mercoledì 14 dicembre 2011

Riforma delle pensioni, nota esplicativa ENPAPI

Sul sito della Federazione IPASVI un utile documento per tutti gli infermieri iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione.
E' una nota esplicativa della riforma contributiva e pensionistica deliberata da ENPAPI, di cui si è in attesa di ricevere l’approvazione definitiva da parte dei Ministeri vigilanti.
"La riforma dei contributi e delle prestazioni pensionistiche trae il proprio presupposto dall’entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 133 (cosiddetta legge “Lo Presti”), che, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, offre agli Enti la possibilità di incrementare, nei limiti del 5%, la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto.
ENPAPI, in questo senso, ha colto la nuova normativa come un’opportunità per individuare alcune soluzioni volte al miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni, prevedendo un’aliquota pari al 4%. Il differenziale tra l’attuale misura e quella nuova, in ossequio alle disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata, è attribuito ai montanti dei singoli iscritti. Accanto a tale aumento, si è voluto operare anche sul piano di quella soggettiva, prevedendone un aumento graduale, dall’attuale 10% fino al 16% del reddito netto, con un aumento delle aliquote progressivo, che parte da un aumento più consistente, del 2% nel primo anno di applicazione della nuova normativa, seguito da aumenti del 1% nell’arco di cinque anni.
A corredo dell’aumento delle aliquote, è prevista una crescita, sempre progressivamente in cinque anni, della contribuzione minima soggettiva fino a complessivi € 1.600,00. La riduzione del contributo soggettivo minimo, già prevista nell’attuale regolamentazione, è estesa agli iscritti fino all’età di trenta anni, oltre che ai Professionisti titolari di Partita IVA, per i primi quattro anni di iscrizione. L’esonero dal contributo soggettivo minimo, già previsto nell’attuale regolamentazione, è esteso ai Professionisti i titolari di altro trattamento pensionistico.
Viene sostanzialmente confermata, di fatto, la misura della contribuzione minima integrativa, fissata in € 150,00, rispetto alla misura attuale, pari ad € 120,00.
Con questa articolazione degli obblighi contributivi, il tasso di sostituzione, inteso come rapporto tra il primo reddito da pensione e l’ultimo reddito professionale, si raddoppia, passando dall’attuale 30% ad oltre il 60%; considerando anche l’aumento del trattamento pensionistico in valore assoluto, si realizza un notevole miglioramento della condizione di vita post professionale.
Si è cercato, poi, di prevedere ulteriori misure, con la medesima finalità di incrementare il livello dei montanti contributivi: la previsione di una sorta di “riscatto” facoltativo, in modo da consentire, a chi vi fosse interessato, l’adeguamento al nuovo regime delle annualità già versate; la possibilità di restituire i montanti contributivi agli iscritti già titolari di altro trattamento pensionistico di importo superiore all’assegno sociale maggiorato del trenta percento, anche laddove abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia; la destinazione ai montanti contributivi del differenziale (totale o parziale) tra i rendimenti ottenuti dal portafoglio investito ed il tasso di rivalutazione da riconoscere ai montanti stessi.
Dal lato dei trattamenti pensionistici, i coefficienti di trasformazione sono stati estesi fino all’età di ottanta anni, con la conseguente modifica della decorrenza del trattamento a partire dal primo gennaio del mese successivo a quello di presentazione dalla domanda. Al Professionista, in questo modo, potrà essere applicato, nel caso in cui voglia proseguire l’attività professionale al di là del sessantacinquesimo anno di età, il coefficiente di trasformazione corrispondente alla sua età effettiva, con un ulteriore e significativo miglioramento dei tassi di sostituzione".

domenica 11 dicembre 2011

Igiene delle MANI per la prevenzione delle infezioni

Se è vero che le Infezioni Ospedaliere possono essere ridotte del 30% soltanto con una corretta pratica di lavaggio delle mani, è altrettanto vero che noi Professionisti non abbiamo nessuna scusa per non farlo. E' un dovere etico e deontologico che non solo evita responsabilità civili e penali ma proietta l'Assistenza verso l'eccellenza!
L'IPASVI sostiene e diffonde questa iniziativa affinchè TUTTI possano prenderne coscienza.
SOSTIENI ANCHE TU questa iniziativa per diffondere il corretto LAVAGGIO DELLE MANI ! Il Tuo contributo è importante !
DIFFONDIAMO CULTURA! NO GERMI!
"...La colonizzazione della pelle da parte di microbi potenzialmente dannosi può aversi durante l’assistenza sanitaria, per contatto con altri malati, con il medico o l’infermiere, oppure con superfici e oggetti contaminati. L’insieme di queste occasioni di contatto e contagio viene nell’insieme classificato come infezioni correlate alla pratica assistenziale (ICPA). L’igiene delle mani è una delle pratiche più importanti per prevenire e controllare le infezioni correlate alla pratica assistenziale e uno degli aspetti che lascia increduli è il fatto che spesso sono le nostre mani il veicolo per la trasmissione dei germi...."
Sul sito IPASVI un'ampia dissertazione sull'argomento (link sotto).

giovedì 8 dicembre 2011

“Linee guida” e Omissione di soccorso: Il Medico del "118"

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi per determinare i limiti, a rilevanza penale, del reato di Omissione di soccorso, di cui all’art. 3281 del c.p.
E' un delitto commesso da un pubblico ufficiale consistente nella violazione di un obbligo di soccorso regolamentato dalla legge al fine di tutelare la incolumità di un soggetto che, nel caso in questione, per motivi di salute si trova esposto ad un pericolo rappresentato dalla sua incolumità.
“L'articolo 328 c.p., delinea una fattispecie penale volta ad assicurare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, imponendo ai pubblici funzionari di assolvere, con scrupolo e tempestivita', ai doveri inerenti alla loro attivita' funzionale al fine di prevenire situazioni di pericolo in materia di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita'.”, è quanto affermato dalla Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 dicembre 2008, n. 48379.
Per ulteriori approfondimenti...

 Cassazione, sez. VI Pen., n. 34402 del 21 settembre 2011)


mercoledì 7 dicembre 2011

Monti sopprime la causa di servizio nel pubblico impiego

L'art. 6 del decreto Monti, compie una rivoluzione: l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Erano istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata; l’equo indennizzo risaliva al 1957 e avevano prodotto una mole imponente di contenzioso, e giurisprudenza, amministrativa e contabile.
Lo scopo è di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il legislatore ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare.
Il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata in quanto non spetta a tutti i lavoratori (come i secondi) ma solo a quelli che siano applicati a determinati macchinari oppure a determinate attività, ritenute in via generale pericolose dal legislatore (art. 1 dPR 1124/1965).
I lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall’assicurazione obbligatoria (art. 9) e quindi si ha la perdita radicale di copertura a favore degli altri lavoratori pubblici.
L’equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 dPR n. 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d’invalidità: infatti quest’ultima copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).
La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art. 10), mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico. Svanisce così, sempre più, il miragio del "posto pubblico".
Per ulteriori approfondimenti: eliminazione equo indennizzo

giovedì 1 dicembre 2011

Diffamazione Professionale

Potrebbe costituire  reato di diffamazione se il medico  urla ad un Infermiere parole denigratorie
E' la sentenza n. 39768/2011 del  4/11/2011 - Corte di Cassazione - V, Penale. 
Infatti in tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della reputazione altrui,  ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.
La sentenza mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione art. 595 c.p. - anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi.