domenica 11 dicembre 2011

Igiene delle MANI per la prevenzione delle infezioni

Se è vero che le Infezioni Ospedaliere possono essere ridotte del 30% soltanto con una corretta pratica di lavaggio delle mani, è altrettanto vero che noi Professionisti non abbiamo nessuna scusa per non farlo. E' un dovere etico e deontologico che non solo evita responsabilità civili e penali ma proietta l'Assistenza verso l'eccellenza!
L'IPASVI sostiene e diffonde questa iniziativa affinchè TUTTI possano prenderne coscienza.
SOSTIENI ANCHE TU questa iniziativa per diffondere il corretto LAVAGGIO DELLE MANI ! Il Tuo contributo è importante !
DIFFONDIAMO CULTURA! NO GERMI!
"...La colonizzazione della pelle da parte di microbi potenzialmente dannosi può aversi durante l’assistenza sanitaria, per contatto con altri malati, con il medico o l’infermiere, oppure con superfici e oggetti contaminati. L’insieme di queste occasioni di contatto e contagio viene nell’insieme classificato come infezioni correlate alla pratica assistenziale (ICPA). L’igiene delle mani è una delle pratiche più importanti per prevenire e controllare le infezioni correlate alla pratica assistenziale e uno degli aspetti che lascia increduli è il fatto che spesso sono le nostre mani il veicolo per la trasmissione dei germi...."
Sul sito IPASVI un'ampia dissertazione sull'argomento (link sotto).

giovedì 1 dicembre 2011

Diffamazione Professionale

Potrebbe costituire  reato di diffamazione se il medico  urla ad un Infermiere parole denigratorie
E' la sentenza n. 39768/2011 del  4/11/2011 - Corte di Cassazione - V, Penale. 
Infatti in tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della reputazione altrui,  ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.
La sentenza mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione art. 595 c.p. - anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi.

mercoledì 30 novembre 2011

La Memoriazione: utilità della Relazione scritta

La memoria è quella funzione psichica volta all'assimilazione, alla ritenzione e al richiamo di informazioni apprese durante l'esperienza.
Poichè la memoria non risulta necessariamente stabile, a parità di contenuti o classi di stimoli, affidare la propria "Memoria" (difensiva, lavorativa o di intervento) ad un supporto cartaceo/informatico, ha il vantaggio di effettuare una minuziosa descrizione con una serie di sensazioni, dati obbiettivi e soggettivi, nonchè il perchè della nascita di quelle "criticità" assistenziali, che in un futuro (prossimo o anteriore) possano riportare ed aiutare il ricordo di episodi altrimenti impossibile da recuperare.

La "Memoriazione" (Relazione scritta) è una descrizione dettagliata precisa e puntuale, (diventa un documento), capace di dimostrare (all'occorrenza) quella realtà percepita su fatti addebitati e/o contestati. Affidare quindi, la propria esperienza, che in qualche modo ha mostrato/subito "criticità" in alcuni passaggi, (es. Memoria d'intervento) ad un supporto cartaceo/informatico, ha indubbi vantaggi .
La "Memoriazione" è arricchita anche da elementi emotivi (come emozione e motivazione), oltre che da elementi oggettivi (riguardanti il tipo di informazioni da ricordare), così viene descritta come processo cognito-emotivo eminentemente attivo.
Tale processo si concretizza in un percorso di ricostruzione e concatenamento dettagliato di varie tracce attendibili (anche documentali) che piuttosto ad un semplice immagazzinamento di dati mnemonici che probabilmente col tempo potrebbero perdersi.

domenica 27 novembre 2011

Responsabilità professionale per infusione fuori vena (sentenza n. 31133/11)

I Sanitari di turno hanno la responsabilità anche per cattivo funzionamento del dispositivo di allarme elettronico di una pompa di infusione che arresta la perfusione della soluzione, qualora l'infusione vada fuori vena.
Sussiste la responsabilità penale per lesioni colpose dell' Infermiere (e la responsabilità civile per danni in concorso con la ASL) che per negligenza ometta di effettuare i dovuti controlli durante il proprio turno, per accertarsi della corretta posizione  dell’ago della flebo. Ciò non permette di accorgersi tempestivamente dell'accidentale fuoriuscita dell'ago dal lume venoso che ha cagionato lesioni cutanee da ustioni dalle quali derivava una malattia di durata superiore a 40 giorni.
Questi principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 31133/11 con la quale è stato respinto il ricorso avanzato da due infermiere avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la decisione del locale Tribunale che le aveva ritenute colpevoli del reato di lesioni colpose in danno di un piccolo paziente e condannate alla pena di 200,00 euro di multa, oltre al risarcimento, in solido con il responsabile civile Asl, dei danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 10.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili.
La Suprema Corte - respingendo la tesi della difesa delle due infermiere che aveva sostenuto, tra l’altro, che le predette avevano fatto legittimamente affidamento sul buon funzionamento del dispositivo elettronico di allarme che presidiava la pompa di infusione, ha osservato che la negligenza di questi sanitari era consistita nell’avere sottovalutato le segnalazioni effettuare dalla madre del paziente che avrebbe dovuto indurle, pur in mancanza dei segnali d’allarme provenienti da questo dispositivo, a verificare che cosa stesse accadendo sotto la benda che fasciava il braccio del bambino che, a decorrere da una certa ora della notte, aveva iniziato a piangere ininterrottamente per le ustioni provocate dall’ago fuori vena.

giovedì 17 novembre 2011

Esigenze di cura e necessità di gestione economica: Responsabilità colposa del Sanitario

La giurisprudenza prende posizione sui fini concreti che l’esercente una professione sanitaria deve perseguire nello svolgimento delle prestazioni di cura e tutela del paziente.
 La Suprema Corte stabilisce che non è consentito al Sanitario, e tantomeno al complessivo sistema sanitario, privilegiare la logica economica di gestione a quella relativa alla tutela generale della salute, né fissare direttive che pongano in secondo piano le necessità del malato. Il Sanitario, che tra l’altro è tenuto al rispetto di precise regole deontologiche, ha comunque il dovere di privilegiare la salute del paziente rispetto ad ogni altra differente occorrenza, ponendosi nei confronti del malato in una specifica, primaria e basilare posizione di garanzia.
 Egli pertanto non è tenuto a rispettare eventuali direttive che si pongano in conflitto con le necessità di cura (assistenza) del paziente, così come non potrà dispensarsi da colpa laddove si lasci influenzare da quelle direttive, abdicando al proprio dovere basilare a detrimento della propria professionalità.

domenica 13 novembre 2011

Infermieri e Pensionamento a 67 anni

Gli Infermieri non possono andare in pensione a 67 anni e con 42 anni contributivi!
Essi svolgono un lavoro molto delicato che, a prescindere dai criteri oggi utilizzati per la definizione di Lavori Usuranti, non può essere svolto in piena sicurezza per i cittadini che assistono, oltre un limite di età.   
Quanti dei politici italiani, dei loro familiari, si farebbero assistere al “tavolo operatorio” o in una terapia intensiva da infermieri e personale oltre 65 anni?
Questo provvedimento bloccherà ulteriormente il ricambio generazionale dei Sanitari nei luoghi di lavoro e la nuova tecnologia creerà sempre più criticità nel suo impiego.
Un Infermiere inizia la sua attività lavorativa dopo la Laurea, quindi tra i 25 ed i 30 anni. Gli Italiani sanno bene che all’età di 65 -70 anni un Infermiere (gravato dalle attività assistenziali) non è in condizioni di assicurare fisiologicamente un'assistenza sicura e ottimale!
Quindi gli Infermieri pretendono una maggiore equità nella partecipazione al risanamento attraverso misure di "Giustizia sociale":
E' ora di promulgare leggi e decreti che valorizzino la "Giustizia sociale" e Professionale. E' un grido comune di tutto il Personale sanitario!
E' questa la strada maestra per uscire velocemente da una crisi socio-economica soffocante, individuando  strategie di vera crescita e non incrementi di propaganda politica generalistica. Se gli Infermieri saranno ulteriormente penalizzati con ritocchi contrattuali o nelle pensionistici sono pronti a paralizzare quella "cieca sanità" che ragiona soltanto in termini eonomici e industriali non rendendosi conto che i paziente non sono dei "prodotti finiti" usciti da una catena di montaggio, ma soggetti bisognevoli d'aiuto.

