sabato 28 febbraio 2026

 

Il cittadino italiano, almeno sulla carta, dispone di un patrimonio di diritti sanitari tra i più avanzati d’Europa: accesso equo alle cure, informazione completa, consenso informato, sicurezza, qualità, riservatezza, partecipazione attiva. Eppure, proprio qui si apre la frattura. Perché se il diritto è unitario, la sua attuazione non lo è affatto. L’Italia non conosce un solo sistema sanitario, ma ventuno. La riforma del Titolo V ha moltiplicato i modelli organizzativi, generando una geografia della salute in cui la residenza può determinare non solo i tempi di attesa, ma la stessa possibilità di vedere riconosciuti diritti che dovrebbero essere universali. I Livelli Essenziali di Assistenza, teoricamente uniformi, diventano nella pratica variabili: pienamente garantiti in alcune Regioni, parziali in altre, compressi o negati in quelle sottoposte a piani di rientro.

Il risultato è un paradosso giuridico e civile: diritti formalmente garantiti ma sostanzialmente disomogenei, talvolta ridotti a diritti “potenziali”, “negoziati”, “differiti”, "negati". Una condizione che mina il principio di uguaglianza sostanziale e incrina la fiducia nel sistema universalistico perché un diritto non è tale se non è esigibile, e non è esigibile se dipende dal "codice di avviamento postale".

Diritti dei pazienti più spesso violati in Italia

1. Diritto all’informazione completa e comprensibile

  • Informazioni parziali o poco chiare su diagnosi e terapie;
  • Omissione di rischi, alternative terapeutiche o tempi di recupero;
  • Linguaggio tecnico non spiegato.

Questa violazione è alla base di molti contenziosi per malasanità .

2. Diritto al consenso informato

Il consenso informato è valido solo se il paziente ha ricevuto informazioni adeguate.

  • Moduli firmati senza reale spiegazione;
  • Interventi eseguiti con consenso generico o incompleto;
  • Trattamenti aggiuntivi non autorizzati.

È uno dei temi centrali nelle cause di responsabilità medica.

3. Diritto alla qualità e sicurezza delle cure

  • Diagnosi tardive o errate;
  • Errori chirurgici;
  • Terapie inappropriate;
  • Scarsa coordinazione tra reparti.

Questi problemi sono spesso alla base delle richieste di risarcimento per malasanità .

4. Diritto alla privacy e alla riservatezza

  • Cartelle cliniche accessibili a personale non autorizzato;
  • Informazioni sensibili discusse in spazi non riservati;
  • Gestione non corretta dei dati sanitari.

È un problema ricorrente soprattutto nelle strutture molto affollate .

5. Diritto all’accesso equo e tempestivo alle cure

  • Liste d’attesa eccessive;
  • Difficoltà nell’ottenere visite specialistiche;
  • Differenze territoriali significative nella qualità dei servizi.

Queste criticità sono spesso citate come violazioni del diritto all’assistenza adeguata .

6. Diritto alla dignità e al rispetto

  • Scarsa attenzione ai bisogni del paziente;
  • Comunicazione brusca o svalutante;
  • Mancanza di supporto psicologico.

È un tema molto presente nelle testimonianze dei pazienti .

7. Diritto alla trasparenza e alla tracciabilità

  • Non vengono consegnate copie della documentazione clinica;
  • Si verificano ritardi o omissioni nella cartella clinica;
  • Mancano spiegazioni su errori o complicazioni.

La trasparenza è un elemento chiave nelle controversie legali .

I diritti più frequentemente violati in Italia sono quelli che riguardano informazione, consenso, qualità delle cure, privacy e accesso ai servizi. Sono proprio questi i punti che emergono con maggiore costanza nelle cause di malasanità e nelle segnalazioni dei pazienti.

La frattura tra diritto alla salute proclamato e diritto esigibile

Perché i diritti dei pazienti dipendono dai diritti del personale

1. Senza condizioni di lavoro adeguate, i diritti restano “sulla carta”

Puoi scrivere le Carte dei Diritti più avanzate del mondo, ma se:

  • Il personale è sotto organico,
  • I turni sono massacranti,
  • La formazione è insufficiente,
  • Le responsabilità sono sproporzionate,
  • Le retribuzioni non attraggono né trattengono professionisti,

Allora i diritti dei pazienti diventano formalmente riconosciuti ma materialmente inapplicabili.

2. Il personale è il vettore dei diritti del paziente

Ogni diritto del paziente ha un “correlato” professionale:

Diritto del paziente - - Condizione necessaria del personale

  • Informazione chiara              - Tempo sufficiente per comunicare
  • Sicurezza delle cure              - Formazione continua, protocolli chiari
  • Accesso tempestivo              - Organici adeguati
  • Privacy                                  - Spazi e strumenti adeguati
  • Qualità assistenza                  - Carichi di lavoro sostenibili

Se manca la seconda colonna, la prima non può esistere.

3. La retorica dei “diritti del paziente” spesso ignora il contesto sanitario.

In Italia si parla molto di:

  • Liste d’attesa,
  • Errori sanitari,
  • Disservizi,
  • Mancanza di empatia.

Ma raramente si dice che questi fenomeni sono effetti sistemici, non colpe individuali.

Un sistema che non tutela chi lavora non può tutelare chi riceve le cure.

4. La tutela del personale non è un privilegio corporativo

È un presupposto funzionale: Come pretendere sicurezza aerea senza tutelare i piloti? O qualità scolastica senza tutelare gli insegnanti?

La sanità non fa eccezione.

5. Dove i diritti del personale sono forti, i diritti dei pazienti migliorano

Gli studi comparativi europei mostrano che:

  • Dove gli organici sono adeguati,
  • Dove gli stipendi sono competitivi,
  • Dove la formazione è continua,
  • Dove la governance è stabile,

I pazienti ricevono cure più rapide, più sicure e più umane. Non è ideologia: è statistica.

Conclusione:

I diritti dei pazienti non sono un’entità autonoma: sono l’output di un sistema che funziona solo se chi lavora è messo nelle condizioni di lavorare bene. Pretendere diritti dei pazienti senza diritti del personale è come pretendere acqua da un pozzo che non viene mai riempito.

venerdì 27 febbraio 2026

Il paradosso del controllo: Chi controlla il controllore?

 

Nel SSN, la disciplina interna è un dovere tanto quanto la cura. Ogni figura di responsabilità — dal dirigente al coordinatore — è chiamata a vigilare: orari, permessi, istituti contrattuali, condotte. È un atto di responsabilità verso la pubblica amministrazione, ma anche un gesto di equità verso i colleghi e l’istituzione. Eppure, quando si analizzano i dati — quelli veri, quelli pubblici — emerge un paradosso: i procedimenti disciplinari “gravi” sono statisticamente irrilevanti. Non perché non esistano infrazioni, ma perché il sistema è (volutamente?) frammentato, le segnalazioni rare, le omissioni invisibili.

Per evitare ambiguità, considero “gravi” solo le infrazioni che possono produrre:

  • Sospensione dall’esercizio professionale;

  • Radiazione dall’albo;

  • Sospensione dal servizio per dipendenti SSN;

  • Licenziamento disciplinare;

Tutto il resto – richiami, censure, ammonimenti – rimane fuori. Da qui nasce la domanda che nessuna norma sembra risolvere davvero:

  • Chi verifica che la vigilanza venga esercitata?

  • Chi misura l’efficacia del controllo?

  • Chi interviene quando il controllore omette, ignora, o protegge?

  • Chi controlla non ama essere controllato?

Partiamo dai dati — quelli che lo Stato non aggrega ma pubblica a "pezzi" — e arriviamo al cuore del problema: Vigilare sulla vigilanza! Perché in sanità, come in ogni sistema complesso, il rischio non è solo l’abuso. È anche il silenzio.


A) Procedimenti Disciplinari “Gravi” nel Sistema Sanitario Italiano

La statistica che non esiste, ma che servirebbe.

In Italia il sistema disciplinare sanitario è un mosaico: Ordini professionali, Aziende sanitarie, Regioni, Ministero. Ognuno custodisce un pezzo, nessuno pubblica il quadro completo. Eppure, quando si parla di “infrazioni gravi” – sospensioni, radiazioni, licenziamenti – la domanda rimane sempre la stessa: quanti sono? La risposta ufficiale non c’è.

B) Le fonti: ciò che lo Stato non aggrega, ma pubblica a "pezzi"

La ricostruzione si basa esclusivamente su dati pubblici:

  • Relazioni annuali FNOMCeO (medici e odontoiatri);

  • Relazioni FNOPI e ordini provinciali (infermieri);

  • Dati pubblici degli Ordini TSRM-PSTRP;

  • Relazioni degli Ordini degli Psicologi;

  • Sezioni “Trasparenza” delle Aziende sanitarie;

  • Relazioni regionali sulla performance sanitaria;

B.1) La sintesi nazionale Sommando le categorie:

Categoria Stima sanzioni gravi/anno

Medici 50–80

Infermieri 20–60

Tecnici sanitari 8–20

Psicologi 8–18

Dipendenti SSN 60–160

Stima nazionale complessiva: 150–340 casi/anno. Un numero piccolo? Dipende da come lo si legge.

B.2) Il dato che racconta un sistema

Tre considerazioni emergono con chiarezza:

  • La sanità italiana non è un far west disciplinare.

  • Le sanzioni gravi sono statisticamente rare.

  • La trasparenza è ancora parziale.

Gli Ordini pubblicano gli esiti, non i numeri complessivi dei deferimenti.

Nessun ente ha la visione d’insieme. Il sistema è frammentato per design.


1) Vigilanza amministrativa in sanità: Il controllore sotto controllo.

1.1) Il paradosso della vigilanza: un dovere che non basta

La vigilanza burocratica è un obbligo: chi ricopre un ruolo di responsabilità deve controllare orari, permessi, istituti contrattuali, condotte. È un dovere giuridico, prima ancora che etico. Ma ogni volta che un sistema affida potere di controllo a un singolo, nasce la domanda inevitabile: chi controlla il controllore? Perché il rischio non è solo l’abuso. È anche l’omissione: il non vedere, il non voler vedere, il non voler agire.

1.2) Dopo l’analisi sui consigli disciplinari: un vuoto evidente

Emerge che i consigli disciplinari, nel complesso, producono numeri quasi irrilevanti rispetto alla massa del personale sanitario. Questo non perché non esistano infrazioni, ma perché:

  • Il sistema è frammentato;

  • Le segnalazioni sono rare;

  • Le omissioni non vengono quasi mai perseguite;

  • I controllori non sono realmente monitorati;

2) Chi controlla il controllore?

In Italia il controllore è controllato da quattro livelli, nessuno dei quali è realmente incisivo da solo.

2.1) Il controllore è controllato dal suo superiore gerarchico

Sembra ovvio, ma è il punto più debole. Il dirigente che deve vigilare sui dipendenti è a sua volta vigilato dal dirigente superiore. Ma se la catena gerarchica è corta, o se c’è un clima di “non belligeranza”, il controllo diventa formale.

Il rischio: l’omertà amministrativa.

2.2) Il controllore è controllato dalla Corte dei Conti (ma solo per danno erariale)

La Corte dei Conti interviene solo quando l’omissione produce un danno economico quantificabile.

Esempio: un dirigente non controlla le timbrature → straordinari indebiti → danno erariale → responsabilità. Ma se l’omissione non produce un danno economico diretto, la Corte non interviene.

Il rischio: omissioni “non monetizzabili” che restano impunite.

2.3) Il controllore è controllato dall’ANAC (ma solo per violazioni anticorruzione)

ANAC interviene se:

  • C’è abuso di ruolo;

  • C’è favoritismo;

  • C’è mancata rotazione;

  • C’è conflitto di interessi;

  • C’è violazione del Piano Anticorruzione

Ma ANAC non entra nel merito della vigilanza quotidiana (orari, permessi, turni).

Il rischio: tutto ciò che non è “corruzione” resta fuori.

2.4) Il controllore è controllato dall’Ordine professionale (ma solo per condotte gravi)

Gli Ordini possono sanzionare:

  • Abuso di potere;

  • Omissione grave;

  • Violazione del codice deontologico;

  • Ma come abbiamo visto, i numeri sono minimi.

E soprattutto: gli Ordini intervengono solo se qualcuno segnala.

Il rischio: autoreferenzialità.

3) Il vero problema: l’omissione di vigilanza non è monitorata

La legge prevede la responsabilità per omissione. Ma nella pratica:

  • Nessuno misura la qualità della vigilanza;

  • Nessuno verifica se i controlli vengono fatti;

  • Nessuno valuta se le anomalie vengono segnalate;

  • Nessuno controlla i controllori in modo sistemico

È un buco normativo e culturale.

3.1) E allora: chi controlla davvero il controllore?

Il controllore è controllato solo quando qualcuno decide di guardare (contenziosi, visite ispettive dei NAS). E troppo spesso nessuno guarda.

  • Non esiste un organismo terzo, indipendente, che monitori la vigilanza interna delle strutture sanitarie.

  • Non esiste un audit obbligatorio sulla qualità dei controlli.

  • Non esiste un sistema di indicatori che misuri l’efficacia della vigilanza.

  • Il controllore è controllato a campione, a posteriori, a discrezione.

Conclusione

Il sistema non è progettato per prevenire, ma per reagire. Il sistema sanitario italiano ha una disciplina interna che funziona, ma non comunica. La mancanza di un database nazionale unico non è un difetto tecnico: è una scelta storica, normativa, culturale. E questo è il punto più critico. Il sistema disciplinare italiano – in sanità come altrove – non è costruito per prevenire abusi o omissioni. È costruito per intervenire dopo, quando il danno è fatto, quando qualcuno segnala, quando un caso esplode. La vigilanza è un dovere. Ma il controllo sulla vigilanza è un optional. E in un sistema complesso come quello sanitario, questo non è un dettaglio: è un rischio strutturale.