martedì 10 febbraio 2026

Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): Evoluzione dei criteri probatori.

 

Dalla sentenza Cass. 4864/2021 alla sentenza Travaglino n. 6386/2023.

     Negli ultimi anni la responsabilità sanitaria in tema di infezioni correlate all’assistenza (ICA) ha subito un’evoluzione giurisprudenziale di particolare rilievo. 

    Tale processo si è sviluppato in un quadro segnato da un persistente vuoto normativo, che ha attribuito alla giurisprudenza un ruolo centrale nella definizione dei criteri di imputazione della responsabilità e degli obblighi gravanti sulle strutture sanitarie. 

    In un tale contesto, le pronunce della Corte di Cassazione hanno progressivamente affinato tali parametri, ridefinendo la posizione della struttura, l’estensione dell’onere probatorio e il valore giuridico dei protocolli di prevenzione e controllo delle infezioni.

    Già con la sentenza n. 4864 del 23 febbraio 2021, la Terza Sezione civile aveva chiarito che, in presenza di un’infezione nosocomiale, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le misure previste dalle normative vigenti e dalle leges artis, di aver applicato i protocolli specifici nel caso concreto e di aver rispettato i criteri temporali, topografici e clinici utili ad escludere un nesso eziologico con la propria organizzazione.

    Questa impostazione ha segnato un passaggio decisivo: l’infezione ospedaliera non viene più considerata un evento “neutro”, ma un indice sintomatico di possibile disfunzione organizzativa, che la struttura può superare solo attraverso una prova rigorosa e documentata delle attività di prevenzione, monitoraggio e sorveglianza.

    La sentenza n. 6386 del 3 marzo 2023 (Pres. Travaglino, Rel. Rubino) si inserisce in questo solco, ma introduce elementi di ulteriore interesse, offrendo una lettura sistematica del tema e consolidando alcuni principi chiave. La sua analisi consente di comprendere come la Cassazione, quando c'è un vuoto legislativo, stia progressivamente costruendo un modello di responsabilità sanitaria sempre più orientato alla prevenzione, alla tracciabilità delle attività e alla qualità dell’organizzazione.

    Nei post che seguiranno questa presentazione introduttiva, proporrò una disamina ragionata della sentenza Travaglino (Forensic breakdown), già oggetto di approfondimento nel 2023, accompagnata da una riflessione puntuale, reale sull’impatto concreto che tale pronuncia può esercitare sull’organizzazione del lavoro in corsia e sulle connesse responsabilità delle Aziende, del Personale sanitario e tecnico, nonché delle Ditte in service.

    Quando si parla di responsabilità nelle infezioni correlate all’assistenza (ICA) entriamo pienamente nel campo dell’Infermieristica forense, ambito in cui la pratica clinica incontra il diritto e in cui diventa essenziale comprendere non solo “cosa” fare, ma anche “come” documentarlo, tracciarlo e dimostrarlo…

    Prima di addentrarci nella disamina pratica della sentenza Travaglino, è utile tornare all'inizio, a una pronuncia della Cassazione, Sez. III, 23 febbraio 2021, n. 4864, che ha segnato un punto di svolta nella responsabilità sanitaria per le infezioni correlate all’assistenza. 

    In quella decisione, i giudici hanno posto una serie di domande chiave — vere e proprie “domande forensi” — che ogni struttura sanitaria deve essere in grado di affrontare e documentare quando si discute di ICA. Domande che non mirano solo a capire se un’infezione sia insorta, ma soprattutto come la struttura abbia organizzato, applicato e tracciato le misure di prevenzione.

  • Domande che, in un contenzioso, diventano il cuore dell’accertamento causale e organizzativo.
  • Domande che, in corsia, si traducono in procedure, comportamenti, responsabilità quotidiane.

Infatti, la Cassazione del 2021, non si limita a ribadire l’onere probatorio della struttura: lo articola, lo dettaglia, lo rende operativo. Chiede:

  • Quali cautele sono state adottate;
  • Quali protocolli sono stati applicati nel caso concreto;
  • Quali criteri temporali, topografici e clinici sono stati rispettati;
  • Quale sistema di monitoraggio e sorveglianza era attivo;
  • Come sono stati raccolti, analizzati e documentati i dati sulle infezioni;
  • Quali interventi correttivi sono stati messi in atto;
  • Come è stata garantita la formazione del personale.

    Sono domande che non appartengono solo al diritto: appartengono alla pratica clinico/assistenziale, alla gestione del rischio correlato, alla sicurezza delle cure e alla buona cultura organizzativa.

    La tabella che segue traduce queste domande in attività concrete: è una sorta di “checklist forense” che ogni struttura dovrebbe poter esibire come pienamente applicata e operativa, quando si discute di un’infezione nosocomiale. Un ponte ideale tra la giurisprudenza e la pratica quotidiana, tra ciò che i giudici chiedono e ciò che i professionisti sanitari devono poter dimostrare.

    E per questo ritengo che quando si parla di responsabilità nelle ICA ci si muova pienamente nel territorio dell’Infermieristica forense: quel punto di incontro in cui la cura incontra la prova, la procedura incontra la documentazione, l’assistenza incontra la responsabilità.

    Approfondimenti

Fonti giurisprudenziali

- Corte di Cassazione, Sez. III civile, Sentenza n. 4864 del 23 febbraio 2021.  Principi sull’onere probatorio delle strutture sanitarie in caso di infezioni correlate all’assistenza, con definizione dei criteri temporali, topografici e clinici utili all’esclusione del nesso causale.

- Corte di Cassazione, Sez. III civile, Sentenza n. 6386 del 3 marzo 2023 (Pres. Travaglino, Rel. Rubino).  Lettura sistematica della responsabilità sanitaria in assenza di un quadro normativo completo; consolidamento del principio secondo cui l’infezione nosocomiale è indice di possibile disfunzione organizzativa.

Fonti tematiche e di contesto

- ANIPIO – Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni Ospedaliere.  Linee guida e misure igieniche per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  - “5 Moments for Hand Hygiene” – Standard internazionali per l’igiene delle mani e la prevenzione delle ICA.


sabato 7 febbraio 2026

Confini organizzativi: “Pratiche legittime” e “Buone pratiche” in assistenza

 

     Nel linguaggio della sanità si parla spesso di buone pratiche, molto meno di pratiche legittime. Eppure il confine tra le due non è un dettaglio tecnico: è il punto in cui si decide la qualità, la sicurezza e la responsabilità dell’agire professionale. 

Le pratiche legittime rispondono alla domanda “Posso farlo?”

Le buone pratiche rispondono a “Lo sto facendo nel modo più corretto, sicuro e trasparente?”

Confondere questi due piani significa accettare zone d’ombra operative e rischi evitabili. Chiarirli, invece, significa restituire alla professione la sua struttura forense: ruoli definiti, competenze piene, responsabilità tracciabili, un confine cruciale: quello tra ciò che è consentito e ciò che è opportuno.

    1. Due piani diversi: legalità vs. qualità

    a. Pratiche legittime

    Si muovono sul piano giuridico e regolamentare. Sono azioni formalmente consentite, perché rientrano nei limiti di legge, di regolamento, di mandato, di delega, di contratto. 

    Rispondono alla domanda: “Posso farlo?” 

    b. “Posso farlo?” — Il principio di simmetria assistenziale

    Nel valutare la legittimità di un atto assistenziale, la domanda preliminare è sempre la stessa:

“Rientra nelle mie competenze?”  Ma questa domanda non si esaurisce nel singolo gesto tecnico. In ambito sanitario, la competenza non è mai monodirezionale: è simmetrica.

    c. Il principio cardine: ciò che posso fare al paziente, posso farlo per il paziente

    Una competenza assistenziale non si esprime solo nell’atto iniziale, ma in tutto il suo ciclo di responsabilità.

    Se un professionista ha la competenza per:

  • Eseguire un accesso venoso,
  • Posizionare un ago cannula,
  • Vigilare sul dispositivo,

    Allora, per definizione, ha anche la competenza per:

  • Verificare un problema insorto,
  • Riconoscerne le complicanze,
  • Segnalarle,
  • Rimuovere o sostituire il dispositivo quando necessario.

    Non è una concessione. Non è una “buona pratica”. È legittimità pura, radicata nella natura stessa della competenza.

    d. Perché? Perché una competenza non può essere amputata

    Una competenza tecnico‑assistenziale è un pacchetto inscindibile:

    Se posso eseguire un atto, devo poterlo anche gestire, monitorare, correggere, interrompere.

    Separare le due cose produrrebbe un paradosso operativo e giuridico: Potrei inserire un dispositivo invasivo, ma non potrei intervenire se quel dispositivo crea un danno.