martedì 8 novembre 2011

Eutanasia e pro-Eutanasia

Sono in tanti che pensano che l'eutanasia è un modo per morire dignitosamente quando la malattia ti aggredisce togliendoti ogni dignità, fino a che ti spegne tra atroci sofferenze.
Così ha vinto il "NO" al referendum tenutosi nella Primavera scorsa in Svizzera, con cui si chiedeva di vietare, o comunque limitare, l’assistenza al suicidio agli stranieri che fanno ricorso ad associazioni svizzere per la "pro-eutanasia". Si  sperava di ridurre quello che i promotori definiscono il "turismo della morte".
La legge federale attualmente permette esclusivamente l'aiuto passivo al suicidio, cioé la fornitura (su esplicita richiesta del paziente che intende porre fine alla sua esistenza) degli "strumenti" per farlo.
E' invece proibita l'eutanasia attiva diretta finalizzata a ridurre le sofferenze di un'altra persona.
Secondo dati di Agenzia, sono una trentina gli italiani andati in Svizzera che hanno voluto e avuto l'eutanasia, con un trend in aumento dovuto ad una maggiore consapevolezza e informazione sull'argomento.
Delle 400 richieste di suicidio assistito inoltrate ogni anno, solo 120 vengono accettate, le altre 280 non rientrano nei parametri dalle Norme federali.
Eugenia Roccella, sottosegretario alla Salute , ha commentato: “E’ urgente approvare al più presto, in Italia, la legge sul fine vita, in modo da evitare di lasciare aperte strade per arrivare all’eutanasia".
Contro il "NO" suo e  del Vaticano all'eutanasia, secondo i dati di un recente rapporto Eurispes, la maggioranza degli italiani (il 60%) è  favorevole all'eutanasia.
Ma cosa succede in Europa e in America? 
  1. L' Olanda, il Belgio e il Lussemburgo hanno già legalizzato la “dolce morte”;
  2. In Svezia nel maggio 2010, l’autorità sanitaria nazionale ha dato il via libera all’eutanasia;
  3. In Svizzera è in vigore una legge che consente l’aiuto al suicidio se prestato “senza motivi egoistici”; 
  4. In Germania, nel giugno 2010, la Corte di Giustizia si è espressa a favore dell’eutanasia “passiva”;
  5. In Spagna, nel marzo 2010 è stata approvata una legge sulla 'morte degna', che consente al paziente di rifiutare un trattamento che prolunghi la sua vita in modo artificiale e proibisce in questo caso l'accanimento terapeutico;
  6. Negli USA, lo stato dell'Oregon, ha ammesso l’eutanasia.

giovedì 20 ottobre 2011

Sospensione dall’Albo professionale se non si rilascia fattura

Il D.L. 138/2011 all’art. 2, comma 5, prevede che qualora siano state contestate a carico dei Professionisti con obbligo di iscrizione all'Albo  quattro omissioni nell’arco di 5 anni nell' emettere documenti certificativi di corrispettivi economici, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale.
La sospensione varia  da tre giorni ad un mese, e in caso di recidiva, si estende da quindici giorni a sei mesi.
Il provvedimento di sospensione si considera immediatamente esecutivo in deroga a quanto previsto dall'art. 19, co. 7, D.Lgs. 472/1997.
Gli atti di sospensione sono comunicati al Soggetto competente alla tenuta dell'Albo affinché ne sia data pubblicazione sul sito internet.
Se le violazioni sono state commesse nell'esercizio in forma associa di attività professionale, la sospensione viene estesa a tutti gli associati.

venerdì 30 settembre 2011

Rischio professionale e spese assicurative

Il contenzioso medico-legale è passato dalle  9.500 denunce (1994), alle 29.500 denunce nel 2007 con la prima e ovvia conseguenza: l'aumento dei premi assicurativi passati dai 35 milioni e 400 mila euro del 1994 a 455 milioni di € del 2007. Un incremento di circa 10 volte.
La Corte dei Conti segnala che nel triennio 2008/2010 l'incremento delle spese di Asl e ospedali italiani, per cause e risarcimenti, è stato del 45,86%. Ovvero, quasi 618 milioni di euro che, in assenza di contenzioso, avrebbero potuto essere investiti in altre attività a favore dell'utenza.
 A far lievitare i debiti delle Regioni e, più in generale del SSN, anche le vertenze per i ritardi nei pagamenti ai fornitori.
Tre le regioni italiane più martoriate dalle denunce e che devono far fronte alle spese legali, incidendo sui propri bilanci sanitari: Abruzzo (+210,19); Campania (+54,88) e Toscana (+117,99).
 Inoltre, per mettersi al riparo da guai giudiziari, il Personale e le Dirigenze sanitarie si assicurano sempre di più: nel 2009, per le polizze si sono spesi 485 milioni di euro (di cui il 60% versato dalle strutture e 40% dai professionisti). Nello stesso anno, le assicurazioni hanno registrato 34mila denunce di sinistri (+15% rispetto al 2008): contro i singoli professionisti (12.559) e contro le Asl (21.476).
 Intanto le Asl stanno contraendo i premi versati (-6,15), segno che è sempre più diffusa una maggiore ritenzione del rischio o all'auto-assicurazione nel tentativo di di contenere il peso delle polizze.
(fonte IPASVI) 

