mercoledì 25 maggio 2011

Linee guida sugli stati vegetativi e stato di minima coscienza

L’accordo nella Conferenza Unificata,  fra ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

Cosa prevede il documento:

- La realizzazione di un sistema integrato ospedale-territorio per costruire un percorso di "dimissione protetta" riducendo al minimo, per quanto consentito dalle condizioni cliniche del paziente, la permanenza nelle UU.OO. intensive di rianimazione.
- L’agevolazione al trasferimento il più immediato possibile in ambienti adeguati a fornire ai pazienti un'assistenza più attenta agli aspetti funzionali e riabilitativi e al benessere delle loro famiglie.

La fase acuta prevede la riduzione, quanto più possibile,della permanenza nelle UU.OO. intensive di rianimazione e che il paziente sia collocato al più presto in ambienti sub-intensivi dove possa essere affidato a "professionisti particolarmente esperti nel settore delle gravi cerebro lesioni acquisite".
La fase post-acuta prevede delle Unità dedicate alla neuro-riabilitazione intensiva con il collegamento in rete con gli altri servizi di riabilitazione sia a breve che a lungo termine.
La condizioni di stabilità clinica prevede sia soluzioni di assistenza domiciliare integrata che soluzioni di assistenza residenziale anche in strutture extraospedaliere per ricoveri momentanei detti"di sollievo" per le famiglie impegnate nell'assistenza domiciliare del familiare.
Queste decisioni devono tenere conto della scelta migliore per il paziente, che potrà cambiare in funzione dei possibili mutamenti delle condizioni cliniche e per nuove esigenze della famiglia.

Le Linee Guida prodotte:

-                    Serviranno per definire i Percorsi dei pazienti: dal tipo di assistenza erogata e la relativa organizzazione in tutte le fasi cliniche (iperacuta , critica e post-acuta), fino alla stabilità e al possibile rientro a domicilio del paziente
-                    Dovranno essere seguite da ciascuna Regione, trasferite successivamente nella Carta dei Servizi e comunicati con chiarezza alle famiglia, in modo da accompagnarle e supportarle durante tutte le fasi dell'assistenza e presa in carico del paziente

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle modalità di passaggio da una fase all'altra e nelle modalità di dimissione protetta in modo da evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di "abbandono" delle famiglie.
Dovranno essere previste inoltre "adeguate forme di consultazione con le associazioni dei familiari" e il "monitoraggio della qualità dell'assistenza erogata".

venerdì 13 maggio 2011

Pubblicato il decreto su lavori usuranti e accesso al pensionamento anticipato (D.Lgs. 67/2011)

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 108 dell’11 maggio si è concluso l’iter del decreto legislativo che regola l'accesso al pensionamento anticipato per lavoratori con mansioni particolarmente faticose (D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67); 
Si tratta di una prima attuazione delle numerose deleghe contenute nel cosiddetto collegato lavoro (L. 183/2010), in questo caso quella riportata all'articolo 1 e che doveva essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della citata legge.
Il provvedimento individua come usuranti, fra gli altri, i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell'amianto (già presenti nel precedente decreto sui lavori usuranti, il cosiddetto decreto Salvi del 1999); a questi si aggiungono quanti eseguono lavori notturni (almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009), gli addetti alla cosiddetta linea catena (la catena di montaggio) e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai 9 posti (conducenti di autobus, pullman turistici ecc.).
Il pensionamento anticipato è previsto che chi ha svolto attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10, nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017; dal 2018 occorrerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa.
Dal 2013, quando le nuove disposizioni andranno a regime, i lavoratori individuati dal decreto potranno andare in pensione con un'età anagrafica inferiore di 3 anni rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori (oppure tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un'età anagrafica minima di 58 anni). Fino alla data del 2013 l’anticipo per l'accesso alla pensione varierà da 1 a 3 anni.

martedì 3 maggio 2011

Sospetto di Abuso sessuale nei bambini prepuberi

È disponibile on line il volume "L'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata" realizzato dal Gruppo di lavoro per l'abuso e il maltrattamento dell'infanzia, coordinato da Maria Rosa Giolito dell'Azienda sanitaria locale "TO 2"  che ha coinvolto Professionisti italiani afferenti all’area ginecologica, medico-legale e pediatrica.
La Guida colma la carenza di una specifica formazione universitaria attraverso la definizione di un metodo rigoroso nella ricerca, raccolta e documentazione degli elementi utili a rilevare l’abuso sessuale dei minori. Il suo utilizzo aiuta sia il medico che deve affrontare per la prima volta una situazione di sospetto abuso sessuale, sia gli operatori più esperti che in essa possono trovare un sintetico compendio di tutti gli elementi necessari per una corretta semeiotica.
La pubblicazione è rivolta ai Professionisti che in qualche modo assistono i bambini e offre un percorso diagnostico, un modello di cartella clinica e refertazione, e una trattazione della segnalazione all'autorità giudiziaria per un corretto approccio ai minori con sospetto di abuso sessuale.


dott. G.Martorana
Infermiere Forense