venerdì 30 settembre 2011

Rischio professionale e spese assicurative

Il contenzioso medico-legale è passato dalle  9.500 denunce (1994), alle 29.500 denunce nel 2007 con la prima e ovvia conseguenza: l'aumento dei premi assicurativi passati dai 35 milioni e 400 mila euro del 1994 a 455 milioni di € del 2007. Un incremento di circa 10 volte.
La Corte dei Conti segnala che nel triennio 2008/2010 l'incremento delle spese di Asl e ospedali italiani, per cause e risarcimenti, è stato del 45,86%. Ovvero, quasi 618 milioni di euro che, in assenza di contenzioso, avrebbero potuto essere investiti in altre attività a favore dell'utenza.
 A far lievitare i debiti delle Regioni e, più in generale del SSN, anche le vertenze per i ritardi nei pagamenti ai fornitori.
Tre le regioni italiane più martoriate dalle denunce e che devono far fronte alle spese legali, incidendo sui propri bilanci sanitari: Abruzzo (+210,19); Campania (+54,88) e Toscana (+117,99).
 Inoltre, per mettersi al riparo da guai giudiziari, il Personale e le Dirigenze sanitarie si assicurano sempre di più: nel 2009, per le polizze si sono spesi 485 milioni di euro (di cui il 60% versato dalle strutture e 40% dai professionisti). Nello stesso anno, le assicurazioni hanno registrato 34mila denunce di sinistri (+15% rispetto al 2008): contro i singoli professionisti (12.559) e contro le Asl (21.476).
 Intanto le Asl stanno contraendo i premi versati (-6,15), segno che è sempre più diffusa una maggiore ritenzione del rischio o all'auto-assicurazione nel tentativo di di contenere il peso delle polizze.
(fonte IPASVI) 

giovedì 22 settembre 2011

Obbligatoria l'Assicurazione professionale prevista dalla L. 148/2011

La L. 148/2011 in materia di riforma degli Ordinamenti professionali, prevede l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare un’assicurazione professionale a tutela di eventuali danni arrecati al cliente.
Sono interessati dalla norma tutti i Professionisti dell’Area tecnica, medica, infermieristica e giuridico-economica.
Il testo della legge sul tipo di massimali da scegliere, si limita a indicare che l’assicurazione dovrà essere «idonea» a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, senza però specificare: in che cosa consista tale idoneità e chi debba valutarla in relazione al numero e all’importanza degli incarichi assunti dal professionista. 
E' palese il "richiamo" alla responsabilità dei Professionisti tale da garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze o negligenze.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), gli Ordinamenti professionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno prevedere l’obbligo per gli iscritti di stipulare "idonea" assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente, eccetto per quelli causati da comportamenti dolosi. 
Il Professionista all’atto dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noti al committente, gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale.
Questa obbligatorietà è in linea col tema dell' "esercizio delle professioni", che intende parificare tutte le attività professionali con le "prestazioni di servizi" (tipo attività d’impresa) ed alla conseguente visione del cliente come consumatore da tutelare nel libero mercato concorrenziale.
L’esigenza del cliente-consumatore ad essere salvaguardato da errori connessi all'aumento di rischi dovuti ad attività sempre più complesse, trovano nella polizza assicurativa obbligatoria, secondo il legislatore, uno strumento idoneo a garantire i due protagonisti del rapporto (contratto).
E' probabile che tale obbligo possa scatenare un aumento di contenziosi per responsabilità professionali ad ogni minima insoddisfazione del cliente, incrementando i costi e i tempi della Giustizia civile.