In un sistema sanitario già provato da anni di sottofinanziamento, turn over irrisolto e profili professionali non adeguatamente valorizzati, si apre un varco pericoloso: quello in cui università telematiche, enti privati e centri formativi improvvisati si inseriscono con offerte “creative”, titoli altisonanti e qualifiche che non trovano alcun riscontro nei profili professionali riconosciuti dal SSN.
È un fenomeno che prospera nella confusione. E nella confusione, il business corre più veloce del
1. Il nodo centrale: la legittimità professionale
Ogni figura sanitaria o tecnico–sanitaria è definita da:
- Profilo professionale normato (DM, leggi, Accordi Stato-Regioni);
- Percorso formativo abilitante riconosciuto dal SSN;
- Ambito di competenza tutelato giuridicamente.
Tutto ciò che non rientra in questo perimetro è, senza mezzi termini, titolo non spendibile. Non crea sbocchi, non abilita, non tutela. È aria fritta che illude i discenti e alimenta un mercato opaco.
2. Il miraggio formativo e la responsabilità verso i pazienti fragili
Quando si parla di assistenza ai Pazienti, anche fragili, la questione non è solo etica: è giuridica.
L’assistenza può essere erogata solo da figure:
- Abilitate,
- Certificate,
- Riconosciute dal SSN.
Chi opera senza questi requisiti espone il paziente a un rischio diretto e sé stesso a responsabilità civili, penali e disciplinari. La prima responsabilità è sempre la sicurezza del paziente.
3. Le implicazioni forensi: cosa valutare davvero
Per comprendere l’impatto reale di questi corsi nel futuro lavorativo, occorre analizzare elementi oggettivi:
a. Ore di formazione
Le normative prevedono limiti chiari per tipologia formativa:
- ECM obbligatori per legge per i professionisti sanitari;
- Formazione specialistica;
- Rre-training;
- Aggiornamento professionale;
- Master universitario;
- Alta formazione non abilitante.
Molti corsi privati propongono “pacchetti formativi” con ore insufficienti o non conformi.
b. Profilo professionalizzante
Un corso che non conduce a un profilo riconosciuto dal SSN non abilita. Punto.
c. Obiettivi formativi
Spesso generici, vaghi, non misurabili. Un segnale di allarme.
d. Sbocchi professionali dichiarati
Se non coincidono con ruoli previsti dal SSN o dal sistema sociosanitario regionale è, di fatto, un artificio commerciale.
e. Requisiti di accesso
Più il titolo scolastico di accesso richiesto è basso (es. sola istruzione obbligatoria), meno il corso può essere professionalizzante.
Un corso che promette “ruoli sanitari” a chi non ha una formazione sanitaria di base è, di fatto, un artificio commerciale.
4. Il rischio sistemico
Questi percorsi creano:
- "Professionisti" illusi, convinti di avere un titolo spendibile;
- Pazienti esposti ad operatori non qualificati;
- Strutture vulnerabili a contenziosi;
- Un mercato parallelo che mina la legittimità delle professioni sanitarie.
Conclusione
La proliferazione di titoli non riconosciuti non è solo un problema etico o culturale: è un problema di sicurezza, responsabilità e tutela giuridica. Il consiglio, per chiunque voglia intraprendere un percorso nel mondo sanitario, è semplice e imprescindibile:
- Verificare sempre che il titolo sia riconosciuto dal SSN e che conduca a un profilo professionale normato.
Tutto il resto è un investimento a perdere.
Approfondimento
- Legge 42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
- Legge 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
- Accordo Stato-Regioni 2007 – Standard formativi e requisiti dei percorsi abilitanti.
- D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. – Riordino della disciplina in materia sanitaria.
- Codice Deontologico delle Professioni Sanitarie (FNOPI, FNO TSRM-PSTRP).
- ANVUR – Linee guida sull’accreditamento dei corsi universitari.
- Ministero della Salute – Elenco ufficiale delle professioni sanitarie riconosciute.

Nessun commento:
Posta un commento