venerdì 14 aprile 2017

Diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie: Richiamo del Ministero e IPASVI

Di seguito le raccomandazioni IPASVI e del Ministero della Salute su uno stupido comportamento, ormai diventato una "piaga comunicativa", che non ha nulla di professionale. Rammentando a tutti i Colleghi che "(...) l’infermiere è tenuto a rispettare la normativa di cui al D.Lvo 196/20013 relativa al Codice in materia dei dati personali (Privacy), si sottolinea altresì che il Codice deontologico dell’infermiere, in vari articoli, dispone il rispetto dei diritti del Paziente in quanto persona con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e della dignità dell’individuo (...)".

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Ministero della salute

venerdì 10 febbraio 2017

La responsabilità di controllo della data di scadenza dei medicinali/presidi fa capo all'infermiere.

Farmaci/presidi scaduti in corsia: quando la negligenza diventa reato.  Analisi forense di un caso che interpella la professione infermieristica

Il controllo delle date di scadenza dei medicinali, dei presidi sanitari e dei dispositivi medici non è un dettaglio organizzativo: è un obbligo professionale che ricade direttamente sull’infermiere. Un obbligo che, se disatteso, può trasformarsi in responsabilità penale.

È quanto emerge dal caso avvenuto presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, dove otto infermieri sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver somministrato ai pazienti farmaci scaduti, integrando la fattispecie prevista dall’art. 443 c.p. (Commercio o somministrazione di medicinali guasti).
Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Pubblico Ministero contesta agli operatori sanitari una condotta caratterizzata da imprudenza, negligenza e imperizia, derivante dall’omesso controllo periodico delle scorte farmaceutiche. L’indagine è scattata dopo un’ispezione dei NAS dei Carabinieri, che ha fatto emergere irregolarità nella gestione dei farmaci.

Il profilo giuridico: quando la colpa professionale prende forma

La responsabilità colposa in ambito sanitario trova fondamento nell’art. 43 del Codice Penale. La norma definisce la colpa come la realizzazione non voluta di un fatto-reato, dovuta a:

Colpa generica

  • Negligenza: trascuratezza, mancanza di attenzione, omissione di atti dovuti.
    È la forma di colpa che più frequentemente emerge nei casi di mancato controllo delle scadenze.

  • Imperizia: insufficiente preparazione tecnica o mancanza di abilità operative rispetto allo standard professionale richiesto.

  • Imprudenza: azioni avventate, prive della necessaria cautela, senza adeguata valutazione delle possibili conseguenze.

Colpa specifica

Riguarda la violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Nel contesto sanitario, ciò include protocolli interni, linee guida, procedure aziendali e normative che regolano la conservazione e la gestione dei farmaci.

Quando un infermiere omette il controllo delle scadenze, non viola solo una buona prassi: viola una regola di condotta codificata, finalizzata a prevenire eventi dannosi. E questo, in sede giudiziaria, pesa.

Perché il controllo delle scadenze è un atto di tutela clinica e legale

La somministrazione di un farmaco scaduto non è un semplice errore:

  • Può compromettere l’efficacia terapeutica,
  • Può generare effetti avversi,
  • Può configurare un danno al paziente,
  • Può esporre l’operatore a responsabilità penale, civile e disciplinare.

Per questo, in un’ottica di risk management clinico, è indispensabile che il controllo delle scadenze venga effettuato con cadenza mensile, ultimo giorno del mese, registrato e firmato su apposito registro.
La data di scadenza, espressa solitamente nel formato mese/anno, impone un monitoraggio costante e documentato, unico strumento in grado di dimostrare — anche in sede giudiziaria — la diligenza professionale dell’infermiere.

Conclusione: la prevenzione è un dovere, non un’opzione

Il caso di Catanzaro rappresenta un monito per l’intera professione infermieristica: la sicurezza del paziente passa anche attraverso attività apparentemente “banali”, ma che hanno un peso determinante sul piano giuridico.

Nel contesto forense, ciò che distingue un comportamento diligente da uno colposo è spesso la presenza — o l’assenza — di una registrazione, di un controllo, di una firma.
La tracciabilità delle attività non è burocrazia: è tutela professionale.

In sanità, prevenire non è solo curare.



sabato 14 gennaio 2017

DDL Gelli sulla responsabilità professionale

E' stata approvato il DDL Gelli  sulla responsabilità professionale in ambito sanitario

quali ambiti dovrebbe interessare:

- Per tutti i professionisti sanitari sarà obbligatoria l’assicurazione professionale.
- Sarà obbligo che il  sanitario segua, nel suo agire professionale, le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalla buona pratica professionale;
- Il Servizio di Risk management sarà obbligatorio in tutte le aziende;
- L’imperizia nell'atto sanitario è parziale depenalizzato;
- Limite di “rivalsa” non superiore a tre annualità di retribuzione del professionista.

mercoledì 4 gennaio 2017

Polizza assicurativa per la responsabilità professionale

Penso che non ci sia più bisogno di ribadire ai Professionisti Infermieri quanto utile e indispensabile risulta essere assicurati con una buona polizza per la responsabilità professionale. Oggi è più importante che mai, visto che la cascata legislativa che ha interessato la professione, ci ha dato responsabilità più o meno chiare nell'agire assistenziale.
Tra le tante proposte assicurative professionali, su Nurse24 un interessante articolo "La polizza di assicurazione professionale è un contratto" che illustra le regole basilari per scegliere con coscienza la propria polizza assicurativa.