsto il problema!

E se dopo venticinque anni siamo ancora qui a discuterne, la domanda non è più soltanto cosa avesse intuito Benci. La domanda è:

Perché non abbiamo imparato abbastanza dalla sua intuizione?

Conclusioni

Rileggere oggi l'articolo di Luca Benci significa accorgersi che il tempo gli ha dato ragione. La sua non era soltanto un'analisi normativa. Era una lezione di diritto sanitario. Aveva compreso che il futuro dell'OSS (e ora l'Assistente infermiere) non dipendeva dall'elenco delle attività, ma dalla chiarezza dei confini tra competenza, autonomia e responsabilità. È un messaggio che conserva intatta la sua attualità. Anzi, oggi assume un significato ancora più profondo.

Ogni volta che quei confini diventano incerti, il primo rischio non è per i professionisti. È per il paziente.