lunedì 16 febbraio 2026

Requisiti minimi di formazione per la professione di infermiere (...)

 


Decreto legislativo 03 febbraio 2026 , n. 17

Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. (26G00033)

(G.U. Serie Generale , n. 35 del 12 febbraio 2026)


Art. 1 :  Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206 

   1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 

    «6. La  formazione  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da  parte  del  professionista  in questione delle conoscenze e abilita' seguenti: 

      a) un'estesa  conoscenza  delle  scienze  che  sono  alla  base dell'assistenza infermieristica generale,  compresa  una  sufficiente conoscenza  dell'organismo,  delle  funzioni   fisiologiche   e   del comportamento delle persone sane e malate,  nonche'  delle  relazioni esistenti tra lo stato  di  salute  e  l'ambiente  fisico  e  sociale dell'essere umano; 

      b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei  principi  generali  riguardanti   la   salute   e   l'assistenza infermieristica; 

   c) un'adeguata esperienza clinica; tale  esperienza,  che  deve essere scelta per il suo  valore  formativo,  deve  essere  acquisita sotto il controllo di  personale  infermieristico  qualificato  e  in

luoghi in cui il numero del personale  qualificato  e  l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti; 

   d) la capacita' di  partecipare  alla  formazione  pratica  del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con  tale  personale  e con altri professionisti del settore sanitario; 

   e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti,  i  parenti  e  le  altre  persone interessate in relazione  all'autoassistenza  e  alla  necessita'  di condurre uno stile di vita sano; 

     f) la  capacita'  di  sviluppare  un  approccio  efficace  alla leadership e capacita' decisionali; 

   g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi  di assistenza sanitaria e infermieristica.». 

    Per approfondire

Oneri probatori nelle ICA – Punto A: La prova dei protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione

 

    Punto a) L’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali: Disamina ragionata nelle attività assistenziali. 

    Proseguendo nel percorso avviato con la sentenza Travaglino, il primo tassello che la Cassazione individua riguarda un elemento che, troppo spesso, viene dato per scontato: l’esistenza, la tracciabilità e l’applicazione dei protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione. È così che il discorso giuridico incontra, senza possibilità di equivoci, la dimensione organizzativa e tecnico‑operativa delle strutture sanitarie.

    Quando i giudici parlano di “indicazione dei protocolli”, non si riferiscono a un adempimento formale o a un documento archiviato in un manuale qualità. Stanno chiedendo qualcosa di molto più impegnativo:

    La prova concreta che la struttura possiede protocolli aggiornati, specifici, coerenti con le linee guida vigenti e realmente applicati nei contesti assistenziali in cui l’infezione è insorta. In altre parole, non basta affermare che “esistono procedure”. Occorre dimostrare come sono state costruite, dove sono reperibili, chi le ha adottate, quando sono state aggiornate e, soprattutto, in che modo sono state applicate nel caso concreto.

    È qui che l’Infermieristica forense entra in campo con tutta la sua forza: perché la distanza tra un protocollo scritto e un protocollo agito è esattamente lo spazio in cui si gioca la responsabilità professionale e organizzativa. E la Cassazione, con questo primo onere probatorio, ci ricorda che la prevenzione delle ICA non è un atto di buona volontà, ma un obbligo documentabile, che deve emergere in modo chiaro, coerente e verificabile.

    Nel prossimo passaggio analizzeremo cosa significa, in termini operativi e forensi, “indicare i protocolli”: quali elementi devono essere presenti, quali criticità ricorrono nelle strutture, quali aspetti diventano decisivi in un contenzioso e come questa richiesta si traduce nella pratica quotidiana di reparti, servizi tecnici e ditte in service.

    1) L’indicazione dei protocolli: dal documento alla prova

    Il primo onere probatorio individuato dalla Cassazione riguarda un aspetto che, nella pratica quotidiana, viene spesso percepito come un adempimento formale, ma che in sede forense assume un peso decisivo: la chiara indicazione dei protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione degli ambienti e dei materiali. Non basta che tali protocolli “esistano”.

