Infermieristica Forense e Nursing Risk management - di Giuseppe Martorana
mercoledì 8 luglio 2015
Infermieri e obbligo di iscrizione all'albo
Si è riacceso in questi giorni l'annoso e trito dibattito sull’obbligatorietà dell’iscrizione dei pubblici dipendenti agli albi professionali. Causa scatenante, la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di Tivoli, che ha accolto la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero per quanto riguarda l'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione per 100 infermieri di una Asl romana che a seguito di una indagine dei Nas non risultavano iscritti ad alcun Collegio.
La decisione di archiviazione - che non ha prodotto nessuna sentenza e rende quindi impossibile intervenire ulteriormente - si basa sulla più volte utilizzata distorsione interpretativa della legge 43/06 in quanto si richiama al fatto che il Governo non ha mai provveduto a dare corso alla delega conferitagli dalla stessa legge (art.4) per trasformare i Collegi in Ordini.
La legge 43/06 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” non subordina affatto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale all’esercizio della delega al Governo per la trasformazione dei Collegi in Ordini.
L’estensione dell’obbligo di iscrizione ai pubblici dipendenti, infatti, è scritto al comma 3 dell’articolo 2 della legge 43/06 ove sono previsti i requisiti per l’esercizio della professione e non nell’articolo 4 ove è prevista la delega al Governo per la trasformazione dei Collegi in ordini, scaduta senza che vi sia stato dato corso.
L'art. 4 della legge 43/06 è quindi l'unica parte della legge inapplicabile.
In tal modo si è espresso anche nel 2014 l’allora sottosegretario alla Salute Paolo Fadda che rispondendo a un’interrogazione sulla sentenza della Corte di Cassazione 6491/2009 circa l’eventuale non obbligatorietà di iscrizione agli albi per i dipendenti, ha spiegato che “la recente legge n. 43 del 2006, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente. Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n. 43 del 2006. Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n. 43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto. I restanti articoli della legge n. 43 del 2006, e quindi anche l'articolo 1, sono vigenti”.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in una nota, inviata alla Federazione Ipasvi nel gennaio 2009 aveva già sottolineato che: “alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale sancita dall’art. 2 gennaio comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente”.
E ancora in tal senso si era espressa fin dal 2002 (ancor prima della legge 43/2006, quindi), la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, affermando che “ nel vigente ordinamento l’esercizio di una professione sanitaria, quale è anche, e senza ombra di dubbio alcuno, quella dell’infermiere, presuppone l’iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale), competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro dipendente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (decisione C.C.E.P.S. n. 178/2001). In via specifica, si richiama altresì quanto previsto per i professionisti sanitari dipendenti dal S.S.N. all’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979, in combinato disposto con l’allegato 1- ruolo sanitario - tabella I - personale infermieristico”. Vi è, poi, il D.M. del Ministero della Sanità n. 739/1994, che all’art. 1 recita “E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo è responsabile della assistenza generale infermieristica”. Da ultimo, si veda anche il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, con cui è stato approvato il “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N.”, che all’art. 2, lett. d), fissa come requisito generale di ammissione ai concorsi ”… l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale”. Alla luce di tale normativa la Commissione Centrale ravvisa l’obbligo del ricorrente di iscrizione al Collegio professionale, in costanza di attività infermieristica sia essa libero professionale che alle dipendenze di un'Azienda Ospedaliera. (decisione n. 84 del 13 dicembre 2002)”.
Con la distorsione interpretativa e l'archiviazione viene raggiunto l'obiettivo di evitare il licenziamento dei 100 infermieri per esercizio abusivo della professione.
Non merita commentare la costante strumentalizzazione che alcuni mettono in atto ogni qual volta viene trattato il tema iscrizione a uno degli Albi tenuti dai Collegi Ipasvi; iscrizione che è un obbligo giuridico - oltre che deontologico - che non può essere disatteso in quanto definito e normato per poter esercitare la professione infermieristica.
Fonte Collegio IPASVI
lunedì 15 giugno 2015
L’Infermieristica Forense nell’Emergenza: Razionalità, Tecnologia e Comunicazione al Centro del II° Convegno SIMEU Sicilia
Il 6 dicembre 2015, ad Alcamo, si è svolto il II° Convegno Regionale SIMEU Sicilia – Area Nursing, un appuntamento che ha riunito professionisti, studiosi e operatori dell’emergenza per discutere un tema cruciale:
“Assistenza alla persona in area di emergenza tra razionalità, tecnologia e comunicazione”.
Qualità e Sicurezza nel Percorso Assistenziale d’Emergenza
La relazione congressuale ha evidenziato alcuni punti cardine per un sistema di emergenza moderno, sicuro e responsabile:
1. Diffusione della “cultura del rischio”
Una cultura condivisa, rivolta sia agli operatori sia alla popolazione, diventa essenziale alla luce delle evoluzioni normative che ridefiniscono responsabilità e competenze infermieristiche.
2. Riduzione degli errori assistenziali
Attraverso:
- Metodologie evidence-based
- Audit clinici
- Sistemi di monitoraggio
- Formazione continua
3. Aggiornamento costante di procedure e protocolli
Regolamenti, linee guida e protocolli infermieristici rappresentano strumenti indispensabili per garantire uniformità, tracciabilità e accountability.
4. Gestione dei casi di violenza e sospetto reato
Nelle Aree di Emergenza, l’infermiere può trovarsi di fronte a situazioni che richiedono:
- Raccolta e conservazione corretta dei reperti
- Tutela della catena di custodia
- Comunicazione tempestiva con le Forze dell’Ordine
- Documentazione accurata e non interpretativa
In questi scenari, l’infermiere diventa custode della scena, garante della tutela della vittima e della qualità probatoria degli elementi raccolti.
5. Analisi delle Criticità Assistenziali in A.E.: Obiettivi Operativi
L’approccio forense e organizzativo converge su obiettivi chiari:
Migliorare la funzionalità generale dell’assistenza
Incrementare efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse
Garantire continuità assistenziale senza interruzioni
Rafforzare la motivazione del personale, valorizzando professionalità e competenze
Ridurre il rischio assistenziale a tutti i livelli
- Monitorare e correggere le abitudini operative, riconoscendo precocemente fattori come:noia, rabbia, ansia, paura, fretta, faticache aumentano il rischio di errori per disattenzione.
In ambito forense, la consapevolezza emotiva dell’operatore è un elemento di sicurezza tanto quanto la competenza tecnica.
6. Un Principio che Guida Tutto
L’Operatore è al sicuro solo se il Paziente è al Sicuro.
In chiave forense, questo significa garantire:
- Tutela clinica della persona assistita
- Tutela giuridica dell’operatore
- Tracciabilità delle azioni
- Rispetto delle norme e delle procedure
La sicurezza diventa così un patto reciproco, un equilibrio tra responsabilità professionale, rigore operativo e protezione della persona.