    Questo sarebbe contrario:

  •     Al principio di continuità assistenziale,
  •     Al principio di appropriatezza,
  •     Al principio di tutela del paziente,
  •     E persino al principio di "non nuocere".

    e. La formula forense

    Una competenza assistenziale è sempre bidirezionale:

  • Abilita l’atto e obbliga alla sua gestione.
  • Se non posso intervenire “a valle”, allora non sono legittimato a intervenire “a monte”.
  • È un principio di logica professionale prima ancora che giuridica.

    Esempio: l’accesso venoso

    Se un infermiere è competente a:

  • Reperire un accesso venoso,
  • Posizionare un ago cannula,
  • Garantire la sorveglianza del dispositivo, 

    Allora è necessariamente competente a:

  • Valutare un’infiltrazione,
  • Riconoscere un malfunzionamento,
  • Rimuovere il dispositivo,
  • Sostituirlo se necessario.

    Non è un’estensione arbitraria. È la conseguenza obbligata della competenza iniziale.

    g. La regola operativa, formulata in modo incisivo

    Non esiste competenza assistenziale che si esaurisca nell’atto tecnico. Ogni atto genera un dovere di vigilanza e un potere di intervento. Se non posso intervenire, non posso agire.

    2. Buone pratiche

    Si collocano sul piano professionale, etico, organizzativo. Sono azioni appropriate, efficaci, prudenti, riconosciute come standard qualitativi elevati.

    Rispondono alla domanda: “È il modo migliore, più sicuro, più trasparente di farlo?”

    a. Il confine: quando la legittimità non basta

    Il punto critico è che una pratica può essere legittima ma non una buona pratica.

    Esempi generali:

  • Un dirigente può delegare un compito (legittimo), ma farlo senza definire limiti, responsabilità e tracciabilità non è una buona pratica.
  • Un professionista può agire entro il proprio profilo, ma farlo senza documentare, senza comunicare, o senza seguire standard condivisi non è una buona pratica.
  • Un’organizzazione può adottare una procedura minimale, ma se non garantisce sicurezza, chiarezza o accountability non è una buona pratica.

    b. Perché questo confine è così importante

    Perché la legittimità tutela dal rischio giuridico, mentre le buone pratiche tutelano dal rischio operativo, reputazionale, sistemico.

    In sistemi complessi — come la sanità, le organizzazioni ad alta responsabilità — la sola legittimità è insufficiente.

    Serve anche:

  • Chiarezza dei ruoli
  • Tracciabilità
  • Proporzionalità
  • Trasparenza
  • Prevenzione del rischio
  • Coerenza con standard professionali     

giovedì 5 febbraio 2026

Memorazione: Strumento Forense di Tutela Professionale

 

Memorazione: ciò che non scriviamo non è mai accaduto

    Nel contesto operativo, sanitario e assistenziale, scrivere è un atto di tutela.

    Digitare sul diario informatico, prendere nota, mettere nero su bianco ciò che accade in situazioni critiche o “strane” rispetto alla routine, è spesso vissuto come superfluo, scomodo, persino rischioso. Molti pensano: “Se non lo scrivo, non mi espongo”. Errore fatale!

In ambito forense, ciò che non è scritto non esiste. La giurisprudenza è chiara: ciò che non è documentato non è mai avvenuto. Viceversa, ciò che è scritto, firmato, datato e contestualizzato, è vero fino a querela di parte. Questo principio trasforma la Memorazione (ne avevo accennato l'utilità in un post del 2011) in uno scudo professionale, capace di proteggere il lavoratore da attribuzioni arbitrarie, ricostruzioni ex post e responsabilità improprie.

    La mia esperienza: la scrittura mi ha protetto

    Nel corso degli anni (33) in emergenza intra e extra ospedaliera, ho vissuto episodi critici, borderline, dove la routine non bastava. In alcuni di questi, la Memorazione dettagliata – redatta subito dopo l’intervento, con dati, orari, emozioni, motivazioni e contesto – mi ha evitato un avviso di garanzia. Senza quelle relazioni, sarei stato esposto a interpretazioni, omissioni, silenzi. Con quelle relazioni, ho dimostrato la realtà dei fatti, la logica dell’azione, la trasparenza dell’intento.