    La struttura deve dimostrare che sono:

  • Aggiornati alle raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti;
  • Specifici per i diversi setting assistenziali;
  • Conosciuti e applicati dal personale;
  • Tracciati, verificati e oggetto di audit periodici.

    In altre parole, il protocollo non si limita ad essere un documento ma una condotta organizzativa dimostrabile.

    1.1 Disinfezione degli ambienti: la prova dell’ordinario

    La disinfezione non è un atto straordinario, ma un’attività routinaria che deve essere eseguita con continuità e secondo procedure codificate.

    La struttura deve poter documentare:

  • Quali detergenti/disinfettanti vengono utilizzati e con quali concentrazioni;
  • Le modalità operative previste (tempi di contatto, sequenza delle superfici, DPI richiesti);
  • La formazione del personale addetto;
  • La tracciabilità delle attività svolte, incluse le superfici “ad alta frequenza di contatto”.

    In sede giudiziaria, ciò che conta non è “aver pulito”, ma poter dimostrare come, quando e secondo quali standard.

    1.2 Disinfestazione/derattizzazione: la gestione del rischio ambientale

    La presenza di insetti o parassiti non è solo un problema igienico, ma un indicatore di criticità organizzativa.

    La Cassazione, richiamando questo punto, sottolinea che la struttura deve:

  • Affidarsi a ditte autorizzate e certificate;
  • Conservare i report degli interventi;
  • Dimostrare la tempestività delle azioni correttive;
  • Integrare la disinfestazione nel proprio sistema di gestione del rischio.

    Anche qui, la prova non è l’intervento in sé, ma la coerenza del sistema di prevenzione.

    1.3 Sterilizzazione: il cuore della responsabilità tecnica

    La sterilizzazione degli strumenti è uno degli ambiti più sensibili, perché coinvolge:

  • Procedure complesse;
  • Normativa rigorosa;
  • Apparecchiature dedicate.
  • Controlli di processo (Bowie & Dick, indicatori chimici e biologici);
  • Responsabilità condivise tra personale sanitario, tecnico e ditte in service.

    La struttura deve dimostrare che ogni fase — dalla decontaminazione iniziale al confezionamento, dal ciclo di sterilizzazione alla conservazione — è stata eseguita secondo standard validati e con apparecchiature regolarmente manutenute.

    1.4 DPI e formazione: la prova della competenza

    Ogni protocollo, per essere efficace, richiede personale:

  • Formato;
  • Aggiornato;
  • Dotato dei DPI adeguati;
  • Consapevole delle responsabilità connesse alla propria attività;

    La formazione non è un optional: è un elemento probatorio. In assenza di formazione documentata, il protocollo perde valore giuridico.

    1.5 Verifiche e ispezioni: il punto che chiude il cerchio

    La Cassazione, richiamando la necessità di indicare i protocolli, richiama implicitamente anche la necessità di verificarne l’effettiva applicazione.

    Competenza: U.O.C. Direzione Medica di Presidio; 

    Collaborazione: Ditta in service (Sanificazione) e (Disinfestazione / derattizzazione); G.O.–CIO; U.O.S. Sviluppo Organizzativo e Patrimonio Professionale; Rischio clinico; Approvvigionamenti (Provveditorato); Farmacia;

    Vigilanza, Audit, checklist, controlli interni, non sono buone pratiche: sono strumenti di prova.

sabato 14 febbraio 2026

ECM: la deriva di un obbligo pensato per proteggere

 

    ECM: la formazione continua che non forma più

    C’è un altro paradosso che attraversa la sanità italiana da oltre vent’anni: abbiamo costruito un sistema di formazione continua che, invece di garantire competenze aggiornate, ha finito per certificare l’esatto contrario. L’ECM nasceva come presidio di qualità, come strumento per assicurare che chi opera sulla salute pubblica, mantenesse conoscenze adeguate, verificabili e tracciabili. Oggi, invece, è diventato un apparato burocratico‑commerciale che spesso tradisce la finalità che avrebbe dovuto tutelare. È necessario un cambiamento radicale nell'aggiornamento del Personale Sanitario!

        Ecco cosa emerge da un’analisi delle ricadute operative e giuridiche di una Formazione alla deriva.

