sabato 7 luglio 2012

Errato posizionamento del sondino nasogastrico: Responsabilità dell'infermiere!

Un Infermiere viene tratto a giudizio per rispondere di omicidio colposo in danno di una anziana paziente ricoverata in ospedale per un episodio ischemico cerebrale perché, nonostante si fossero già presentati problemi nell’inserimento di altro sondino, non effettuava una fibrolaringoscopia (o non si accertava del corretto posizionamento in epigastrio -nota IF-) e posizionava erroneamente il nuovo sondino (necessario per l’alimentazione) invadendo la trachea, così provocando una insufficienza respiratoria acuta da polmonite "ab ingestis" causa del successivo decesso dell’interessata avvenuto oltre quattro mesi dopo l’erronea condotta.
L’imputato viene condannato in primo grado alla pena di nove mesi di reclusione (ridotta a sette mesi in appello), oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile (l’ospedale in cui lavorava l’infermiere), in favore della costituita parte civile.
L’infermiere ricorre in cassazione e la Suprema Corte, con la sentenza penale n. 2628/2012, depositata il 28/05/12, ha annullato la sentenza d’appello essendosi prescritto il delitto di omicidio colposo, ma ha confermato le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno.
La Cassazione, infatti, ha ritenuto che dalle argomentazioni svolte dai giudici di merito, erano emersi elementi attestanti la condotta colposa dell’imputato e l’esistenza del nesso di causalità tra tale condotta e l’exitus della paziente.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il consulente del P.M. aveva ricostruito in modo esaustivo l’errata manovra eseguita dall’imputato nella collocazione del sondino naso gastrico nella trachea dell’anziana paziente anziché nello stomaco e la conseguente lesione bronchiale provocata.
Anche il nesso di causalità, secondo i giudici della cassazione, è stato ricostruito in modo credibile sul piano razionale alla luce del comportamento errato tenuto dall’imputato nella fattispecie.
La Corte d’Appello, in effetti, aveva evidenziato non solo l’errato posizionamento del sondino, ma anche il non corretto successivo controllo sul suo posizionamento che, se ben eseguito, avrebbe permesso il sollecito riconoscimento dell’errore commesso che certamente aveva avuto un ruolo concausale nel decesso dell’ammalata.
 
fonte: C.G. Edizioni Medico Scientifiche http://www.cgems.eu/newsletter/article/200
Pubblicato il 04/07/2012 da Sergio Fucci

martedì 3 luglio 2012

La documentazione infermieristica ha valore fiscale


Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con una circolare del 1° giugno, che, ai fini fiscali, sono detraibili tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle Figure professionali di cui al DM Salute del 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.

"Tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle Figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal Professionista sanitario, dovrà risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa".

La nuova impostazione dell'Agenzia delle Entrate ribalta una precedente circolare del luglio 2010 che, al contrario, sottoponeva la detraibilità delle prestazioni sanitarie alla presenza di una prescrizione medica.
Fonte IPASVI 25/06/2012
 
Circolare Ag. Entrate 01/06/2012