Questa ripartizione non è formale: è il criterio attraverso cui la giurisprudenza valuta la prevedibilità, la prevenibilità e l'imputabilità dell’evento infettivo.
1. Il direttore sanitario: il livello della regia e della sorveglianza
- Al dirigente apicale è il vertice dell’organizzazione sanitaria è attribuito:
- L’obbligo di indicare le regole cautelari da adottare;
Il potere‑dovere di sorveglianza e verifica, esercitato tramite:
- Riunioni periodiche,
- Visite periodiche nei reparti,
- Controllo dell’attuazione delle misure;
Una responsabilità analoga a quella del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) e del Gruppo Operativo -CIO, con cui condivide la funzione di indirizzo e controllo.
La mancata definizione delle regole o la mancata vigilanza costituiscono elementi colposi che possono rilevare anche in sede di responsabilità contabile.
Il dirigente apicale è dunque il garante della cornice organizzativa.
2. Il direttore medico: il livello dell’attuazione e della vigilanza tecnica
Il direttore sanitario è il responsabile dell’attuazione delle misure predisposte dal vertice.
- Il dovere di organizzare gli aspetti igienico‑sanitari e tecnico‑sanitari;
- Il dovere di vigilare sulle indicazioni fornite, assicurandone l’applicazione;
Gli obblighi previsti dall’art. 5 del DPR 128/1969, tra cui:
- Predisposizione dei protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale,
- Gestione delle cartelle cliniche,
- Vigilanza sui consensi informati.
Il direttore medico è il garante della traduzione operativa delle regole: se i protocolli non sono predisposti, aggiornati o applicati, la responsabilità ricade su di lui.
3. Il Direttore di struttura - complessa, semplice, dipartimentale: il livello dell’esecuzione e della cooperazione specialistica
Il dirigente di struttura è l’esecutore finale dei protocolli e delle linee guida.
- Il dovere di applicare correttamente i protocolli;
- Il dovere di cooperare con microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista;
- La responsabilità per omessa assunzione di informazioni sulle iniziative degli altri medici;
- La responsabilità per omessa denuncia delle carenze ai responsabili superiori.
È un punto cruciale: il primario non può limitarsi a “fare il clinico”. Deve:
- Conoscere lo stato delle misure di prevenzione,
- Segnalare le criticità,
- Attivare i livelli superiori.
È considerato uno snodo di responsabilità intermedia, dove omissioni anche solo informative possono assumere rilievo colposo.
4. Il valore probatorio della distribuzione degli oneri
Questa ripartizione consente giuridicamente di:
- Individuare chi doveva prevenire l’evento;
- Verificare se aveva i poteri per farlo;
- Valutare se ha esercitato tali poteri;
- Accertare se ha omesso controlli, segnalazioni o interventi.