    Disparità territoriali molto marcate

    I Rapporti AGENAS 2022–2024 mostrano che l’organizzazione regionale della formazione ECM ha prodotto nel tempo modelli formativi molto differenziati, con conseguenze dirette sulle competenze dei professionisti sanitari.

    Le differenze riguardano:

  • Accesso ai corsi
  • Quantità e qualità dell’offerta formativa
  • Modalità di erogazione (residenziale, FAD, blended)

    Queste disomogeneità incidono sulla crescita professionale e sulla qualità delle cure, come sottolineato anche da Nursing Up.

    L'inizio: dall’idea di “formazione continua” alla macchina ECM

    La formazione continua in sanità nasce in Italia negli anni ’90, sull’onda delle riforme che miravano a responsabilizzare le professioni sanitarie e ad allinearle agli standard europei. 

    Il sistema ECM viene formalizzato con il D.Lgs. 502/1992 e diventa obbligatorio nel 2002.

    L’obiettivo dichiarato era semplice: "Garantire che chi opera sulla salute pubblica mantenga competenze aggiornate, verificabili e tracciabili".

    L’idea era buona. L’esecuzione e il controllo, come spesso accade, molto meno.

    La deriva commerciale: un mercato senza reale controllo

    Oggi l’ECM è un mercato. E come ogni mercato non regolato, ha generato distorsioni evidenti.

    La proliferazione di provider, spesso con nomi improbabili e programmi formativi di dubbio valore, ha trasformato l’obbligo formativo in un adempimento formale, non sostanziale.

    Fenomeni ormai noti:

  • Corsi online di cui è facile reperire le risposte finali;
  • Pacchetti “last minute” per colmare i crediti in poche ore;
  • Piattaforme che permettono di ottenere crediti senza un reale controllo sulla presenza;
  • Totale assenza di un controllo qualitativo reale sui contenuti.

    Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, il problema si è amplificato: perché trovare le risposte ai quiz senza aver seguito un minuto di lezione è diventato banale.

    Il risultato è un paradosso: un sistema pensato per garantire competenza produce personale formalmente aggiornato ma sostanzialmente impreparato.

    La discriminazione contrattuale: medici sì, comparto no

    Un ulteriore nodo critico legato all’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale riguarda la disparità contrattuale tra le diverse figure del Servizio Sanitario Nazionale.

    Nei contratti della dirigenza medica e sanitaria è prevista una quota specifica di ore annuali da dedicare all’aggiornamento e alla formazione continua, riconosciuta come parte integrante dell’orario di lavoro.

    Nel comparto sanitario — infermieri, tecnici, e altre professioni — questa previsione è invece assente, oppure esiste solo in forma teorica e non viene applicata nella pratica organizzativa delle aziende. 

    Il risultato è che l’aggiornamento, pur essendo richiesto e valutato, ricade spesso sulla disponibilità personale dei lavoratori, che devono formarsi fuori servizio, senza tutele e senza un reale riconoscimento contrattuale.

    Questa asimmetria crea un evidente squilibrio: l’obbligo formativo è uguale per tutti, ma le condizioni per adempiervi non lo sono. E finché l’aggiornamento non verrà riconosciuto come tempo di lavoro anche per il comparto, l’obbligatorietà rischia di trasformarsi in un ulteriore carico individuale anziché in un investimento organizzativo sulla qualità dell’assistenza.

    Il risultato è evidente:

  •     I medici hanno almeno uno spazio teorico per formarsi; 
  •    Il personale del comparto deve “rubare” tempo alla vita privata, oppure inventarsi un "modo" mentre lavora o rinunciare.

    È sicuramente un cortocircuito organizzativo che mina la qualità dell’assistenza.

    La tracciabilità mancata: decenni di vuoto

    Per anni, la tracciabilità dei crediti del personale sanitario è stata:

  • Incompleta,
  • Non verificata,
  • Non utilizzata per finalità di controllo reale.

    Molti operatori hanno lavorato per decenni senza alcuna formazione documentata, e nessuno ha mai sollevato il problema. Questo è un dato che, in chiave forense, pesa enormemente.