giovedì 22 settembre 2011

Obbligatoria l'Assicurazione professionale prevista dalla L. 148/2011

La L. 148/2011 in materia di riforma degli Ordinamenti professionali, prevede l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare un’assicurazione professionale a tutela di eventuali danni arrecati al cliente.
Sono interessati dalla norma tutti i Professionisti dell’Area tecnica, medica, infermieristica e giuridico-economica.
Il testo della legge sul tipo di massimali da scegliere, si limita a indicare che l’assicurazione dovrà essere «idonea» a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, senza però specificare: in che cosa consista tale idoneità e chi debba valutarla in relazione al numero e all’importanza degli incarichi assunti dal professionista. 
E' palese il "richiamo" alla responsabilità dei Professionisti tale da garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze o negligenze.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), gli Ordinamenti professionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno prevedere l’obbligo per gli iscritti di stipulare "idonea" assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente, eccetto per quelli causati da comportamenti dolosi. 
Il Professionista all’atto dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noti al committente, gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale.
Questa obbligatorietà è in linea col tema dell' "esercizio delle professioni", che intende parificare tutte le attività professionali con le "prestazioni di servizi" (tipo attività d’impresa) ed alla conseguente visione del cliente come consumatore da tutelare nel libero mercato concorrenziale.
L’esigenza del cliente-consumatore ad essere salvaguardato da errori connessi all'aumento di rischi dovuti ad attività sempre più complesse, trovano nella polizza assicurativa obbligatoria, secondo il legislatore, uno strumento idoneo a garantire i due protagonisti del rapporto (contratto).
E' probabile che tale obbligo possa scatenare un aumento di contenziosi per responsabilità professionali ad ogni minima insoddisfazione del cliente, incrementando i costi e i tempi della Giustizia civile.

venerdì 8 luglio 2011

10 suggerimenti per la Sicurezza del Paziente


La Sicurezza del Paziente nei Servizi sanitari
 viene intesa come: “Dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria, che garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i pazienti, la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti” (Glossario del Ministero della Salute - http://www.ministerosalute.it– 2006).
La Sicurezza è uno dei fattori determinanti la qualità delle cure e pertanto è uno degli obiettivi prioritari che il Servizio Sanitario Nazionale si pone. Lo sviluppo di interventi efficaci èstrettamente correlato alla comprensione delle criticità dell’organizzazione e dei limiti individuali, richiedendo una cultura diffusa che consenta di superare le barriere per la attuazione di misure organizzative e di comportamenti volti a promuovere l’analisi degli eventi avversi ed a raccogliere gli insegnamenti che da questi possono derivare.
La sicurezza si colloca nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità e poiché dipende dall’interazioni delle molteplici componenti che agiscono nel sistema, deve essere affrontata attraverso l’adozione di pratiche di governo clinico che consente di porre al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini, valorizzando nel contempo il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità. ( tratto da: Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari)
Pertanto, ecco  10 suggerimenti fondamentali per la Sicurezza dei Pazienti nelle nostre unità operative ma anche 10 regole preziose per offrire un'assistenza ottimale che contemporaneamente limita le problematiche medico-legali e riduce drasticamente i contenziosi.
Curare le mani
E' indispensabile per evitare le infezioni (Organizzazione Mondiale Sanità-OMS, campagna 2006). Vanno lavate sempre e comunque prima di ogni contatto con il paziente, anche quando si portano i guanti» I monili vanno tolti, così come le unghie artificiali.
Conoscere il paziente
Presentarsi ai nuovi pazienti ed accertarsi della loro identità. Verificare sempre e comunque l'identità del paziente in caso di intervento chirurgico, trasfusioni, prestazioni invasive». Talvolta il paziente sottovaluta alcuni aspetti rilevanti per la salute e non li comunica, per cui, quando possibile, fargli compilare questionari per la raccolta di informazioni sulla sua storia di salute e la situazione attuale. In particolare, chiedere al paziente di fornire tutta la documentazione sanitaria ed informazioni su:
• abitudini ed allergie (a farmaci, cibi, tessuti, metalli..)
• farmaci, preparati omeopatici e di erboristeria assunti
• parenti autorizzati a ricevere informazioni, anche in casi estremi
• stato di gravidanza (in radiologia).
Particolare attenzione va dedicata alla conoscenza ed alla valutazione del paziente, dei suoi bisogni, delle sue condizioni e caratteristiche. Nel caso di dubbio, verificare con un colloquio il rischio di suicidio (consultare l'apposita Raccomandazione ministeriale). Se servisse, chiedere la presenza di un Interprete o mediatore culturale. Istruire il paziente sia durante la degenza in ospedale che in assistenza domiciliare sull'abbigliamento idoneo per evitare le cadute (pantofole, assenza di cinture) e sui contenitori adeguati in cui riporre le protesi nonché sul comportamenti da adottare per non incorrere in rischi.
Preparare con cura l'intervento chirurgico
Verificare con il paziente l'area di intervento e contrassegnarla. Istruire il paziente sui comportamenti da assumere prima e dopo l'intervento. Utilizzare una check list per contare le pinze, le garze e gli altri strumenti prima e dopo l'intervento. Consultare a tale proposito le specifiche Raccomandazioni ministeriali.
Collaborare e supervisionare
Assicurare che le fasi di scambio ed interconnessione tra operatori e con le altre Unità Operative siano svolte con attenzione, senza Interruzioni. Promuo­vere la «operazione tra tutti coloro che intervengono sul paziente, Supervisio­nare l'operato degli operatori e degli studenti affidati, nonché dei volontari, dei familiari e dei pazienti. Per assicurare sinergia tra operatori nella prassi assi­stenziale, è utile l'identificazione condivisa di profili assistenziali, con l'ausilio di linee guida e protocolli.
Curare la comunicazione tra gli operatori
Limitare gli ordini verbali all'indispensabile, e comunque verificare sempre la ricezione delle informazioni trasmesse. Accertare la chiarezza di quanto scritto a mano. Scambiare informazioni e consegne verificando la comprensione, inclusa la corretta identità del paziente. Compilare con accuratezza la cartella clinica e gli altri strumenti informativi (il più possibile pre-codlfìcati).
Prendersi cura di se stessi
L'abitudine rispetto a certe azioni può indurre ad effettuare errori per disatten­zione, cosi come le Interruzioni, la noia, la rabbia, l'ansia, la paura, la fretta, la fatica, che vanno quindi riconosciuti ed affrontati con opportune strategie. Uti­lizzare camici e divise nei luoghi e secondo le modalità appropriati.
Verificare le condizioni dell'ambiente in cui si opera
Verificare l'eventuale presenza, nell'ambiente, di possibili barriere e condizioni di rischio (ad esempio, posizione delle luci notturne per gli spostamenti del pazienti, pavimenti scivolosi)* Controllare la presenza ed il funzionamento delle apparecchiature e l'effettuazione della manutenzione. Accertare la idoneità dei dispositivi sanitari in uso. Assicurarsi dell'attivazione del sistemi d'allarme,
Istruire i familiari ed i volontari
Accertare la conoscenza, da parte dei familiari e dei volontari, delle istruzioni per l'assistenza al proprio caro e delle misure da adottare per prevenire even­tuali rischi.
Segnalare eventi evitati ed eventi avversi
Collaborare alle attività di promozione della sicurezza. Per migliorare la sicu­rezza ed adottare idonee misure, è utile apprendere dall'esperienza. E' estre­mamente importante, quindi, analizzare gli eventi accaduti, identificando le cause e gli ambiti su cui intervenire. A tal fine, è essenziale segnalare (utilizzando gli appositi moduli) gli eventi evitati (quasi eventi) e gli eventi avversi, nonché partecipare agli audit e collaborare alle indagini sugli eventi accaduti.
Occuparsi della propria formazione
Mantenersi aggiornati partecipando ad iniziative formative. Consultare i siti e la documentazione proposti dagli Ordini, dal Collegi e dalle Associazioni pro­fessionali, dalle Società scientifiche. Sono disponibili, inoltre, strumenti e materiali specifici sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Condividere i materiali e le conoscenze con gli altri membri della équipe e gli studenti.

mercoledì 25 maggio 2011

Linee guida sugli stati vegetativi e stato di minima coscienza

L’accordo nella Conferenza Unificata,  fra ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

Cosa prevede il documento:

- La realizzazione di un sistema integrato ospedale-territorio per costruire un percorso di "dimissione protetta" riducendo al minimo, per quanto consentito dalle condizioni cliniche del paziente, la permanenza nelle UU.OO. intensive di rianimazione.
- L’agevolazione al trasferimento il più immediato possibile in ambienti adeguati a fornire ai pazienti un'assistenza più attenta agli aspetti funzionali e riabilitativi e al benessere delle loro famiglie.

