martedì 3 maggio 2011

Sospetto di Abuso sessuale nei bambini prepuberi

È disponibile on line il volume "L'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata" realizzato dal Gruppo di lavoro per l'abuso e il maltrattamento dell'infanzia, coordinato da Maria Rosa Giolito dell'Azienda sanitaria locale "TO 2"  che ha coinvolto Professionisti italiani afferenti all’area ginecologica, medico-legale e pediatrica.
La Guida colma la carenza di una specifica formazione universitaria attraverso la definizione di un metodo rigoroso nella ricerca, raccolta e documentazione degli elementi utili a rilevare l’abuso sessuale dei minori. Il suo utilizzo aiuta sia il medico che deve affrontare per la prima volta una situazione di sospetto abuso sessuale, sia gli operatori più esperti che in essa possono trovare un sintetico compendio di tutti gli elementi necessari per una corretta semeiotica.
La pubblicazione è rivolta ai Professionisti che in qualche modo assistono i bambini e offre un percorso diagnostico, un modello di cartella clinica e refertazione, e una trattazione della segnalazione all'autorità giudiziaria per un corretto approccio ai minori con sospetto di abuso sessuale.


dott. G.Martorana
Infermiere Forense

giovedì 7 aprile 2011

Obbigo di Mediazione anche per i contenziosi tra i Cittadini e la Sanità

Il 21 marzo è entrata in vigore la legge che rende obbligatori i tentativi di Mediazione nella giustizia civile.
Pertanto, in presenza di una lite, i cittadini dovranno cercare di risolverla facendo ricorso a un soggetto mediatore "autorizzato" dal ministero della Giustizia e solo in assenza di accordo potrà rivolgersi al giudice ordinario.
Una riforma che cambia radicalmente (in modo negativo) il volto della giustizia civile e che delega a organismi pubblici e privati, con mediatori con appena 50 ore di formazione e, spesso, senza alcuna conoscenza del diritto e delle leggi del nostro Paese, la soluzione di controversie come quella della colpa medica e/o infermieristica. Lascia perplessi il fatto che possono diventare conciliatori tutti i laureati iscritti a un collegio o a un ordine professionale solo dopo aver seguito un corso di formazione 'ad hoc' di appena 50 ore.
Il paziente che presumibilmente ha subito nocumento in ospedale e intende fare causa all'Azienda o alla ASP interessata, dovrà obbligatoriamente cercare di avere giustizia passando prima per il tentativo di conciliazione.
Così un Infermiere, un Medico accusato di negligenza, si troverà a dover discutere di una mediazione proposta da chi probabilmente non ha alcuna conoscenza nel campo della responsabilità sanitaria.
Se il professionista non dovesse accettare la proposta, si troverà trascinato davanti al giudice, con il pregiudizio di aver respinto una mediazione e con il possibile onere delle spese.
Nel caso in cui le parti si presentassero davanti al giudice senza essere prima passate per il tentativo di mediazione, sarà il magistrato stesso ad assegnare alle parti l'obbligo di presentare la domanda di conciliazione entro 15 giorni.
La preoccupazione per questa nuova procedura, che sembra un meccanismo approssimativo, riguarda la vita dei cittadini e il diritto alla salute, ma anche il lavoro degli Infermieri e la tutela della loro serenità professionale, nonché la tenuta dei nostri stessi servizi assistenziali
Dello stesso parere è il Sindacato dei Medici Italiani SMI che esprime una profonda preoccupazione.
Nessuna posizione ancora da parte delle Associazioni infermieristiche (cosa aspettano?).
La norma per la mediazione obbligatoria, tocca il principio di eguaglianza dei cittadini, inibendo, o differendo, il diritto di accesso alla giustizia, senza la dovuta prudenza del rispetto delle regole costituzionali e delle norme di diritto internazionale. Infatti l’Art. 24 della Costituzione al comma 1 recita che “Tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”; l'Art. 25 garantisce quale diritto inviolabile, che “Nessuno può essere distolto da giudice naturale precostituito per legge”; mentre l’Art. 102 fissa il divieto di costituire giudici speciali o straordinari al di fuori degli organi giudiziari ordinari, se non come sezioni specializzate degli stessi.
La stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’Art. 6 riconosce come inviolabile il diritto dell’individuo a ricorrere ai tribunali, vietando espressamente di designare procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie in sostituzione delle procedure giudiziarie.
Il nuovo sistema, a mio parere, non faciliterà l'accordo tra le parti e porterà ad un incremento del contenzioso. Infatti, prevedendo una strada relativamente più semplice - (la concilazione deve essere espletato entro 4 mesi dalla domanda con un costo di 40€, mentre le spese per la mediazione seguono un'apposita tabella ministeriale) - rispetto a quella dei tribunali ne riduce le spese e i tempi lunghissimi della giustizia civile (in Italia molto critica), ma aumenta le spese sostenute dai Professionisti dei costi assicurativi e le spese sostenute dai Cittadini che vedono in ciò il "miraggio rapido" di un presunto risarcimento.
In Sanità, il grosso del contenzioso sui presunti errori medici, riguarda denunce per diagnosi sbagliate e farmaci somministrati in modo non adeguato. Aggiungiamoci a questo tutte le responsabilità legate all'assistenza, e il calcolo è prevedibile. Il fenomeno è nettamente in crescita.
Il secondo rapporto della Medmal Claims Italia, realizzato dalla società di brokeraggio Marsh su un campione di 74 ospedali pubblici, rivela che se nel 2004 la media delle richieste di risarcimento danni era di 50 casi l'anno, nel 2009 si è passati a circa 65 per singolo ospedale (+30%) con un aumento consistente negli ospedali del Centro, dove si è passati da 58 denunce a 85 l'anno per ospedale.