    La prospettiva forense: responsabilità, rischio clinico e colpa professionale

        In sede giudiziaria, la formazione non è un optional. È un requisito di diligenza professionale.

    Un operatore sanitario che:

  • Non è realmente aggiornato,
  • Non conosce protocolli aggiornati,
  • Non applica linee guida correnti,

    si espone a:

  • Colpa professionale,
  • Responsabilità civile,
  • Responsabilità penale (nei casi più gravi).

    Ma non solo l’operatore: anche l’azienda sanitaria risponde, per omessa vigilanza e mancata organizzazione.

    Un reparto con personale non aggiornato è:

  • Più esposto agli errori,
  • Più vulnerabile sul piano medico‑legale,
  • Più rischioso per i pazienti.
  • La formazione "burocratica" è, a tutti gli effetti, un fattore di rischio clinico.

    Il risultato: una buona idea naufragata

    Il sistema ECM, nato per garantire qualità, è diventato:

  • Un adempimento burocratico,
  • Un business incontrollato,
  • Un rituale formale privo di sostanza.

    Il personale risulta “pienamente formato” sulla carta, ma spesso:

  • Non conosce procedure aggiornate,
  • Non padroneggia protocolli,
  • Ha dimenticato perfino alcune nozioni di base.

    È uno dei tanti esempi di una visione miope verso le professioni sanitarie, dove la forma ha divorato la sostanza.

    Serve un nuovo sistema?

    Sì, serve un nuovo modello. Non un maquillage dell’esistente, ma una revisione radicale:

  • Formazione integrata nel lavoro, non aggiunta al tempo libero.
  • Formazione obbligatoria e omogenea sul territorio nazionale
  • Controllo reale della qualità dei corsi, non solo della loro esistenza;
  • Valutazioni pratiche, non soltanto digitalizzazione;
  • Tracciabilità trasparente e verificabile;
  • Responsabilità condivisa tra professionista e azienda;
  • Riduzione drastica dei provider improvvisati;
  • Formazione centrata sui bisogni reali dei contesti lavorativi, non su corsi generici.

    Un sistema che torni ad essere ciò che doveva essere: uno strumento di sicurezza, non un mercato.

venerdì 13 febbraio 2026

Infermiere forense: identità, competenze e confini.

 Perché la formula “legale e forense” rischia di creare più ombre che tutele

    Nel lessico professionale sanitario le parole non sono mai neutre: orientano aspettative, definiscono ruoli, delimitano responsabilità. In ambito forense, dove ogni atto può assumere rilievo probatorio e ogni imprecisione può tradursi in contenzioso, la chiarezza terminologica non è un vezzo accademico ma una misura di sicurezza. 

    Negli ultimi anni si è diffusa la formula “infermieristica legale e forense”, spesso presentata come evoluzione o rafforzamento dell’identità dell’infermiere forense. In realtà, questa doppia etichetta merita una riflessione critica, perché tocca tre piani sensibili: identità professionale, perimetro di competenza e rischio giuridico.

    Quando un titolo era sufficiente

    La formazione in ambito forense nasce come percorso post–laurea coerente con la professione infermieristica e con il ruolo operativo nei contesti giudiziari: 

  • Pronto soccorso;
  • Gestione delle evidenze;
  • Presa in carico di vittime vulnerabili;
  • Documentazione clinica a valenza medico-giuridica;

    Per anni, la dizione “infermiere forense” è stata sufficiente: descrittiva di un ambito operativo, non invasiva rispetto ad altre professioni, coerente con la formazione realmente erogata. 

    Era un titolo funzionale alla pratica, non al marketing.

    L’attuale proliferazione di formule ibride sembra invece rispondere più a un bisogno di riconoscimento simbolico che a un reale ampliamento di competenze.

    L’emulazione del “medico legale”: un cortocircuito culturale

  L’aggettivo “legale”, accostato all’infermieristica, richiama inevitabilmente la medicina legale, disciplina specialistica medica con un proprio percorso accademico, giuridico e ordinistico.

    Aggiungere “legale” non amplia le competenze: le rende ambigue. E l’ambiguità, in ambito forense, è sempre un fattore di rischio. 

