Perché la formula “legale e forense” rischia di creare più ombre che tutele
Negli ultimi anni si è diffusa la formula “infermieristica legale e forense”, spesso presentata come evoluzione o rafforzamento dell’identità dell’infermiere forense. In realtà, questa doppia etichetta merita una riflessione critica, perché tocca tre piani sensibili: identità professionale, perimetro di competenza e rischio giuridico.
Quando un titolo era sufficiente
La formazione in ambito forense nasce come percorso post–laurea coerente con la professione infermieristica e con il ruolo operativo nei contesti giudiziari:
- Pronto soccorso;
- Gestione delle evidenze;
- Presa in carico di vittime vulnerabili;
- Documentazione clinica a valenza medico-giuridica;
Per anni, la dizione “infermiere forense” è stata sufficiente: descrittiva di un ambito operativo, non invasiva rispetto ad altre professioni, coerente con la formazione realmente erogata.
Era un titolo funzionale alla pratica, non al marketing.
L’attuale proliferazione di formule ibride sembra invece rispondere più a un bisogno di riconoscimento simbolico che a un reale ampliamento di competenze.
L’emulazione del “medico legale”: un cortocircuito culturale
L’aggettivo “legale”, accostato all’infermieristica, richiama inevitabilmente la medicina legale, disciplina specialistica medica con un proprio percorso accademico, giuridico e ordinistico.
Qui nasce il cortocircuito:
Il medico legale opera su valutazioni tecnico-giuridiche, nesso causale, danno biologico, responsabilità;
L’infermiere forense opera su raccolta e conservazione delle evidenze, documentazione accurata, riconoscimento di segni di violenza, tutela della persona vulnerabile, interfaccia operativa con l’autorità giudiziaria.
Il richiamo alla coerenza normativa
Una delle critiche più strutturate alla formula “legale e forense” è stata sviluppata dal giurista Luca Benci, che ha evidenziato alcuni punti difficili da eludere:
- Il termine “legale” non ha fondamento normativo nell’infermieristica;
- Non esiste un’area specialistica infermieristica riconosciuta in ambito “legale”;
- Il doppio aggettivo genera sovrapposizioni e aspettative improprie;
- Anche il termine “forense” va usato con cautela, non essendo una specializzazione statale riconosciuta.
Il punto non è nominalistico ma giuridico: le competenze professionali non si auto-attribuiscono per via linguistica. Si fondano su norme, formazione e riconoscimento istituzionale.
Le competenze reali: il cuore della funzione forense
Il valore dell’infermiere forense sta nella sostanza operativa, non nell’etichetta. In particolare:
- Gestione corretta delle evidenze biologiche e materiali;
- Documentazione clinica rigorosa e tracciabile;
- Riconoscimento precoce di violenza e abuso;
- Tutela e accompagnamento della persona vulnerabile;
- Collaborazione con autorità giudiziaria nel rispetto dei ruoli.
Non rientrano invece nel suo mandato:
- Consulenze medico-legali;
- Giudizi tecnico-giuridici;
- Valutazioni riservate ad altre professioni regolamentate.
La forza dell’infermieristica forense sta nella precisione, nella metodologia, nella catena di custodia, nella qualità documentale. È qui che si gioca la tutela del paziente e dell’operatore .
I rischi della deriva terminologica
La formula “legale e forense” può produrre effetti collaterali non trascurabili:
- Confusione identitaria nella professione;
- Fraintendimenti nelle istituzioni e nei contesti giudiziari;
- Sovrapposizioni indebite con altre figure;
- Esposizione a rilievi giuridici per indebita rappresentazione di competenze;
- Inflazione terminologica che svuota di senso i titoli.
In ambito forense, il rischio maggiore non è sembrare meno di ciò che si è, ma sembrare più di ciò che si può giuridicamente sostenere .
Tornare alla sostanza: una scelta di maturità professionale
La crescita di una professione passa dalla chiarezza dei confini, non dalla loro dilatazione simbolica. L’infermieristica forense ha un valore enorme, ma è un valore proprio: radicato nella clinica, nella documentazione, nella prevenzione del rischio, nella tutela di operatori e pazienti.
In ambito forense, la precisione non è solo metodo: è tutela. Per il paziente, per il procedimento giudiziario, per il professionista.
E forse la vera maturità sta qui: chiamare le cose con il loro nome, e fare bene ciò che quel nome implica.
Bibliografia essenziale
Normativa professionale
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
- Legge 10 agosto 2000, n. 251 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche.
- Legge 1 febbraio 2006, n. 43 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
- DM 270/2004 – Ordinamento universitario.
Ambito forense e giudiziario
- Codice di Procedura Penale, artt. 220–233.
- Codice Civile, artt. 61–64.
- DPR 328/2001 – Ordinamento delle professioni.
Documenti professionali
- Codice Deontologico FNOPI (2019).
- Documenti FNOPI su competenze avanzate e specialistiche.
Dottrina
Luca Benci, Può esistere una infermieristica legale e forense? Quotidiano Sanità.