    La memoria

    La memoria, intesa come funzione psichica deputata all’assimilazione, ritenzione e richiamo delle informazioni, rappresenta un processo dinamico, selettivo e intrinsecamente instabile. La letteratura neuroscientifica conferma che il ricordo non è una registrazione fedele degli eventi, ma una ricostruzione influenzata da fattori cognitivi, emotivi e contestuali.
    In ambito professionale – soprattutto nei contesti sanitari, assistenziali e operativi – questa instabilità rende rischioso affidarsi esclusivamente alla memoria biologica per ricostruire episodi critici, decisioni, interazioni o eventi contestati.

    A) La “Memorazione”: quando il ricordo diventa documento

    La Memorazione (o relazione scritta) è un atto formale, un documento che cristallizza l’esperienza vissuta attraverso una descrizione dettagliata, puntuale e verificabile.
Non è un semplice resoconto: è un processo cognitivo-emotivo attivo, che integra:

  • Elementi oggettivi: dati, orari, sequenze, comportamenti osservabili, parametri misurabili.
  • Elementi soggettivi: percezioni, emozioni, motivazioni, stati interni che hanno influenzato l’azione.
  • Elementi contestuali: condizioni ambientali, dinamiche relazionali, vincoli organizzativi.
  • Tracce documentali: ordini di servizio, protocolli, registrazioni, comunicazioni interne.

    La Memorazione permette di trasformare un ricordo potenzialmente fallace in una traccia probatoria coerente, verificabile e difendibile.

    B) Perché la Memorazione è uno strumento di tutela

    Affidare la propria memoria professionale a un supporto cartaceo o informatico offre vantaggi decisivi:

    1. Stabilizza il ricordo: la scrittura blocca l’inevitabile deterioramento mnestico, preservando dettagli che, col tempo, verrebbero distorti o dimenticati.

    2. Ricostruisce la logica dell’azione: la Memorazione non si limita a dire cosa è accaduto, ma chiarisce perché si è agito in un certo modo, rendendo trasparente il processo decisionale.

    3. Documenta le criticità assistenziali o operative: quando emergono anomalie, conflitti, omissioni o condizioni di rischio, la Memorazione diventa un presidio di tutela personale e organizzativa.

    4. Rende visibile la realtà percepita: in caso di contestazioni, la Memorazione permette di dimostrare la realtà dei fatti così come vissuta e documentata dal professionista, riducendo il rischio di attribuzioni arbitrarie o ricostruzioni ex post.

    5. Supporta la memoria difensiva: in ambito sanitario e assistenziale, dove la responsabilità è elevata, la Memorazione è spesso l’unico strumento capace di ricostruire fedelmente un episodio critico.

    C) Un processo attivo, non un deposito passivo

    La Memorazione non è un archivio di dati: è un percorso di ricostruzione analitica, che connette:

  • Percezioni
  • Decisioni
  • Azioni
  • Evidenze documentali
  • Contesto operativo

    È un atto di responsabilità professionale che tutela il lavoratore, l’utente e l’organizzazione.

    D) Scrivere è responsabilità, non debolezza     

La Memorazione non è un atto difensivo: è un presidio di legittimità.    

    È il modo con cui il professionista:

  • Dimostra di aver agito con coscienza e competenza;
  • Ricostruisce la sequenza logica e operativa; Documenta le criticità e le anomalie;
  • Documenta le criticità e le anomalie;
  • Protegge sé stesso, l’utente e l’organizzazione;
     La Memorazione è Forense.
  • Scrivere è ricordare.
  • Scrivere è dimostrare. Scrivere è difendersi.
  • Scrivere è legittimare la propria azione professionale.
📚 Approfondimento

  • Baddeley, A. (2015). Memory: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
  • Tulving, E. (2002). Episodic Memory: From Mind to Brain. Annual Review of Psychology.
  • Loftus, E. (2005). Planting misinformation in the human mind. Learning & Memory.
  • Conway, M. A. (2009). Episodic memories. Neuropsychologia.
  • Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
  • Norman, D. A. (1988). The Psychology of Everyday Things. Basic Books.
  • Linee guida sulla documentazione sanitaria – Ministero della Salute.
  • Codice Deontologico delle Professioni Sanitarie (FNOPI, FNOMCeO, Ordini TSRM-PSTRP).




La deriva formativa nel settore sanitario: profili di rischio, responsabilità e implicazioni forensi

 

    In un sistema sanitario già provato da anni di sottofinanziamento, turn over irrisolto e profili professionali non adeguatamente valorizzati, si apre un varco pericoloso: quello in cui università telematiche, enti privati e centri formativi improvvisati si inseriscono con offerte “creative”, titoli altisonanti e qualifiche che non trovano alcun riscontro nei profili professionali riconosciuti dal SSN. 

    È un fenomeno che prospera nella confusione. E nella confusione, il business corre più veloce del


    1. Il nodo centrale: la legittimità professionale

    Ogni figura sanitaria o tecnico–sanitaria è definita da:

  • Profilo professionale normato (DM, leggi, Accordi Stato-Regioni);
  • Percorso formativo abilitante riconosciuto dal SSN;
  • Ambito di competenza tutelato giuridicamente.

    Tutto ciò che non rientra in questo perimetro è, senza mezzi termini, titolo non spendibile. Non crea sbocchi, non abilita, non tutela. È aria fritta che illude i discenti e alimenta un mercato opaco.

    2. Il miraggio formativo e la responsabilità verso i pazienti fragili

Quando si parla di assistenza ai Pazienti, anche fragili, la questione non è solo etica: è giuridica.

L’assistenza può essere erogata solo da figure:

  • Abilitate,
  • Certificate,
  • Riconosciute dal SSN.

    Chi opera senza questi requisiti espone il paziente a un rischio diretto e sé stesso a responsabilità civili, penali e disciplinari. La prima responsabilità è sempre la sicurezza del paziente.

    3. Le implicazioni forensi: cosa valutare davvero

Per comprendere l’impatto reale di questi corsi nel futuro lavorativo, occorre analizzare elementi oggettivi:

    a. Ore di formazione

    Le normative prevedono limiti chiari per tipologia formativa:

  • ECM obbligatori per legge per i professionisti sanitari;
  • Formazione specialistica;
  • Rre-training;
  • Aggiornamento professionale;
  • Master universitario;
  • Alta formazione non abilitante.

    Molti corsi privati propongono “pacchetti formativi” con ore insufficienti o non conformi.

    b. Profilo professionalizzante

    Un corso che non conduce a un profilo riconosciuto dal SSN non abilita. Punto.

    c. Obiettivi formativi

    Spesso generici, vaghi, non misurabili. Un segnale di allarme.

    d. Sbocchi professionali dichiarati

    Se non coincidono con ruoli previsti dal SSN o dal sistema sociosanitario regionale è, di fatto, un artificio commerciale.

    e. Requisiti di accesso

    Più il titolo scolastico di accesso richiesto è basso (es. sola istruzione obbligatoria), meno il corso può essere professionalizzante.

    Un corso che promette “ruoli sanitari” a chi non ha una formazione sanitaria di base è, di fatto, un artificio commerciale.

    4. Il rischio sistemico

Questi percorsi creano:

  • "Professionisti" illusi, convinti di avere un titolo spendibile;
  • Pazienti esposti ad operatori non qualificati;
  • Strutture vulnerabili a contenziosi;
  • Un mercato parallelo che mina la legittimità delle professioni sanitarie.
Il risultato è un ecosistema dove la formazione diventa merce e non garanzia di competenza.

    Conclusione 

    La proliferazione di titoli non riconosciuti non è solo un problema etico o culturale: è un problema di sicurezza, responsabilità e tutela giuridica. Il consiglio, per chiunque voglia intraprendere un percorso nel mondo sanitario, è semplice e imprescindibile:

    - Verificare sempre che il titolo sia riconosciuto dal SSN e che conduca a un profilo professionale normato.

    Tutto il resto è un investimento a perdere.

    Approfondimento

  • Legge 42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
  • Legge 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
  • Accordo Stato-Regioni 2007 – Standard formativi e requisiti dei percorsi abilitanti.
  • D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. – Riordino della disciplina in materia sanitaria.
  • Codice Deontologico delle Professioni Sanitarie (FNOPI, FNO TSRM-PSTRP).
  • ANVUR – Linee guida sull’accreditamento dei corsi universitari.
  • Ministero della Salute – Elenco ufficiale delle professioni sanitarie riconosciute.


martedì 3 febbraio 2026

Sicurezza degli Operatori del SSN: il punto cieco che continua a indebolire il sistema

 

    Da oltre dieci anni denunciamo lo stesso paradosso: mentre la sicurezza del paziente viene celebrata come valore fondante del Servizio Sanitario Nazionale, la sicurezza degli operatori sanitari rimane un’area grigia, sottostimata, sottofinanziata e spesso invisibile nelle agende istituzionali. Eppure, senza operatori protetti, formati e tutelati, nessun sistema può dirsi sicuro. Già nel 2013 i dati raccolti dal SIROH e dalle indagini AIRESPSA mostravano un quadro inequivocabile: il rischio biologico rappresentava circa il 40% di tutti gli infortuni segnalati, con oltre 100.000 esposizioni percutanee stimate ogni anno, metà delle quali non venivano nemmeno riportate.