La fase acuta prevede la riduzione, quanto più possibile,della permanenza nelle UU.OO. intensive di rianimazione e che il paziente sia collocato al più presto in ambienti sub-intensivi dove possa essere affidato a "professionisti particolarmente esperti nel settore delle gravi cerebro lesioni acquisite".
La fase post-acuta prevede delle Unità dedicate alla neuro-riabilitazione intensiva con il collegamento in rete con gli altri servizi di riabilitazione sia a breve che a lungo termine.
La condizioni di stabilità clinica prevede sia soluzioni di assistenza domiciliare integrata che soluzioni di assistenza residenziale anche in strutture extraospedaliere per ricoveri momentanei detti"di sollievo" per le famiglie impegnate nell'assistenza domiciliare del familiare.
Queste decisioni devono tenere conto della scelta migliore per il paziente, che potrà cambiare in funzione dei possibili mutamenti delle condizioni cliniche e per nuove esigenze della famiglia.

Le Linee Guida prodotte:

-                    Serviranno per definire i Percorsi dei pazienti: dal tipo di assistenza erogata e la relativa organizzazione in tutte le fasi cliniche (iperacuta , critica e post-acuta), fino alla stabilità e al possibile rientro a domicilio del paziente
-                    Dovranno essere seguite da ciascuna Regione, trasferite successivamente nella Carta dei Servizi e comunicati con chiarezza alle famiglia, in modo da accompagnarle e supportarle durante tutte le fasi dell'assistenza e presa in carico del paziente

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle modalità di passaggio da una fase all'altra e nelle modalità di dimissione protetta in modo da evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di "abbandono" delle famiglie.
Dovranno essere previste inoltre "adeguate forme di consultazione con le associazioni dei familiari" e il "monitoraggio della qualità dell'assistenza erogata".

venerdì 13 maggio 2011

Pubblicato il decreto su lavori usuranti e accesso al pensionamento anticipato (D.Lgs. 67/2011)

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 108 dell’11 maggio si è concluso l’iter del decreto legislativo che regola l'accesso al pensionamento anticipato per lavoratori con mansioni particolarmente faticose (D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67); 
Si tratta di una prima attuazione delle numerose deleghe contenute nel cosiddetto collegato lavoro (L. 183/2010), in questo caso quella riportata all'articolo 1 e che doveva essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della citata legge.
Il provvedimento individua come usuranti, fra gli altri, i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell'amianto (già presenti nel precedente decreto sui lavori usuranti, il cosiddetto decreto Salvi del 1999); a questi si aggiungono quanti eseguono lavori notturni (almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009), gli addetti alla cosiddetta linea catena (la catena di montaggio) e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai 9 posti (conducenti di autobus, pullman turistici ecc.).
Il pensionamento anticipato è previsto che chi ha svolto attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10, nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017; dal 2018 occorrerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa.
Dal 2013, quando le nuove disposizioni andranno a regime, i lavoratori individuati dal decreto potranno andare in pensione con un'età anagrafica inferiore di 3 anni rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori (oppure tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un'età anagrafica minima di 58 anni). Fino alla data del 2013 l’anticipo per l'accesso alla pensione varierà da 1 a 3 anni.

martedì 3 maggio 2011

Sospetto di Abuso sessuale nei bambini prepuberi

È disponibile on line il volume "L'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata" realizzato dal Gruppo di lavoro per l'abuso e il maltrattamento dell'infanzia, coordinato da Maria Rosa Giolito dell'Azienda sanitaria locale "TO 2"  che ha coinvolto Professionisti italiani afferenti all’area ginecologica, medico-legale e pediatrica.
La Guida colma la carenza di una specifica formazione universitaria attraverso la definizione di un metodo rigoroso nella ricerca, raccolta e documentazione degli elementi utili a rilevare l’abuso sessuale dei minori. Il suo utilizzo aiuta sia il medico che deve affrontare per la prima volta una situazione di sospetto abuso sessuale, sia gli operatori più esperti che in essa possono trovare un sintetico compendio di tutti gli elementi necessari per una corretta semeiotica.
La pubblicazione è rivolta ai Professionisti che in qualche modo assistono i bambini e offre un percorso diagnostico, un modello di cartella clinica e refertazione, e una trattazione della segnalazione all'autorità giudiziaria per un corretto approccio ai minori con sospetto di abuso sessuale.


