venerdì 26 aprile 2013

Infermiere a tempo determinato per sostituzioni temporanee

Avviso per concorso pubblico a tempo determinato per Infermieri presso l'Ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. Per ulteriori informazioni premere il link.

Concorso

lunedì 15 aprile 2013

Eventi sentinella, il nuovo Rapporto del ministero

Il documento raccoglie le segnalazioni di eventi avversi che hanno coinvolto i pazienti fino alla fine del 2011. Il più frequente è la morte o il danno a seguito di una caduta. Tra le principali criticità c’è l’inefficace comunicazione tra gli operatori e tra questi e il paziente.
Tra settembre 2005 e la fine del 2011 le strutture del Servizio sanitario nazionale hanno inviato 1.723 segnalazioni di eventi sentinella. È questo l’ultimo dato aggiornato dal Rapporto pubblicato dal ministero della Salute sul finire dello scorso marzo.
Giova ricordare che per “evento sentinella” si intende «un evento avverso, particolarmente grave, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario». Il verificarsi di un solo caso, precisa il ministero, è «condizione sufficiente per dare luogo a un’indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da parte dell’organizzazione» della struttura in cui l’evento è accaduto.
Sulle 1.723 segnalazioni, precisa il Rapporto (curato dal Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale del ministero), sono state 1.442 quelle validate.
Quali. L’evento più segnalato è la “morte o grave danno per caduta del paziente”, con 321 segnalazioni (pari al 22.26% del totale), che ha scavalcato il “suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale” (226 segnalazioni, pari al 15,67%) che nel precedente Rapporto (fino al 31 dicembre 2010) era appunto la prima causa segnalata di evento sentinella. Al terzo posto figura la voce “ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente” (ad esempio, per infezioni correlate alla pratica assistenziale o in seguito all’utilizzo di dispositivi ed apparecchiature oppure per ritardo o errore di diagnosi) con 207 segnalazioni, pari al 14,36% sul totale.
Cosa. L’esito più frequente dell’evento segnalato è stato la morte del paziente: 530 casi, pari al 36,8% del totale. Se si esclude la voce “altro” (312 casi, pari al 21,6%), la conseguenza più frequentemente verificatasi è stato un trauma grave, con 207 casi (14,4%) e, a seguire, un reintervento chirurgico in 149 casi (il 10,3%).
Dove. Per quanto riguarda il luogo dove è avvenuto l’evento, le segnalazioni indicano più frequentemente il reparto di degenza: 554, cioè il 38,4% del totale. Altre 282 segnalazioni (19,6%) indicano la sala operatoria. L’area assistenziale dove più spesso si sono verificati gli eventi segnalati sono la Medicina generale (187, pari al 13%), seguita da Ostetricia e ginecologia (162, pari all’11,2%) e dalla Chirurgia generale (158; 11%); per 169 eventi (11,7%) questa indicazione non è stata data.
Perché. I fattori più frequentemente indicati (754) sono stati quelli raccolti sotto la voce “Cause e fattori legati alle tecnologie sanitarie, farmaci, linee-guida e barriere”, seguiti da “Cause e fattori legati alla comunicazione” (544), “Cause e fattori umani” (448) e “Cause e fattori ambientali” (250). Il totale supera il numero delle segnalazioni poiché, per ogni evento, i fattori determinanti possono essere più di uno.
Le conclusioni. Dall’analisi delle schede di segnalazione e dei fattori contribuenti, sottolinea il Rapporto, emerge «l’estrema criticità di una comunicazione interpersonale che risulta spesso inefficace sia tra gli operatori che tra operatori e pazienti». Perciò, raccomanda il documento, sarebbe opportuno adottare iniziative per migliorare i «processi di comunicazione per la sicurezza e la qualità delle cure». In questa prospettiva, aggiunge, il ministero ha tra l’altro pubblicato sul proprio portale le Linee guida per la comunicazione e gestione dell’evento avverso e sono attualmente disponibili 14 raccomandazioni elaborate sulla base delle criticità emerse e delle migliori esperienze nazionali e internazionali.
Altra criticità emersa è, «nonostante i buoni risultati raggiunti», la sottosegnalazione degli eventi, «evidenziando che le motivazioni culturali e organizzative alla base del fenomeno sono ancora forti e diffuse».

sabato 13 aprile 2013

Radiazione dall'albo in seguito a procedimento disciplinare

Pubblicato il 12/04/2013 da Sergio Fucci

Un medico, sanzionato con la radiazione dall’albo in sede disciplinare, ricorre in cassazione assumendo, tra l’altro, che l’azione disciplinare si è prescritta e che, comunque, la sanzione inflittagli non è stata correttamente irrogata.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile. con sentenza n. 4375/13, depositata il 21/02/2013, respinge l’eccezione di prescrizione in quanto il termine di prescrizione del procedimento disciplinare è stato interrotto dall’avvio del procedimento penale nei confronti dell’incolpato ed è ripreso a decorrere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, ma annulla comunque la sentenza impugnata perché la sanzione della radiazione non può essere irrogata automaticamente in conseguenza di una condanna penale.
Afferma, sul punto, la Suprema Corte che la sentenza penale emessa a seguito del cosiddetto patteggiamento vincola il giudice disciplinare solo in relazione alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità del sanitario, mentre compete comunque al giudice disciplinare la delibazione della congruità della sanzione disciplinare da irrogare nel caso di specie alla luce dell’illecito accertato.
Da quanto precede consegue la disapplicazione della norma amministrativa di cui all’art. 42 del DPR n. 221 del 1950 che prevede l’istituto della radiazione di diritto dall’albo del sanitario che ha commesso i gravi reati ivi indicati venendo poi condannato in sede penale.
Questo istituto, ingiustamente applicato in sede disciplinare, è infatti illegittimo perché lede il principio di proporzione, in base al quale occorre sempre adeguare la sanzione disciplinare al caso concreto e cioè al tipo di comportamento costituente illecito disciplinare contestato all’incolpato.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata e gli atti sono stati trasmessi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per un riesame della vicenda alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte.

venerdì 12 aprile 2013

Scarico delle sostanze stupefacenti in pronto soccorso

Pubblicato il 12/04/2013 da Sergio Fucci
Il dirigente medico responsabile del pronto soccorso di un ospedale viene ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 60 e 68 DPR 309/1990 e condannato dal Tribunale al pagamento della somma di 1.200,00 euro a titolo di ammenda per non avere ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope in quanto nel corso di una ispezione compiuta dai Carabinieri del NAS era stata accertata la presenza nel reparto di n. 18 fiale di morfina cloridrato a fronte delle 17 riscontrate in giacenza contabile.
Il sanitario ricorre, quindi, in cassazione e la Suprema Corte, pur affermando che il dirigente medico preposto all’unità operativa è il responsabile dell’effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti, annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione su una circostanza essenziale per la configurazione del reato in oggetto.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 8058/13, depositata il 20/02/13, ritiene, infatti, che la normativa sulla corretta tenuta di questi registri di carico e scarico prevede un termine di tolleranza di 24 ore per procedere alla registrazione della movimentazione dei farmaci in questione e che, quindi, per dichiarare sussistente la responsabilità del sanitario imputato è necessario che venga dimostrata che la movimentazione non registrata sia avvenuta oltre il suddetto termine.
Aggiunge la Suprema Corte che, considerato che nel caso di specie è stata riscontrata una divergenza minima tra la morfina in giacenza e quella registrata (appena una fiala di sostanza), il giudice avrebbe dovuto dare conto della omessa registrazione oltre la scadenza del termine di tolleranza concesso dalla normativa, accertando quindi la data dell’ultima movimentazione, non potendosi escludere che l’aggiunta dell’unica fiale rispetto al quantitativo riportato nell’apposito registro possa essere avvenuta proprio il giorno dell’ispezione dei Carabinieri del NAS o, comunque, entro le 24 ore precedenti.
Gli atti, pertanto, sono stati trasmessi di nuovo al competente Tribunale per un riesame più approfondito della vicenda.
Appare opportuno sottolineare che il reato di cui si discute prevede a titolo di sanzione l’arresto fino a due anni in via alternativa al pagamento di un’ammenda ed ha la finalità di rendere operativo ed efficace il sistema di controllo del movimento dei farmaci contenenti sostanze ad effetto stupefacente. http://www.cgems.eu/newsletter/article/292

venerdì 5 aprile 2013

Triage: Pieno riconoscimento della professionalità infermieristica. Strumento indispensabile nell'emergenza.

Il triage è "un processo dinamico, volto a garantire che i pazienti ricevano il livello e la qualità di cura più appropriate alle loro necessità, in relazione alla migliore utilizzazione possibile delle risorse disponibili (o destinabili). E' il Documento del Ministero della Salute Raccomandazione n. 15, Febbraio 2013 che porta il titolo "Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso" che riconosce formalmente (finalmente) l'importanza strategica del TRIAGE  e la Professionalità infermieristica in tutti gli ambiti dell'emergenza: "
  • il triage telefonico, svolto dalla Centrale operativa 118 in base ad un'intervista strutturata;
  • il triage sul posto, svolto sul luogo dell’evento dall’èquipe dei mezzi di soccorso;
  • il triage di Pronto soccorso, svolto all’interno di una struttura sanitaria da personale infermieristico"
sottolineando che "L’errata attribuzione del codice triage può determinare evento sentinella che richiede la messa in atto di misure di prevenzione e protezione".
L'attenzione posta dalle Raccomandazioni riguarda: la presenza di protocolli/procedure; l'identificazione corretta del paziente; la rivalutazione del paziente in attesa; la formazione del Personale triagista; l'attenzione alle criticità in ambito logistico/strutturale.L'intero Processo di Triage dovrà essere continuamente monitorato, aggiornato e rimodulato, sulla base delle singole specificità di ciascuna Azienda.