lunedì 19 novembre 2012

“Studio di Prevalenza Europeo sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici negli ospedali per acuti”

Tra Ottobre e Novembre 2012, i Gruppi Operativi per il controllo delle Infezioni Ospedaliere (GO.IO.), degli Ospedali della Regione Sicilia, dopo il progetto pilota del 2011 condotto solo su alcuni Ospedali, saranno impegnati nello  “Studio di Prevalenza Europeo sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici negli ospedali per acuti” promosso dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) coordinato a livello nazionale dall’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna, in qualità di Capofila Nazionale (referente scientifico: dott.ssa Maria Luisa Moro).
Lo studio si prefigge diversi e importanti obiettivi:
- Stimare le dimensioni globali (prevalenza) delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e dell’uso di antibiotici negli ospedali per acuti in Europa;
- Descrivere pazienti, procedure invasive, infezioni (siti, microrganismi coinvolti inclusi i markers di resistenza antibiotica) e antibiotici prescritti (composti, indicazioni d’uso);
- Diffondere i risultati a coloro che hanno necessità di conoscerli a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.
 La Referente regionale per la Sorveglianza delle Infezioni correlate all’assistenza, nel Bacino occidentale, è la Prof.ssa V. Torregrossa dell’UNIPA (m.valeria.torregrossa@unipa.it), mentre per il Bacino orientale è il Dott. R. Cunsolo  (rosariocunsulo@gmail.com). Inoltre, agodia@unict.it   e  giuseppe.murolo@regione.sicilia.it ;

Buon lavoro ai Gruppi Operativi siciliani che per la prima volta saranno impegnati  in uno Studio di prevalenza Europeo.

sabato 10 novembre 2012

Corresponsabilità penale del chirurgo

VIII AGGIORNAMENTO 2012 del Manuale della Professione Medica - Corresponsabilità penale del chirurgo nella verifica dell'adeguata preparazione anestesiologica del paziente.

Alla luce di una recente sentenza penale della Corte di Cassazione (n. 33615/12, depositata il 3 settembre 2012) si analizzano le responsabilità concorrenti dell'anestesista e del chirurgo in relazione alla verifica dell'adeguata preparazione anestesiologica del paziente per un intervento programmato.

a cura di Sergio Fucci
Giurista e bioeticista, magistrato tributario, già consigliere presso la Corte d'Appello di Milano.
cgems.clienti@cgems.it
http://www.cgems.eu/

sabato 7 luglio 2012

Errato posizionamento del sondino nasogastrico: Responsabilità dell'infermiere!

Un Infermiere viene tratto a giudizio per rispondere di omicidio colposo in danno di una anziana paziente ricoverata in ospedale per un episodio ischemico cerebrale perché, nonostante si fossero già presentati problemi nell’inserimento di altro sondino, non effettuava una fibrolaringoscopia (o non si accertava del corretto posizionamento in epigastrio -nota IF-) e posizionava erroneamente il nuovo sondino (necessario per l’alimentazione) invadendo la trachea, così provocando una insufficienza respiratoria acuta da polmonite "ab ingestis" causa del successivo decesso dell’interessata avvenuto oltre quattro mesi dopo l’erronea condotta.
L’imputato viene condannato in primo grado alla pena di nove mesi di reclusione (ridotta a sette mesi in appello), oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile (l’ospedale in cui lavorava l’infermiere), in favore della costituita parte civile.
L’infermiere ricorre in cassazione e la Suprema Corte, con la sentenza penale n. 2628/2012, depositata il 28/05/12, ha annullato la sentenza d’appello essendosi prescritto il delitto di omicidio colposo, ma ha confermato le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno.
La Cassazione, infatti, ha ritenuto che dalle argomentazioni svolte dai giudici di merito, erano emersi elementi attestanti la condotta colposa dell’imputato e l’esistenza del nesso di causalità tra tale condotta e l’exitus della paziente.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il consulente del P.M. aveva ricostruito in modo esaustivo l’errata manovra eseguita dall’imputato nella collocazione del sondino naso gastrico nella trachea dell’anziana paziente anziché nello stomaco e la conseguente lesione bronchiale provocata.
Anche il nesso di causalità, secondo i giudici della cassazione, è stato ricostruito in modo credibile sul piano razionale alla luce del comportamento errato tenuto dall’imputato nella fattispecie.
La Corte d’Appello, in effetti, aveva evidenziato non solo l’errato posizionamento del sondino, ma anche il non corretto successivo controllo sul suo posizionamento che, se ben eseguito, avrebbe permesso il sollecito riconoscimento dell’errore commesso che certamente aveva avuto un ruolo concausale nel decesso dell’ammalata.
 
fonte: C.G. Edizioni Medico Scientifiche http://www.cgems.eu/newsletter/article/200
Pubblicato il 04/07/2012 da Sergio Fucci

martedì 3 luglio 2012

La documentazione infermieristica ha valore fiscale


Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con una circolare del 1° giugno, che, ai fini fiscali, sono detraibili tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle Figure professionali di cui al DM Salute del 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.

"Tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle Figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal Professionista sanitario, dovrà risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa".

La nuova impostazione dell'Agenzia delle Entrate ribalta una precedente circolare del luglio 2010 che, al contrario, sottoponeva la detraibilità delle prestazioni sanitarie alla presenza di una prescrizione medica.
Fonte IPASVI 25/06/2012
 
Circolare Ag. Entrate 01/06/2012

mercoledì 27 giugno 2012

Ministero della salute: attenti ai falsi attestati per operatori socio-sanitari

"Una sedicente associazione organizza corsi a pagamento millantando un'autorizzazione del ministero. Che non l'ha mai rilasciata." 
Il ministero della Salute «non ha mai autorizzato alcun corso di Operatore socio-sanitario e pertanto mette in guardia ogni cittadino a frequentare corsi di Operatore socio-sanitario al cui termine vengono consegnati attestati del ministero della Salute».
Non lascia dubbi la nota della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del ministero della Salute che ricorda come il ministero stesso non possa autorizzare alcun corso poiché la competenza esclusiva è delle Regioni.
La comunicazione si è resa necessaria perché al ministero sono giunte alcune segnalazioni di attestati di Operatore socio sanitario rilasciati, precisa la nota, dalla Associazione nazionale operatori socio-sanitario Asnoss al termine di corsi a pagamento «organizzati in cosiddette "scuole" dislocate su tutto il territorio nazionale. Gli organizzatori di queste attività formative – aggiunge il comunicato - millantano una "autorizzazione del ministero della Salute" per i corsi di Operatore socio-sanitario derivante da una apposita nota del 23 aprile 2010. Tale nota – avverte il ministero – è falsa».

Il comunicato informa infine che, appena avuta notizia del rilascio di titoli falsi, il ministero ha interessato il Comando dei Nas il quale ha svolto indagini in tutta Italia, portando le questioni rilevate all'attenzione di numerose Procure della Repubblica. 

Dott. Giuseppe Martorana
   Infermiere Forense

martedì 26 giugno 2012

Pubblicità del codice disciplinare

A mente del disposto ex art. 7, 1 comma, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisce l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione.
Ti suggerisco un link su Diritto.it
http://www.diritto.it/docs/33623-pubblicit-del-codice-disciplinare