dott. G.Martorana
Infermiere Forense

giovedì 7 aprile 2011

Obbigo di Mediazione anche per i contenziosi tra i Cittadini e la Sanità

Il 21 marzo è entrata in vigore la legge che rende obbligatori i tentativi di Mediazione nella giustizia civile.
Pertanto, in presenza di una lite, i cittadini dovranno cercare di risolverla facendo ricorso a un soggetto mediatore "autorizzato" dal ministero della Giustizia e solo in assenza di accordo potrà rivolgersi al giudice ordinario.
Una riforma che cambia radicalmente (in modo negativo) il volto della giustizia civile e che delega a organismi pubblici e privati, con mediatori con appena 50 ore di formazione e, spesso, senza alcuna conoscenza del diritto e delle leggi del nostro Paese, la soluzione di controversie come quella della colpa medica e/o infermieristica. Lascia perplessi il fatto che possono diventare conciliatori tutti i laureati iscritti a un collegio o a un ordine professionale solo dopo aver seguito un corso di formazione 'ad hoc' di appena 50 ore.
Il paziente che presumibilmente ha subito nocumento in ospedale e intende fare causa all'Azienda o alla ASP interessata, dovrà obbligatoriamente cercare di avere giustizia passando prima per il tentativo di conciliazione.
Così un Infermiere, un Medico accusato di negligenza, si troverà a dover discutere di una mediazione proposta da chi probabilmente non ha alcuna conoscenza nel campo della responsabilità sanitaria.
Se il professionista non dovesse accettare la proposta, si troverà trascinato davanti al giudice, con il pregiudizio di aver respinto una mediazione e con il possibile onere delle spese.
Nel caso in cui le parti si presentassero davanti al giudice senza essere prima passate per il tentativo di mediazione, sarà il magistrato stesso ad assegnare alle parti l'obbligo di presentare la domanda di conciliazione entro 15 giorni.
La preoccupazione per questa nuova procedura, che sembra un meccanismo approssimativo, riguarda la vita dei cittadini e il diritto alla salute, ma anche il lavoro degli Infermieri e la tutela della loro serenità professionale, nonché la tenuta dei nostri stessi servizi assistenziali
Dello stesso parere è il Sindacato dei Medici Italiani SMI che esprime una profonda preoccupazione.
Nessuna posizione ancora da parte delle Associazioni infermieristiche (cosa aspettano?).
La norma per la mediazione obbligatoria, tocca il principio di eguaglianza dei cittadini, inibendo, o differendo, il diritto di accesso alla giustizia, senza la dovuta prudenza del rispetto delle regole costituzionali e delle norme di diritto internazionale. Infatti l’Art. 24 della Costituzione al comma 1 recita che “Tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”; l'Art. 25 garantisce quale diritto inviolabile, che “Nessuno può essere distolto da giudice naturale precostituito per legge”; mentre l’Art. 102 fissa il divieto di costituire giudici speciali o straordinari al di fuori degli organi giudiziari ordinari, se non come sezioni specializzate degli stessi.
La stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’Art. 6 riconosce come inviolabile il diritto dell’individuo a ricorrere ai tribunali, vietando espressamente di designare procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie in sostituzione delle procedure giudiziarie.
Il nuovo sistema, a mio parere, non faciliterà l'accordo tra le parti e porterà ad un incremento del contenzioso. Infatti, prevedendo una strada relativamente più semplice - (la concilazione deve essere espletato entro 4 mesi dalla domanda con un costo di 40€, mentre le spese per la mediazione seguono un'apposita tabella ministeriale) - rispetto a quella dei tribunali ne riduce le spese e i tempi lunghissimi della giustizia civile (in Italia molto critica), ma aumenta le spese sostenute dai Professionisti dei costi assicurativi e le spese sostenute dai Cittadini che vedono in ciò il "miraggio rapido" di un presunto risarcimento.
In Sanità, il grosso del contenzioso sui presunti errori medici, riguarda denunce per diagnosi sbagliate e farmaci somministrati in modo non adeguato. Aggiungiamoci a questo tutte le responsabilità legate all'assistenza, e il calcolo è prevedibile. Il fenomeno è nettamente in crescita.
Il secondo rapporto della Medmal Claims Italia, realizzato dalla società di brokeraggio Marsh su un campione di 74 ospedali pubblici, rivela che se nel 2004 la media delle richieste di risarcimento danni era di 50 casi l'anno, nel 2009 si è passati a circa 65 per singolo ospedale (+30%) con un aumento consistente negli ospedali del Centro, dove si è passati da 58 denunce a 85 l'anno per ospedale.