venerdì 17 ottobre 2014
Infezioni da taglio in ospedale
Quante di queste sono donne? Come è noto, tra i lavoratori del comparto sanità le donne sono complessivamente la larga maggioranza, in particolare tra gli infermieri. Poiché la larga maggioranza di atti sanitari potenzialmente a rischio è eseguita da infermieri, proprio loro risultano in numeri assoluti essere i più esposti. Dalle nostre consolidate statistiche risulta che gli operatori sanitari vittime di un’esposizione accidentale di tipo percutaneo (puntura o ferita) sono per oltre i due terzi infermieri e conseguentemente in gran parte donne. Non c’è alcuna correlazione di genere invece per quanto riguarda la possibilità di contagiarsi. È quasi superfluo sottolineare l’impatto che può avere un’esposizione a rischio di infezione in una donna in gravidanza o in pianificazione della gravidanza. Come si fa a raccogliere questo tipo di dati? In realtà la segnalazione degli infortuni e la loro registrazione ed analisi sono obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Molto spesso però il sistema di registrazione è generico e formale ma non raccoglie informazioni tali da permettere un’ analisi esaustiva. Diversi studi hanno inoltre dimostrato che circa la metà delle esposizioni non viene segnalata per molteplici motivi tra i quali sottolinierei una errata percezione del rischio ed un percorso di segnalazione troppo complicato e burocratizzato. Il cuore del SIROH è rappresentato dallo studio sull’individuazione e valutazione dei determinanti degli incidenti professionali negli operatori sanitari, attraverso la raccolta standardizzata di dati dettagliati su tutte le esposizioni occupazionali potenzialmente a rischio biologico che si verificano nell’espletamento dell’attività assistenziale. Le schede o il software per la segnalazione includono tra l’altro dati relativi all’infettività del paziente fonte, all’operatore esposto, alla modalità di infortunio, al tipo di dispositivo coinvolto, e ai controlli post-esposizione. Gli ospedali partecipanti al SIROH dispongono pertanto di informazioni approfondite sugli infortuni e soprattutto possibilità di confronto all’interno della rete di ricerca. Quando ci sarà una nuova indagine epidemiologica e dunque nuovi dati a disposizione? Il SIROH è tuttora attivo e presenta report almeno annuali. La partecipazione è aperta ma condizionata ad un impegno costruttivo per supportare il sistema di sorveglianza. Negli ultimi anni la sorveglianza si è in particolare concentrata sulla valutazione di efficacia dei dispositivi incorporanti meccanismi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni con ago evidenziando, negli ospedali che hanno iniziato ad utilizzarli, la possibilità di ridurre del 75%-80% i tassi di esposizione specifici. La partecipazione al SIROH è aperta ad altre strutture, purché esista l’impegno a rispettare il protocollo di registrazione e sorveglianza previsto. Quali sono le procedure più a rischio? Statisticamente l’esecuzione dei prelievi di sangue, dei posizionamenti di cateteri periferici intra-venosi, delle somministrazioni di farmaci per via endovenosa, parenterale e sottocutanea rappresentano le procedure per le quali è stata osservata la più elevata incidenza di infortuni. Molto frequenti e molto spesso non segnalati sono anche gli infortuni che avvengono durante gli interventi chirurgici. Gli aghi a farfalla e i cateteri vascolari sono i dispositivi più frequentemente implicati come causa di infortunio. Trattando inoltre di aghi cavi utilizzati in vena o arteria gli infortuni che ne derivano sono a maggior rischio di infezione in caso di paziente fonte infetto per la maggiore quantità di sangue inoculato. Casi di infezione sono però stati segnalati anche per ferite con taglienti solidi quali lancette per i prelievi capillari o aghi da sutura e bisturi in chirurgia, e, più raramente, per iniezione sottocutanea o intramuscolare. Di grande importanza è la contagiosità del paziente fonte, espressa dai valori di viremia. Come si può affrontare il problema dal punto di vista sanitario? Esistono precise indicazionisugli interventi da adottare in seguito ad un infortunio a rischio biologico. La prima misura immediata in caso di puntura è quella di favorire delicatamente il sanguinamento dalla ferita, lavare con acqua e sapone e disinfettare la sede di lesione. Al più presto poi l’infortunato dovrà segnalare l’infortunio e accedere al più presto al servizio individuato per la gestione di questi casi. Innanzi tutto è necessario stimare il rischio, cioè analizzare nel dettaglio le modalità di esposizione (tipo di ago, profondità della ferita, presenza di sangue). Allo stesso tempo è necessario confermare od escludere la presenza di agenti patogeni trasmissibili per via ematica: il paziente fonte deve essere informato e deve essere chiesto il consenso all’esecuzione degli esami necessari quali i test per HIV e HCV. I risultati degli esami del paziente fonte,da acquisire al più presto, e la sua storia clinico-epidemiologica unitamente alla valutazione del rischio per lo specifico infortunio guideranno il comportamento successivo. In caso di paziente portatore di infezioni trasmissibili con il sangue, dovrà essere definito il programma di controlli clinici e di laboratorio da effettuare nei mesi successivi l’incidente, e valutare la necessità di una eventuale profilassi post-esposizione da somministrare all’operatore infortunato. L’operatore dovrà essere informato circa le precauzioni alle quali dovrà attenersi per la durata della sorveglianza, da 3 a 12 mesi, quali ad esempio la necessità di proteggere i rapporti sessuali o di rimandare un progetto di maternità, non donare sangue. In alcuni casi può essere necessario rimuovere temporaneamente l’operatore da alcuni dei sui incarichi consueti. È talora inoltre opportuno supportare l’operatore anche dal punto di vista psicologico: i mesi di incertezza che spesso lo attendono e il timore che la vicenda possa concludersi con una malattia cronica grave possono, infatti, suscitare un’ansia profonda. Un’analoga gestione dovrà essere messa in atto nel caso, piuttosto frequente, in cui i dati del paziente fonte non siano disponibili. È importante sottolineare che tutta la gestione di un infortunio a rischio biologico sopra descritta comporta un’ organizzazione ben pianificata e collaudata e risorse destinate.
Il ruolo di Internet nell’informazione sulla sicurezza dei farmaci
La fonte dominante è Wikipedia, il motore più consultato è Google.
Per quanto riguarda Wikipedia, è stata esaminata con particolare attenzione una finestra temporale che si collocava fra 2 mesi prima e 2 mesi dopo ogni comunicato FDA, utilizzando come periodo di controllo quello immediatamente precedente (da 60 giorni a 10 giorni prima della finestra temporale di interesse). I nuovi farmaci hanno determinato 13 milioni di ricerche su Google (con un aumento dell’82% durante la finestra temporale sincrona ai comunicati FDA) e 5 milioni di consultazioni di pagine di Wikipedia (con un aumento del 175% nello stesso periodo).
Circa la qualità dei contenuti, gli aggiornamenti erano sufficientemente tempestivi (il 42% nelle 2 settimane successive ai comunicati, il 58% in caso di farmaci utilizzati per malattie ad alta prevalenza) ma rimanevano poi immodificati nell’anno successivo.
I risultati di questa indagine hanno ricadute rilevanti: l’accesso diretto a informazioni sulla sicurezza dei farmaci da parte dei pazienti può migliorare il loro grado di conoscenza e la capacità di scegliere solo se la qualità delle informazioni è affidabile. Rappresentano la fonte ottimale il sito dell’agenzia regolatoria statunitense e il suo portale Med-Watch dedicato alla sicurezza dei farmaci. Dal 2010 sono state avviate iniziative di comunicazione tramite Twitter raccogliendo a oggi 140.000 follower per l’FDA e 20.000 follower per MedWatch.
Potrebbe essere interessante la redazione di pagine di Wikipedia da parte della stessa FDA. Il contributo degli operatori sanitari a costruire materiali online è auspicabile, ma per ora marginale.
In conclusione, le opportunità offerte dai nuovi mezzi di comunicazione sono potenzialmente utili ma per ora poco esplorate e quindi sottoutilizzate per quanto riguarda la comunicazione sulla sicurezza dei farmaci.
Fonte Farmacovigilanza.eu
martedì 25 marzo 2014
Cambia la disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope
(n.d.a) Decreto-legge 20 marzo 2014 , n. 36
sabato 22 febbraio 2014
Infezioni correlate all’assistenza: Studio europeo di prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici
Studio di prevalenza europeo su infezioni correlate all’assistenza e uso di antibiotici negli ospedali per acuti. Rapporto nazionale