    Nel lavoro peritale, la chiarezza dei ruoli non è una formalità ma una garanzia di qualità e tutela. Ad esempio, in ambito di infezioni correlate all’assistenza, è ormai consolidato che il medico-legale, quando opera come consulente tecnico, non si limita a ricostruire la sequenza degli eventi, ma svolge una vera indagine tecnico-scientifica fondata sulla valutazione della causalità, generale e specifica. 

    Questo richiama un principio fondamentale anche per l’infermiere forense: ogni professionista contribuisce secondo le proprie competenze: 

  •   L’accertamento eziologico, la valutazione del nesso causale e del danno rientrano nell’area medico-legale; 
  •     La raccolta e conservazione delle evidenze, la qualità della documentazione, il riconoscimento di segni rilevanti e la tutela della persona vulnerabile, rientrano nell’area delle competenze dell'infermiere forense fungendo anche da interfaccia operativa con l’autorità giudiziaria

    L’espressione “Infermieristica forense” non amplia le competenze cliniche dell’infermiere, ma ne definisce il contesto applicativo in ambito giudiziario. Proprio per questo, la precisione terminologica e la consapevolezza dei confini professionali diventano strumenti di protezione: per il professionista, per il procedimento e per la persona assistita.

    I ruoli sono complementari, non sovrapponibili. Ed è nella collaborazione ordinata e rispettosa delle competenze che il sistema forense trova la sua maggiore solidità.

        Il richiamo alla coerenza normativa

    Una delle critiche più strutturate alla formula “legale e forense” è stata sviluppata dal giurista Luca Benci, che ha evidenziato alcuni punti difficili da eludere:

  • Il termine “legale” non ha fondamento normativo nell’infermieristica;
  • Non esiste un’area specialistica infermieristica riconosciuta in ambito “legale”;
  • Il doppio aggettivo genera sovrapposizioni e aspettative improprie;
  • Anche il termine “forense” va usato con cautela, non essendo una specializzazione statale riconosciuta.

       Il punto non è nominalistico ma giuridico: le competenze professionali non si auto-attribuiscono per via linguistica. Si fondano su norme, formazione e riconoscimento istituzionale.

    Le competenze reali: il cuore della funzione forense

    Il valore dell’infermiere forense sta nella sostanza operativa, non nell’etichetta. In particolare:

  • Gestione corretta delle evidenze biologiche e materiali;
  • Documentazione clinica rigorosa e tracciabile;
  • Riconoscimento precoce di violenza e abuso;
  • Tutela e accompagnamento della persona vulnerabile;
  • Collaborazione con autorità giudiziaria nel rispetto dei ruoli.

    Non rientrano invece nel suo mandato:

  • Consulenze medico-legali;
  • Giudizi tecnico-giuridici;
  • Valutazioni riservate ad altre professioni regolamentate.

    La forza dell’infermieristica forense sta nella precisione, nella metodologia, nella catena di custodia, nella qualità documentale. È qui che si gioca la tutela del paziente e dell’operatore .

    I rischi della deriva terminologica

    La formula “legale e forense” può produrre effetti collaterali non trascurabili:

  • Confusione identitaria nella professione;
  • Fraintendimenti nelle istituzioni e nei contesti giudiziari;
  • Sovrapposizioni indebite con altre figure;
  • Esposizione a rilievi giuridici per indebita rappresentazione di competenze;
  • Inflazione terminologica che svuota di senso i titoli.

    In ambito forense, il rischio maggiore non è sembrare meno di ciò che si è, ma sembrare più di ciò che si può giuridicamente sostenere .

    Tornare alla sostanza: una scelta di maturità professionale

    La crescita di una professione passa dalla chiarezza dei confini, non dalla loro dilatazione simbolica.     L’infermieristica forense ha un valore enorme, ma è un valore proprio: radicato nella clinica, nella documentazione, nella prevenzione del rischio, nella tutela di operatori e pazienti.

    Non ha bisogno di imitare modelli altrui.
    Ha bisogno di rigore, riconoscimento istituzionale e coerenza terminologica.

