lunedì 20 aprile 2009

Le contraddizioni tra Giurisprudenza e Legislazione


Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 6491
La Legge 43/2006 obbliga di fatto tutti gli Infermieri ad iscriversi all'Albo professionale: “ L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data dientrata in vigore della presente legge”.
Col provvedimento 6491/2009 per la Corte di Cassazione gli infermieri dipendenti non hanno l’obbligo dell' iscrizzione all’Albo professionale: "(...) L'obbligo d'iscrizione non sussiste, invece, per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica. Tale conclusione trova un preciso aggancio normativo nell'art. 10 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, che prevede per gli operatori sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, “limitatamente all'esercizio della libera professione”, ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale dipendono. Tale previsione normativa deve intendersi estesa, per una coerenza del sistema, anche agli operatori sanitari che prestano la loro attività in strutture private accreditate, che per essere tali devono comunque garantire adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato o alla qualità delle prestazioni erogate.
In entrambi i casi testé citati, l'utenza fa affidamento sulla garanzia offerta dalla struttura sanitaria alla quale si rivolge, sia essa pubblica o privata convenzionata, e non instaura un rapporto diretto con il singolo operatore sanitario che in essa lavora; la prestazione di quest'anno non è espressione del libero esercizio professionale ma adempimento di un dovere connesso al rapporto che lo lega alla detta struttura, con l'effetto che, per l'esercizio di tale attività, non è richiesta l'iscrizione al relativo albo ma è sufficiente il possesso del titolo abilitante. Non viene in rilievo il tipo di rapporto che lega il professionista alla struttura sanitaria, ma la prestazione di fatto offerta dal medesimo nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ente. (...) ". E' chiaro che il fatto in esame è antecedente all'entrata in vigore della legge 43/2006 e può essere spiegato col principio della irretroattività (Art. 25 della Costituzione) della Norma Penale (...l'inapplicabilità della legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore...), che in Italia non permette di applicare al caso specifico quanto disposto dall'art. 348 (Esercizio abusivo della Professione).