lunedì 16 febbraio 2026

Formazione infermiere: Il linguaggio normativo non rappresenta più la professione reale (...)

 

Decreto legislativo 03 febbraio 2026 , n. 17

    Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. (26G00033)

(G.U. Serie Generale , n. 35 del 12 febbraio 2026)


    Art. 1:  Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206 

   1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 

    «6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da  parte  del professionista in questione delle conoscenze e abilita' seguenti: 

      a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale,  compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni   fisiologiche   e   del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano; 

      b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti   la   salute   e   l'assistenza infermieristica; 

   c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo,  deve  essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in

luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti; 

   d) la capacita' di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario; 

   e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione  all'autoassistenza  e alla necessità di condurre uno stile di vita sano; 

     f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacita' decisionali; 

   g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.». 

    Il linguaggio normativo italiano resta molto conservativo

    Questo è il punto che stona:

    La normativa italiana:

  • Non usa quasi mai il termine “diagnosi infermieristica”
  • Non parla di “piano assistenziale infermieristico”
  • Non riconosce formalmente il ragionamento clinico come atto professionale autonomo
  • Continua a definire l’infermiere come “responsabile dell’assistenza generale”, formula degli anni ’70

    Il linguaggio normativo non rappresenta la professione reale

        La formazione italiana non è arretrata, ma la normativa:

  • Usa un linguaggio datato
  • Non riconosce esplicitamente gli strumenti del nursing moderno
  • Non valorizza la dimensione diagnostica dell’infermiere
  • Non si allinea ai modelli più evoluti (USA, Canada, Australia)

    È un disallineamento tra pratica professionale e testo normativo.

    Per approfondire

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