    In ambito forense, la precisione non è solo metodo: è tutela. Per il paziente, per il procedimento giudiziario, per il professionista.

    E forse la vera maturità sta qui: chiamare le cose con il loro nome, e fare bene ciò che quel nome implica.

     Bibliografia essenziale

    Normativa professionale

  • Legge 26 febbraio 1999, n. 42 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
  • Legge 10 agosto 2000, n. 251 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche.
  • Legge 1 febbraio 2006, n. 43 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
  • DM 270/2004 – Ordinamento universitario.

    Ambito forense e giudiziario

  • Codice di Procedura Penale, artt. 220–233.
  • Codice Civile, artt. 61–64.
  • DPR 328/2001 – Ordinamento delle professioni.

    Documenti professionali

  • Codice Deontologico FNOPI (2019).
  • Documenti FNOPI su competenze avanzate e specialistiche.

    Dottrina

  • Luca Benci, Può esistere una infermieristica legale e forense? Quotidiano Sanità.

martedì 10 febbraio 2026

Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): Evoluzione dei criteri probatori.

 

Dalla sentenza Cass. 4864/2021 alla sentenza Travaglino n. 6386/2023.

     Negli ultimi anni la responsabilità sanitaria in tema di infezioni correlate all’assistenza (ICA) ha subito un’evoluzione giurisprudenziale di particolare rilievo. 

    Tale processo si è sviluppato in un quadro segnato da un persistente vuoto normativo, che ha attribuito alla giurisprudenza un ruolo centrale nella definizione dei criteri di imputazione della responsabilità e degli obblighi gravanti sulle strutture sanitarie. 

    In un tale contesto, le pronunce della Corte di Cassazione hanno progressivamente affinato tali parametri, ridefinendo la posizione della struttura, l’estensione dell’onere probatorio e il valore giuridico dei protocolli di prevenzione e controllo delle infezioni.

    Già con la sentenza n. 4864 del 23 febbraio 2021, la Terza Sezione civile aveva chiarito che, in presenza di un’infezione nosocomiale, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le misure previste dalle normative vigenti e dalle leges artis, di aver applicato i protocolli specifici nel caso concreto e di aver rispettato i criteri temporali, topografici e clinici utili ad escludere un nesso eziologico con la propria organizzazione.

    Questa impostazione ha segnato un passaggio decisivo: l’infezione ospedaliera non viene più considerata un evento “neutro”, ma un indice sintomatico di possibile disfunzione organizzativa, che la struttura può superare solo attraverso una prova rigorosa e documentata delle attività di prevenzione, monitoraggio e sorveglianza.

    La sentenza n. 6386 del 3 marzo 2023 (Pres. Travaglino, Rel. Rubino) si inserisce in questo solco, ma introduce elementi di ulteriore interesse, offrendo una lettura sistematica del tema e consolidando alcuni principi chiave. La sua analisi consente di comprendere come la Cassazione, quando c'è un vuoto legislativo, stia progressivamente costruendo un modello di responsabilità sanitaria sempre più orientato alla prevenzione, alla tracciabilità delle attività e alla qualità dell’organizzazione.

    Nei post che seguiranno questa presentazione introduttiva, proporrò una disamina ragionata della sentenza Travaglino (Forensic breakdown), già oggetto di approfondimento nel 2023, accompagnata da una riflessione puntuale, reale sull’impatto concreto che tale pronuncia può esercitare sull’organizzazione del lavoro in corsia e sulle connesse responsabilità delle Aziende, del Personale sanitario e tecnico, nonché delle Ditte in service.

    Quando si parla di responsabilità nelle infezioni correlate all’assistenza (ICA) entriamo pienamente nel campo dell’Infermieristica forense, ambito in cui la pratica clinica incontra il diritto e in cui diventa essenziale comprendere non solo “cosa” fare, ma anche “come” documentarlo, tracciarlo e dimostrarlo…

    Prima di addentrarci nella disamina pratica della sentenza Travaglino, è utile tornare all'inizio, a una pronuncia della Cassazione, Sez. III, 23 febbraio 2021, n. 4864, che ha segnato un punto di svolta nella responsabilità sanitaria per le infezioni correlate all’assistenza. 

    In quella decisione, i giudici hanno posto una serie di domande chiave — vere e proprie “domande forensi” — che ogni struttura sanitaria deve essere in grado di affrontare e documentare quando si discute di ICA. Domande che non mirano solo a capire se un’infezione sia insorta, ma soprattutto come la struttura abbia organizzato, applicato e tracciato le misure di prevenzione.

  • Domande che, in un contenzioso, diventano il cuore dell’accertamento causale e organizzativo.
  • Domande che, in corsia, si traducono in procedure, comportamenti, responsabilità quotidiane.

Infatti, la Cassazione del 2021, non si limita a ribadire l’onere probatorio della struttura: lo articola, lo dettaglia, lo rende operativo. Chiede:

  • Quali cautele sono state adottate;
  • Quali protocolli sono stati applicati nel caso concreto;
  • Quali criteri temporali, topografici e clinici sono stati rispettati;
  • Quale sistema di monitoraggio e sorveglianza era attivo;
  • Come sono stati raccolti, analizzati e documentati i dati sulle infezioni;
  • Quali interventi correttivi sono stati messi in atto;
  • Come è stata garantita la formazione del personale.

    Sono domande che non appartengono solo al diritto: appartengono alla pratica clinico/assistenziale, alla gestione del rischio correlato, alla sicurezza delle cure e alla buona cultura organizzativa.

    La tabella che segue traduce queste domande in attività concrete: è una sorta di “checklist forense” che ogni struttura dovrebbe poter esibire come pienamente applicata e operativa, quando si discute di un’infezione nosocomiale. Un ponte ideale tra la giurisprudenza e la pratica quotidiana, tra ciò che i giudici chiedono e ciò che i professionisti sanitari devono poter dimostrare.

    E per questo ritengo che quando si parla di responsabilità nelle ICA ci si muova pienamente nel territorio dell’Infermieristica forense: quel punto di incontro in cui la cura incontra la prova, la procedura incontra la documentazione, l’assistenza incontra la responsabilità.

    Approfondimenti

Fonti giurisprudenziali

- Corte di Cassazione, Sez. III civile, Sentenza n. 4864 del 23 febbraio 2021.  Principi sull’onere probatorio delle strutture sanitarie in caso di infezioni correlate all’assistenza, con definizione dei criteri temporali, topografici e clinici utili all’esclusione del nesso causale.

- Corte di Cassazione, Sez. III civile, Sentenza n. 6386 del 3 marzo 2023 (Pres. Travaglino, Rel. Rubino).  Lettura sistematica della responsabilità sanitaria in assenza di un quadro normativo completo; consolidamento del principio secondo cui l’infezione nosocomiale è indice di possibile disfunzione organizzativa.

Fonti tematiche e di contesto

- ANIPIO – Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni Ospedaliere.  Linee guida e misure igieniche per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  - “5 Moments for Hand Hygiene” – Standard internazionali per l’igiene delle mani e la prevenzione delle ICA.


sabato 7 febbraio 2026

Confini organizzativi: “Pratiche legittime” e “Buone pratiche” in assistenza

 

     Nel linguaggio della sanità si parla spesso di buone pratiche, molto meno di pratiche legittime. Eppure il confine tra le due non è un dettaglio tecnico: è il punto in cui si decide la qualità, la sicurezza e la responsabilità dell’agire professionale. 

Le pratiche legittime rispondono alla domanda “Posso farlo?”

Le buone pratiche rispondono a “Lo sto facendo nel modo più corretto, sicuro e trasparente?”

Confondere questi due piani significa accettare zone d’ombra operative e rischi evitabili. Chiarirli, invece, significa restituire alla professione la sua struttura forense: ruoli definiti, competenze piene, responsabilità tracciabili, un confine cruciale: quello tra ciò che è consentito e ciò che è opportuno.

    1. Due piani diversi: legalità vs. qualità

    a. Pratiche legittime

    Si muovono sul piano giuridico e regolamentare. Sono azioni formalmente consentite, perché rientrano nei limiti di legge, di regolamento, di mandato, di delega, di contratto. 

    Rispondono alla domanda: “Posso farlo?” 

    b. “Posso farlo?” — Il principio di simmetria assistenziale

    Nel valutare la legittimità di un atto assistenziale, la domanda preliminare è sempre la stessa:

“Rientra nelle mie competenze?”  Ma questa domanda non si esaurisce nel singolo gesto tecnico. In ambito sanitario, la competenza non è mai monodirezionale: è simmetrica.

    c. Il principio cardine: ciò che posso fare al paziente, posso farlo per il paziente

    Una competenza assistenziale non si esprime solo nell’atto iniziale, ma in tutto il suo ciclo di responsabilità.

    Se un professionista ha la competenza per:

  • Eseguire un accesso venoso,
  • Posizionare un ago cannula,
  • Vigilare sul dispositivo,

    Allora, per definizione, ha anche la competenza per:

  • Verificare un problema insorto,
  • Riconoscerne le complicanze,
  • Segnalarle,
  • Rimuovere o sostituire il dispositivo quando necessario.

    Non è una concessione. Non è una “buona pratica”. È legittimità pura, radicata nella natura stessa della competenza.

    d. Perché? Perché una competenza non può essere amputata

    Una competenza tecnico‑assistenziale è un pacchetto inscindibile:

    Se posso eseguire un atto, devo poterlo anche gestire, monitorare, correggere, interrompere.

    Separare le due cose produrrebbe un paradosso operativo e giuridico: Potrei inserire un dispositivo invasivo, ma non potrei intervenire se quel dispositivo crea un danno.

    Questo sarebbe contrario:

  •     Al principio di continuità assistenziale,
  •     Al principio di appropriatezza,
  •     Al principio di tutela del paziente,
  •     E persino al principio di "non nuocere".

    e. La formula forense

    Una competenza assistenziale è sempre bidirezionale:

  • Abilita l’atto e obbliga alla sua gestione.
  • Se non posso intervenire “a valle”, allora non sono legittimato a intervenire “a monte”.
  • È un principio di logica professionale prima ancora che giuridica.

    Esempio: l’accesso venoso

    Se un infermiere è competente a:

  • Reperire un accesso venoso,
  • Posizionare un ago cannula,
  • Garantire la sorveglianza del dispositivo, 

    Allora è necessariamente competente a:

  • Valutare un’infiltrazione,
  • Riconoscere un malfunzionamento,
  • Rimuovere il dispositivo,
  • Sostituirlo se necessario.

    Non è un’estensione arbitraria. È la conseguenza obbligata della competenza iniziale.

    g. La regola operativa, formulata in modo incisivo

    Non esiste competenza assistenziale che si esaurisca nell’atto tecnico. Ogni atto genera un dovere di vigilanza e un potere di intervento. Se non posso intervenire, non posso agire.

    2. Buone pratiche

    Si collocano sul piano professionale, etico, organizzativo. Sono azioni appropriate, efficaci, prudenti, riconosciute come standard qualitativi elevati.

    Rispondono alla domanda: “È il modo migliore, più sicuro, più trasparente di farlo?”

    a. Il confine: quando la legittimità non basta

    Il punto critico è che una pratica può essere legittima ma non una buona pratica.

    Esempi generali:

  • Un dirigente può delegare un compito (legittimo), ma farlo senza definire limiti, responsabilità e tracciabilità non è una buona pratica.
  • Un professionista può agire entro il proprio profilo, ma farlo senza documentare, senza comunicare, o senza seguire standard condivisi non è una buona pratica.
  • Un’organizzazione può adottare una procedura minimale, ma se non garantisce sicurezza, chiarezza o accountability non è una buona pratica.

    b. Perché questo confine è così importante

    Perché la legittimità tutela dal rischio giuridico, mentre le buone pratiche tutelano dal rischio operativo, reputazionale, sistemico.

    In sistemi complessi — come la sanità, le organizzazioni ad alta responsabilità — la sola legittimità è insufficiente.

    Serve anche:

  • Chiarezza dei ruoli
  • Tracciabilità
  • Proporzionalità
  • Trasparenza
  • Prevenzione del rischio
  • Coerenza con standard professionali