Per ulteriori approfondimenti          http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_5_2.wp



Dott. G.Martorana
Infermiere Forense

giovedì 17 marzo 2011

Educare alla Salute, una nuova sfida per l’Infermiere

La legge 251/2000  che ha istituito la dirigenza infermieristica e la laurea specialistica, contiene norme inerenti anche all'esercizio professionale. Al primo comma dell'art. 1 si legge testualmente che "Gli operatori delle professioni sanitarie, dell'area delle scienze infermieristiche e della professione ostetrica, svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, dagli specifici codici deontologici, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza".
La legge 42/1999 ha posto alla base dell'esercizio professionale tre criteri guida ben precisi e un limite dai contorni meno precisi. L'Infermiere deve agire in base ai dettami del profilo professionale, (ex DM 14 settembre 1994, 739), al contenuto degli ordinamenti didattici di base (la formazione universitaria) e post base (Corsi, Master, e Specializzazioni) e del Codice Deontologico. Il limite posto dalla legge stessa è dato dalle "competenze previste per la professione medica", quindi dall'"atto medico" (certificazione, diagnosi e prescrizione diagnostico -terapeutica e riabilitativa).
L'Articolo 2 del Codice deontologico 2009, recita che "L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale (prestazioni per l'esecuzione delle quali è richiesta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, tenuti dalle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato) tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa."
Sebbene ogni elemento sia strettamente congiunto e funzionale all'altro, oggi le scienze infermieristiche possiedono elevate competenze "Tecniche", "Relazionali" e  vocatamente Educative apportando in ambito sanitario, importanti contributi scientifico-assistenziali che attenzionano particolarmente le strategie educative. L'infermieristica presenta numerose occasioni "educative" in tantissimi ambiti assistenziali.
In ambito di Pronto Soccorso, per esempio,  la natura stessa del rapporto con l'assistito, che nella maggior parte dei casi si esaurisce nel giro di minuti/ore e può risolversi con una dimissione, rende spesso necessarie azioni educative di "ausilio terapeutico" in ambito preventivo e in ambito sanitario.
Il Primo Soccorso, e quindi anche tutta la formazione correlata, (BLS e BLS-D), è un altro esempio di intervento formativo in ambito di "educazione sanitaria" e di "educazione terapeutica": da un lato, infatti, si prefigge di insegnare a riconoscere prontamente le condizioni di pericolo per la vita di una persona, come la perdita di coscienza, l'assenza di respiro e l'assenza di circolo, dall'altro punta all'acquisizione di schemi comportamentali in grado di sostenere le funzioni vitali compromesse, con le corrette manovre di primo intervento, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso e quindi dei sanitari.
All'Articolo 13 del Codice deontologico 2009, "L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza (conoscenza, formazione, esperienza, abilità, motivazioni, etc) e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Con la promulgazione della legge del 3 aprile 2001, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001), si è concretizzata la possibilità di cambiare drasticamente l'emergenza sanitaria territoriale ed i risultati ottenibili, in termini di sopravvivenza. Al primo comma dell'articolo 1, la legge infatti recita: "È consentito l'uso del DAE in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di RCP". Per la prima volta, una legge dello Stato italiano consente al personale infermieristico e, soprattutto, a figure non sanitarie (dette "laici first responders") di applicare l'importante provvedimento della defibrillazione, considerato finora atto "esclusivamente" medico.
Il momento "educativo" dell'infermieristica è parte integrante nell' "azione formativa assistenziale" di ogni Infermiere che si esplica al letto del malato, in ambulatorio, in corsia, in un centro di salute o in comunità, e  impegna quotidianamente i Professionisti. Questo, diventa evidente quando l'Infermiere avoca la funzione di docente/formatore.
Il risultato finale sarà positivo per chi ascolta e per chi ha voglia d'imparare dalla "evidenza",  rendendo onore a questo nuovo e coinvolgente modo di essere Infermieri.
--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense   

sabato 19 giugno 2010

Emergenza estiva: non “colpo di calore” ma “colpo all’Assistenza”

Se la politica siciliana pensava che accorpando alcune UU. OO. avesse permesso un recupero di Personale, con un notevole risparmio economico, i fatti, ad oggi, gli danno assolutamente torto.
Dagli accorpamenti già effettuati il Personale potenzialmente recuperabile è stato “una goccia nel deserto” non riuscendo minimamente a sanare la grave carenza assistenziale presente nelle Aziende sanitarie.
Infatti, tutti sono concordi sulla mancanza di Infermieri, di Ausiliari e di OSS!
Ed ecco che come ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo, ritorna puntuale l’emergenza quali/quantitativa che riguarda il Personale delle UU. OO. che si ripercuote in particolar modo, in quelle ad alta complessità assistenziale.
Così tra il Personale sotto numerato e la fruibilità degli istituti contrattuali, si provoca nella “normalità” di tutti i giorni un’emergenza assistenziale routinaria spesso priva di soluzioni o in costante “soluzione emergenziale “, riproponendo in particolari periodi dell’anno, pericolose “criticità assistenziali” ai limiti estremi della legalità.
Questo è dovuto a politiche manageriali distorte che attenzionando ottiche clientelari dimenticano l’assoluta necessità di cambiare i criteri di reclutamento, assegnazione e di mobilità che riguardano il Personale sanitario.
Come spesso denunciato da mas midia, dagli Organismi di categoria ma soprattutto dai Coordinatori ed dagli addetti ai lavori, oggi l’assistenza nei reparti è in “codice rosso” con una ripercussione negativa che impatta violentemente nelle UU. OO. ad alta complessità assistenziale dove lo stress psico –fisico e le responsabilità medico-legali riversandosi continuamente sul “solito Personale”, rischiano una denuncia per mobbing e un ricorso al giudice del lavoro.
Se applicassimo alla lettera il CCNL, come spesso le Direzioni nell’ultimo periodo hanno invece fatto, finiremmo per ingessare ulteriormente, paralizzandolo,l’intera macchina organizzativa sanitaria.
E allora mi chiedo come mai la continua “fuga” di Personale (pensioni, trasferimenti, incarichi ecc.); come mai i divieti di assunzione concorsuali, nonché il diniego evidente ad attenzionare in modo serio e prioritario le “criticità assistenziali” rilevate e denunciate che investono Servizi essenziali, UU. OO. strategiche ad alta complessità assistenziale, non abbiano mai suscitato nella Dirigenza nessuna domanda su un fatto molto evidente: il grave stress lavorativo a cui il Personale è sottoposto!
Se questo è vero, ciò vuol dire che colui il quale con tanta dedizione, con tanti sacrifici, ma con poca gratificazione (economica,carriera ecc.) garantisce con acrobazie inimmaginabili i LEA (non potendo minimamente affrontare attualmente concetti di qualità) deve essere annoverato semplicemente ad un “eroe” al quale però si vuole fortemente evitare la fine a lui riservata: de cuius!
Ma è doveroso denunciare come il perdurare di questa situazione organizzativa, porterà a nuove e gravi patologie (osteo –articolari, cardio –vascolari, ecc) ad insorgenza acuta e ingravescente, che investiranno il Personale con un ulteriore danno per l'assistenza.
Pertanto, con i mezzi già a disposizione, con i regolamenti già approvati, fortemente voluti dall’Assessore e dalle nuove Amministrazioni ma ancora non applicati, BISOGNA ATTENZIONARE prioritariamente le problematiche riguardanti L’ “EMERGENZA ASSISTENZIALE” con un impegno da parte della Dirigenza senza precedenti e un impiego di mezzi, uomini e soluzioni che possa rendere orgoglioso e gratificato il Personale operante nelle Aziende sanitarie siciliane.

