martedì 3 marzo 2026

Oneri Probatori punto e): La gestione dei disinfettanti


 e) La gestione dei disinfettanti come segmento dell’onere probatorio nelle ICA

Nel ragionamento della Corte, la corretta preparazione, conservazione e utilizzazione dei disinfettanti non è un dettaglio tecnico relegato ai protocolli interni, ma un vero e proprio indice di affidabilità del sistema di prevenzione. La sentenza Travaglino lo colloca tra gli elementi che l’ospedale deve dimostrare con precisione documentale, perché attiene alla catena causale che può condurre – o evitare – l’insorgenza di un’infezione correlata all’assistenza.

1) Preparazione: la tracciabilità come requisito minimo

La Corte richiama implicitamente un principio ormai consolidato: non basta affermare di aver seguito le istruzioni del produttore, occorre dimostrarlo. La preparazione dei disinfettanti, infatti, è un atto tecnico che deve essere:

  • Registrato,
  • Eseguito da personale formato,
  • Svolto con DPI adeguati,
  • Conforme alle concentrazioni previste.

L’ospedale deve quindi poter esibire schede di preparazione, turni del personale, controlli interni e ogni altro elemento che renda verificabile la corretta diluizione e manipolazione delle soluzioni. L’assenza di tali evidenze, nel ragionamento della Corte, non è un vuoto neutro: è un indice di disfunzione organizzativa.

2) Conservazione: la prova della continuità

La conservazione dei disinfettanti è un altro snodo probatorio. Contenitori chiusi, etichettati, con data di apertura e scadenza verificabile: tutto ciò non è mera buona prassi, ma materiale probatorio. La Corte, nel solco della giurisprudenza più recente, considera la conservazione impropria come un fattore che può alterare l’efficacia del presidio e quindi contribuire causalmente all’evento infettivo.

  • Ne deriva che l’ospedale deve dimostrare:
  • Controlli periodici,
  • Rotazione delle scorte,
  • Smaltimento dei prodotti scaduti,
  • Conformità ai protocolli regionali.

La mancata prova di tali attività non può essere supplita da dichiarazioni generiche.

3) Uso: la prova dell’aderenza operativa

L’utilizzo dei disinfettanti è il punto in cui la norma incontra la pratica quotidiana. La Corte sottolinea che non è sufficiente avere un protocollo, occorre dimostrare che esso sia stato applicato. Ciò implica:

  • Registri di sanificazione,
  • Check-list di reparto,
  • Evidenze dell’uso corretto dei DPI,
  • Verifiche interne sulla eventuale corretta diluizione, scadenze, data di apertura del flacone al momento dell’impiego.

La prova dell’uso corretto è dunque una prova di aderenza operativa, non di mera predisposizione formale.

4) Pulizia degli strumenti e formazione: due elementi che chiudono il cerchio

La pulizia degli strumenti impiegati nella preparazione e nell’uso dei disinfettanti è un ulteriore tassello della catena di prevenzione. Anche qui, la Corte richiede documentazione, non dichiarazioni. La formazione del personale, poi, diventa un elemento cardine: non basta attestare che “il personale è formato”, occorre dimostrare:

  • Date dei corsi,
  • Contenuti,
  • Partecipanti,
  • Aggiornamenti periodici.

La formazione è, nella logica della sentenza, un presupposto di responsabilità organizzativa.

5) Normative locali: il parametro esterno di verifica

Infine, il rispetto delle normative regionali e delle disposizioni delle autorità sanitarie costituisce il parametro esterno con cui la Corte misura la diligenza dell’ente. Non è un adempimento burocratico, ma un criterio di giudizio: l’ospedale deve dimostrare di aver recepito, aggiornato e applicato tali disposizioni.

Conclusioni

In questo quadro, il punto e) non è un dettaglio tecnico, ma un segmento essenziale dell’onere probatorio: la gestione dei disinfettanti diventa una lente attraverso cui la Corte valuta la qualità dell’organizzazione sanitaria e la sua capacità di prevenire le ICA.

Competenza: U.O.C. FARMACIA;

Collaborazione: U.O.S. Sviluppo Organizzativo e Patrimonio Professionale; Approvvigionamenti; Rischio clinico;

Nessun commento: