martedì 14 aprile 2026

Gli oneri soggettivi: la responsabilità nella prevenzione delle ICA


 Questa ripartizione non è formale: è il criterio attraverso cui la giurisprudenza valuta la prevedibilità, la prevenibilità e l'imputabilità dell’evento infettivo.




1. Il direttore sanitario: il livello della regia e della sorveglianza

  • Al dirigente apicale è il vertice dell’organizzazione sanitaria è attribuito:
  • L’obbligo di indicare le regole cautelari da adottare;

Il potere‑dovere di sorveglianza e verifica, esercitato tramite:

  • Riunioni periodiche,
  • Visite periodiche nei reparti,
  • Controllo dell’attuazione delle misure;

Una responsabilità analoga a quella del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) e del Gruppo Operativo -CIO, con cui condivide la funzione di indirizzo e controllo.

La mancata definizione delle regole o la mancata vigilanza costituiscono elementi colposi che possono rilevare anche in sede di responsabilità contabile.

Il dirigente apicale è dunque il garante della cornice organizzativa.

2. Il direttore medico: il livello dell’attuazione e della vigilanza tecnica

Il direttore sanitario è il responsabile dell’attuazione delle misure predisposte dal vertice.

  • Il dovere di organizzare gli aspetti igienico‑sanitari e tecnico‑sanitari;
  • Il dovere di vigilare sulle indicazioni fornite, assicurandone l’applicazione;

Gli obblighi previsti dall’art. 5 del DPR 128/1969, tra cui:

  • Predisposizione dei protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale,
  • Gestione delle cartelle cliniche,
  • Vigilanza sui consensi informati.

Il direttore medico è il garante della traduzione operativa delle regole: se i protocolli non sono predisposti, aggiornati o applicati, la responsabilità ricade su di lui.

3. Il Direttore di struttura - complessa, semplice, dipartimentale: il livello dell’esecuzione e della cooperazione specialistica

Il dirigente di struttura è l’esecutore finale dei protocolli e delle linee guida.

  • Il dovere di applicare correttamente i protocolli;
  • Il dovere di cooperare con microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista;
  • La responsabilità per omessa assunzione di informazioni sulle iniziative degli altri medici;
  • La responsabilità per omessa denuncia delle carenze ai responsabili superiori.

È un punto cruciale: il primario non può limitarsi a “fare il clinico”. Deve:

  • Conoscere lo stato delle misure di prevenzione,
  • Segnalare le criticità,
  • Attivare i livelli superiori.

È considerato uno snodo di responsabilità intermedia, dove omissioni anche solo informative possono assumere rilievo colposo.

4. Il valore probatorio della distribuzione degli oneri

Questa ripartizione consente giuridicamente di:

  • Individuare chi doveva prevenire l’evento;
  • Verificare se aveva i poteri per farlo;
  • Valutare se ha esercitato tali poteri;
  • Accertare se ha omesso controlli, segnalazioni o interventi.

La responsabilità non è più solo “della struttura”, ma dei suoi livelli funzionali, ciascuno con un proprio perimetro di doveri.

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