sabato 2 gennaio 2010

"Anzianità di servizio" e Responsabile di Turno


Un Responsabile di turno è necesario in tutte quelle situazioni in cui la mancanza fisiologica del Coordinatore (pomeriggio e notte) comporta una eventuale riorganizzazzione e rimodulazione in emergenza del lavoro di assistenza nell'U.O. (spesso per mancanza di Piani di attività e Piani di lavoro).
Questo criterio è adottato quando il numero di Personale infermieristico e ausiliario in servizio raggiunge anche le dieci unità (Aree di Emergenza) oppure in tutte le altre situazioni che richiedono spesso un "coordinatore" momentaneo capace di far fronte a tutte una serie di emergenze assistenziali.Il criterio di scelta del responsabile di turno basato sull'anzianità di servizio non può essere "l'unico criterio di scelta" e questo per problemi legati alle competenze che non sempre si trovano nel personale più anziano.L'anzianità è sempre un criterio importante di scelta se associata anche alle competenze. Solitamente, infatti, risultano candidati ad avere ruoli di responsabilità (in qualche modo economicamente valorizzati) gli Infermieri che riportano il maggior numero di Titoli (competenze) e in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più anziano di età.Una legge, ammesso che esista, di cui io non sono a conoscenza, non può basarsi più soltanto su criteri di anzianità in quanto il carico legislativo che ha riorganizzato tutta la professione infermieristica, la renderebbe ormai del tutto anacronistica.

lunedì 20 aprile 2009

Le contraddizioni tra Giurisprudenza e Legislazione


Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 6491
La Legge 43/2006 obbliga di fatto tutti gli Infermieri ad iscriversi all'Albo professionale: “ L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data dientrata in vigore della presente legge”.
Col provvedimento 6491/2009 per la Corte di Cassazione gli infermieri dipendenti non hanno l’obbligo dell' iscrizzione all’Albo professionale: "(...) L'obbligo d'iscrizione non sussiste, invece, per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica. Tale conclusione trova un preciso aggancio normativo nell'art. 10 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, che prevede per gli operatori sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, “limitatamente all'esercizio della libera professione”, ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale dipendono. Tale previsione normativa deve intendersi estesa, per una coerenza del sistema, anche agli operatori sanitari che prestano la loro attività in strutture private accreditate, che per essere tali devono comunque garantire adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato o alla qualità delle prestazioni erogate.
In entrambi i casi testé citati, l'utenza fa affidamento sulla garanzia offerta dalla struttura sanitaria alla quale si rivolge, sia essa pubblica o privata convenzionata, e non instaura un rapporto diretto con il singolo operatore sanitario che in essa lavora; la prestazione di quest'anno non è espressione del libero esercizio professionale ma adempimento di un dovere connesso al rapporto che lo lega alla detta struttura, con l'effetto che, per l'esercizio di tale attività, non è richiesta l'iscrizione al relativo albo ma è sufficiente il possesso del titolo abilitante. Non viene in rilievo il tipo di rapporto che lega il professionista alla struttura sanitaria, ma la prestazione di fatto offerta dal medesimo nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ente. (...) ". E' chiaro che il fatto in esame è antecedente all'entrata in vigore della legge 43/2006 e può essere spiegato col principio della irretroattività (Art. 25 della Costituzione) della Norma Penale (...l'inapplicabilità della legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore...), che in Italia non permette di applicare al caso specifico quanto disposto dall'art. 348 (Esercizio abusivo della Professione).