    Oggi, nonostante l’evoluzione tecnologica e normativa, la situazione non è sostanzialmente cambiata.

    - Cosa sappiamo oggi (2020–2024)

    Le evidenze più recenti confermano tre elementi chiave:

    1. La sotto-segnalazione rimane il vero tallone d’Achille

    Gli studi condotti durante e dopo la pandemia hanno mostrato che tra il 40% e il 60% delle esposizioni a rischio biologico non viene segnalato. Le cause sono sempre le stesse:

  • Percezione distorta del rischio
  • Percorsi di segnalazione complessi
  • Cultura organizzativa difensiva
  • Mancanza di feedback e trasparenza

Un sistema che non registra gli incidenti non può prevenirli.

    2. Le donne continuano a essere le più esposte

    La composizione del personale sanitario non è cambiata: le donne rappresentano oltre il 70% del personale infermieristico, e quindi la maggior parte degli atti assistenziali a rischio. Questo comporta implicazioni specifiche – gravidanza, pianificazione familiare, impatti psicologici – che raramente vengono integrate nei protocolli operativi.

    3. I dispositivi di sicurezza funzionano, ma non sono ancora uno standard

    Gli studi più recenti confermano ciò che il SIROH documenta da anni: nonostante l’evidenza scientifica sia ormai schiacciante — l’adozione sistematica di dispositivi dotati di meccanismi di sicurezza riduce gli infortuni percutanei del 75–80% — la loro diffusione continua a essere frammentaria e incoerente. A frenarla non è la mancanza di prove, ma una visione miope dei costi: si privilegia il risparmio immediato sull’acquisto, ignorando il costo reale, molto più elevato, degli infortuni evitabili.

    A questo si aggiunge un ulteriore paradosso organizzativo: le richieste delle UU.OO. vengono ridimensionate, evase solo parzialmente o, in alcuni casi, completamente disattese. Ancora più grave è la sostituzione dei dispositivi di sicurezza con dispositivi “standard”, privi di qualsiasi meccanismo protettivo, vanificando così ogni strategia di prevenzione e aumentando il rischio clinico e organizzativo.

4. La pandemia ha amplificato il problema, non lo ha risolto

    Il COVID-19 ha reso evidente ciò che molti operatori sapevano da sempre:

    La sicurezza non è un optional, ma un’infrastruttura critica.  

    Eppure, terminata l’emergenza, molte strutture sono tornate a modelli organizzativi pre-pandemici, senza consolidare le lezioni apprese.

- Perché questo problema persiste

    La risposta, purtroppo, è semplice: la sicurezza degli operatori non è percepita come un indicatore di performance del sistema sanitario. Quindi, finché la sicurezza rimane un adempimento burocratico, e non un parametro strategico, continueremo a vedere:

  • Sistemi di segnalazione inefficaci
  • Formazione episodica
  • Dispositivi di sicurezza non uniformemente adottati
  • Sorveglianza epidemiologica frammentata
  • Responsabilità organizzative poco definite

    Il risultato è un sistema che “funziona” solo finché gli operatori reggono. E quando non reggono, il sistema non ha strumenti per comprenderne le cause.

    Il nodo centrale: la sicurezza degli operatori è sicurezza del paziente (e viceversa)

    Non è un’affermazione retorica. È un’evidenza operativa. 

    - Un operatore esposto a rischio biologico:

  • Può essere temporaneamente rimosso dal servizio
  • Può vivere mesi di ansia e incertezza
  • Può subire limitazioni nelle mansioni
  • Può vedere compromessa la propria salute fisica e mentale

    - Ogni incidente non prevenuto genera:

  • Costi sanitari
  • Costi organizzativi
  • Costi psicologici
  • Perdita di competenze
  • Riduzione della qualità assistenziale

    La sicurezza degli operatori non è un capitolo separato: è la base su cui poggia tutto il resto.

    Conclusione 

    Il principio che deve guidare ogni politica sanitaria è questo: se vogliamo un sistema sanitario realmente sicuro, dobbiamo ribaltare la prospettiva:

  • La sicurezza degli operatori non è una conseguenza della sicurezza del sistema, ma la sua condizione necessaria.
  • Un sistema che non protegge chi lo fa funzionare è un sistema che non funziona.
  • E un sistema che non misura, non registra e non analizza gli incidenti è un sistema che sceglie deliberatamente di non vedere.

    Per questo, ogni strategia di sicurezza deve partire da tre impegni non negoziabili:

  • Sorveglianza epidemiologica completa, obbligatoria e trasparente, con dati nazionali aggiornati e confrontabili.
  • Adozione uniforme dei dispositivi di sicurezza, senza eccezioni legate ai costi o alle abitudini locali.
  • Percorsi di segnalazione semplici, protetti e non punitivi, che trasformino ogni incidente in conoscenza e prevenzione.

    Solo così possiamo affermare, senza ipocrisie, che la sicurezza è davvero un valore del sistema sanitario.

    Senza garanzie della sicurezza degli operatori non esiste alcuna sicurezza.

    Approfondimenti

    1. Rapporti istituzionali e dati ufficiali

  • Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio‑sanitarie (ONSEPS). Relazione annuale 2022.  
  • INAIL – Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari (2017).  Analisi del rapporto tra benessere degli operatori, performance e sicurezza dei pazienti; utile per collegare violenza, stress lavoro‑correlato e rischio clinico. 

    2. Letteratura accademica e revisioni recenti

  • Abazi R. (2023). Le buone pratiche in risposta alla violenza a danno degli operatori sanitari in Pronto Soccorso: Revisione della letteratura. Università di Padova.  Ottima sintesi delle evidenze internazionali su fattori di rischio, tecniche di gestione dell’aggressività e ruolo infermieristico. 

    3. Manuali e strumenti operativi

  • Ministero della Salute – Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: manuale per la formazione degli operatori sanitari.  Testo di riferimento per la formazione, con sezioni utili per collegare sicurezza degli operatori e sicurezza delle cure. 
  • Brini M., Taroni F. (a cura di). La gestione del rischio e del contenzioso. Regione Emilia‑Romagna (2014).  Utile per inquadrare responsabilità organizzative, prevenzione del rischio e implicazioni medico‑legali. 

    4. Cultura della sicurezza e prospettiva organizzativa

  • Perulli A., Monteverdi D. La “Culture of Safety”: il punto di vista degli infermieri e degli OSS. Regione Friuli Venezia Giulia.  Approfondisce la dimensione culturale della sicurezza, spesso trascurata nelle politiche nazionali. 

domenica 1 febbraio 2026

Dirigenza infermieristica in Italia: la frattura tra Università, SSN.


La grande distorsione: quando i dati esistono… ma non spiegano nulla. In Italia, nel 2026, parlare di carriera infermieristica avanzata significa muoversi in un territorio dove i numeri esistono, ma non raccontano la verità. 
O meglio: raccontano una parte della verità, quella più comoda. La parte scomoda, invece, resta fuori dai documenti ufficiali. 
E proprio da qui parte questa analisi: da una ricerca di dati che, pur essendo disponibili, risultano incerti, incompleti o strutturalmente fuorvianti.

1. I numeri ufficiali: pochi, parziali, insufficienti

Secondo il Rapporto Professioni Infermieristiche 2025, nel 2023 risultano:

1.386 laureati magistrali (LM) in Scienze Infermieristiche  (circa il 2–3% dell’intera popolazione infermieristica italiana). Un numero reale, verificabile, ma che non dice nulla sul loro destino professionale.

Dall’altra parte, il Conto Economico 2022 del Ministero della Salute riporta:

691 dirigenti delle professioni sanitarie nel SSN (285 livello U, 406 livello D).

Questo dato, però, non distingue tra infermieri, tecnici, fisioterapisti, ostetriche e altre professioni sanitarie. È un contenitore unico, che impedisce di capire quanti dirigenti siano effettivamente infermieristici.

E soprattutto:

Non esiste un dato ufficiale che indichi quanti siano i Direttori delle Professioni Infermieristiche nel SSN. Le stime più credibili parlano di “qualche centinaio”, certamente meno dei 691 dirigenti totali. Ma nessuna fonte istituzionale pubblica un numero preciso. 