Per ulteriori approfondimenti          http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_5_2.wp



Dott. G.Martorana
Infermiere Forense

giovedì 17 marzo 2011

Educare alla Salute, una nuova sfida per l’Infermiere

La legge 251/2000  che ha istituito la dirigenza infermieristica e la laurea specialistica, contiene norme inerenti anche all'esercizio professionale. Al primo comma dell'art. 1 si legge testualmente che "Gli operatori delle professioni sanitarie, dell'area delle scienze infermieristiche e della professione ostetrica, svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, dagli specifici codici deontologici, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza".
La legge 42/1999 ha posto alla base dell'esercizio professionale tre criteri guida ben precisi e un limite dai contorni meno precisi. L'Infermiere deve agire in base ai dettami del profilo professionale, (ex DM 14 settembre 1994, 739), al contenuto degli ordinamenti didattici di base (la formazione universitaria) e post base (Corsi, Master, e Specializzazioni) e del Codice Deontologico. Il limite posto dalla legge stessa è dato dalle "competenze previste per la professione medica", quindi dall'"atto medico" (certificazione, diagnosi e prescrizione diagnostico -terapeutica e riabilitativa).
L'Articolo 2 del Codice deontologico 2009, recita che "L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale (prestazioni per l'esecuzione delle quali è richiesta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, tenuti dalle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato) tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa."
Sebbene ogni elemento sia strettamente congiunto e funzionale all'altro, oggi le scienze infermieristiche possiedono elevate competenze "Tecniche", "Relazionali" e  vocatamente Educative apportando in ambito sanitario, importanti contributi scientifico-assistenziali che attenzionano particolarmente le strategie educative. L'infermieristica presenta numerose occasioni "educative" in tantissimi ambiti assistenziali.
In ambito di Pronto Soccorso, per esempio,  la natura stessa del rapporto con l'assistito, che nella maggior parte dei casi si esaurisce nel giro di minuti/ore e può risolversi con una dimissione, rende spesso necessarie azioni educative di "ausilio terapeutico" in ambito preventivo e in ambito sanitario.
Il Primo Soccorso, e quindi anche tutta la formazione correlata, (BLS e BLS-D), è un altro esempio di intervento formativo in ambito di "educazione sanitaria" e di "educazione terapeutica": da un lato, infatti, si prefigge di insegnare a riconoscere prontamente le condizioni di pericolo per la vita di una persona, come la perdita di coscienza, l'assenza di respiro e l'assenza di circolo, dall'altro punta all'acquisizione di schemi comportamentali in grado di sostenere le funzioni vitali compromesse, con le corrette manovre di primo intervento, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso e quindi dei sanitari.
All'Articolo 13 del Codice deontologico 2009, "L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza (conoscenza, formazione, esperienza, abilità, motivazioni, etc) e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Con la promulgazione della legge del 3 aprile 2001, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001), si è concretizzata la possibilità di cambiare drasticamente l'emergenza sanitaria territoriale ed i risultati ottenibili, in termini di sopravvivenza. Al primo comma dell'articolo 1, la legge infatti recita: "È consentito l'uso del DAE in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di RCP". Per la prima volta, una legge dello Stato italiano consente al personale infermieristico e, soprattutto, a figure non sanitarie (dette "laici first responders") di applicare l'importante provvedimento della defibrillazione, considerato finora atto "esclusivamente" medico.
Il momento "educativo" dell'infermieristica è parte integrante nell' "azione formativa assistenziale" di ogni Infermiere che si esplica al letto del malato, in ambulatorio, in corsia, in un centro di salute o in comunità, e  impegna quotidianamente i Professionisti. Questo, diventa evidente quando l'Infermiere avoca la funzione di docente/formatore.
Il risultato finale sarà positivo per chi ascolta e per chi ha voglia d'imparare dalla "evidenza",  rendendo onore a questo nuovo e coinvolgente modo di essere Infermieri.
--  Dott. G.Martorana Infermiere Forense