2. Il problema non è la mancanza di dati. È la mancanza di dati utili.

I numeri ci sono, ma non rispondono alla domanda fondamentale: Quanti laureati magistrali infermieristici trovano effettivamente uno sbocco dirigenziale nel SSN?  La risposta, oggi, è impossibile da ricavare. E questa impossibilità non sembra neutrale. Perché se incrociassimo i dati, scopriremmo qualcosa di scomodo:

  • I laureati magistrali crescono lentamente ma costantemente;
  • I posti dirigenziali restano fermi;
  • La maggior parte dei dirigenti non ha una LM specifica;
  • La LM non è requisito automatico per la dirigenza;
  • Il SSN non programma fabbisogni dirigenziali infermieristici;

In altre parole: la filiera formativa produce titoli che il SSN non assorbe. Non è solo un problema di numeri: è un problema di architettura del sistema.

3. La diastasi strutturale: Università – SSN – Carriere

Questa distanza non è un incidente. È un modello.

3.1. L’Università forma titoli senza sbocchi proporzionati

    La LM in Scienze Infermieristiche è presentata come titolo per:

  • Funzioni avanzate
  • Gestione
  • Ricerca
  • Insegnamento
  • Dirigenza

    Ma il mercato del lavoro reale offre:

  • Pochissime posizioni dirigenziali
  • Nessun ruolo clinico avanzato riconosciuto
  • Nessuna progressione di carriera coerente con il titolo
  • Concorsi che non richiedono la LM come requisito

    Il risultato è un titolo accademico che non trova corrispondenza contrattuale né un ruolo riconosciuto nel SSN.

3.2. Il SSN non riconosce percorsi avanzati

    Il SSN continua a funzionare con un modello organizzativo degli anni ’90:

  • Poche posizioni apicali
  • Nessun middle management infermieristico
  • Ruoli avanzati non normati
  • Organigrammi verticali e non multiprofessionali

La LM, in questo contesto, diventa un titolo “ornamentale”.

3.3. Le Aziende sanitarie mantengono un equilibrio che non vogliono modificare.

    Senza dati chiari:

  • Non devono giustificare l’assenza di posizioni dirigenziali infermieristiche
  • Possono continuare a usare laureati magistrali come coordinatori “di fatto”
  • Evitano di aprire concorsi costosi e potenzialmente conflittuali
  • Mantengono un modello gerarchico che non prevede reale autonomia infermieristica

4. I rischi sistemici di questa opacità

4.1. Rischio per i professionisti

Questa incertezza, alimenta aspettative che non trovano riscontro:

  • Investimenti formativi non ripagati
  • Carriere bloccate
  • Frustrazione crescente
  • Fuga verso altri settori o all’estero

Quando il sistema formativo produce titoli che il mercato non assorbe, si genera inflazione di qualifiche e svalutazione professionale.

4.2. Rischio per il SSN

Un sistema che non misura non può programmare.

        Senza dati:

  • Non si pianificano fabbisogni
  • Non si definiscono ruoli avanzati
  • Non si costruisce una governance multiprofessionale
  • Non si valorizza il capitale umano

4.3. Rischio per la credibilità istituzionale

Quando la distanza tra ciò che si promette e ciò che si realizza diventa troppo ampia, il sistema perde legittimità. E oggi quella distanza è evidente.

Conclusione

I dati ufficiali ci dicono quanti laureati magistrali esistono. Ci dicono quanti dirigenti delle professioni sanitarie ci sono. Ma la verità che i numeri non dicono — e forse non vogliono dirci — è quanti infermieri con LM trovano davvero un ruolo dirigenziale nel SSN. Questa opacità non è un dettaglio tecnico. È un problema politico, culturale e organizzativo. Il problema non è solo la mancanza di dati, ma la mancanza di un progetto professionale coerente.

Finché non verrà colmata la diastasi tra Università, SSN e mondo del lavoro, la formazione infermieristica avanzata resterà sospesa in un limbo: Ricca di titoli, povera di sbocchi. E un sistema che produce titoli senza ruoli è un sistema che genera aspettative senza futuro.

Approfondimenti

  • FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche: Rapporto Professioni Infermieristiche 2025.
  • Ministero della Salute – Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio: Conto Annuale del Personale del SSN – Edizione 2022.
  • MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca 
  • ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Classificazione delle Professioni CP2011.
  • ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
  • Regioni e Province Autonome – Documenti di Programmazione Sanitaria
  • Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere. Organigrammi e Atti Aziendali (pubblicati sui siti istituzionali).